22002A0328(01)

Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0043 - 0052


Accordo

di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altro,

DECISI a consolidare e ad ampliare i già stretti vincoli esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino;

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, sociali e culturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea per tutte le questioni di interesse comune;

CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunità, è necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e al Comunità economica europea,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino crea un'unione doganale tra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra di esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni.

TITOLO I

UNIONE DOGANALE

Articolo 2

È istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:

a) alle merci prodotte nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino;

b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino.

2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Articolo 4

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengono da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica né nella Comunità né nella Repubblica di San Marino. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunità, gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

Articolo 5

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente.

2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresì a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità al 1o gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtù degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.

Articolo 6

1. Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Onde consentire l'eliminazione al 1o gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunità, la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sarà pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata titolo di compensazione, e calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo.

3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità, fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione.

b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione applicabili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 7

1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità:

- la tariffa doganale della Comunità,

- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale,

- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunità,

- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatta eccezione, per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione,

- la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal comitato di cooperazione.

3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico e didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al governo della Repubblica di San Marino, nonché le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.

Articolo 8

1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, della formalità di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino. Tali formalità verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari enumerati nell'allegato.

b) Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo, delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalità di sdoganamento.

2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4.

3. In seno al comitato di cooperazione sono determinate:

a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonché la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino;

b) le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunità economica europea può detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità;

c) qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunità economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 9

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 10

Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi una valore artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.

Articolo 11

Le parti contraenti, evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altre parte contraente.

I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

Articolo 12

1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attività economica di una delle parti contraenti, la parte interessata può prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi ci cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondite della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avrà luogo una consultazione in seno al comitato di cooperazione.

3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficoltà verificatesi.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 13

1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, le autorità amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinché tali disposizioni siano rispettate.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal comitato di cooperazione.

TITOLO II

COOPERAZIONE

Articolo 14

La Comunità e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.

Articolo 15

Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell'economia di San Marino nei settori dell'industria e dei servizi, orientando più in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese.

Articolo 16

Le parti contraenti si impegnano a cooperare nei settori della tutela e del miglioramento ambientale, onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione dell'acqua, del suolo e dell'aria, dall'erosione e dal disboscamento: esse rivolgono particolare attenzione ai problemi d'inquinamento dell'Adriatico.

Articolo 17

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico tramite azioni quali scambio di funzionari e di esperti in materia, gli scambi di informazioni e di statistiche sul turismo, azioni di formazione per la gestione e l'amministrazione alberghiera; a tale riguardo, le parti contraenti rivolgono particolare attenzione alla promozione del turismo fuori stagione a San Marino.

Articolo 18

Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli già esistenti tra di esse.

Tali azioni possono assumere le forme seguenti:

- scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione,

- organizzazione di manifestazioni a carattere culturale,

- scambi culturali,

- scambi accademici.

Articolo 19

Le parti contraenti possono ampliare il presente accordo mediante consenso reciproco allo scopo di completare i settori di cooperazione tramite accordi in settori o attività specifiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE

Articolo 20

Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

La Repubblica di San Marino concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.

Articolo 21

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati.

2. Questi lavoratori beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità nonché le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunità.

4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia, di decesso e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

5. La Repubblica si San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 22

1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21.

2. Il comitato di cooperazione adotta le modalità di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni adottate dal comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli stati membri della Comunità, nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime più favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 23

1. È istituito un comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive.

2. Ai fini della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione.

3. Il comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il comitato di cooperazione è composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino.

5. Il comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo.

6. La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che devono essere previste nel regolamento interno.

7. Il comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda.

8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Articolo 24

1. Le controversie relative all'interpretazione dell'accordo insorte tra le parti contraenti sono sottoposte al comitato di cooperazione.

2. Qualora il comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte può notificare all'altra la designazione di un arbitro, nel qual caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.

Ciascuna parte alla controversia ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.

Articolo 25

Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo:

- il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società,

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società sammarinesi.

Articolo 26

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame.

Articolo 27

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica.

Articolo 28

Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle incompatibili o identiche degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 29

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 30

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Articolo 31

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 32

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno./Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα./Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one./Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze./Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno./Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig./Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges/Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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For the President of Ireland/Thar ceann Uachtarán na hEireann

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Per il presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por el Consejo de las Comunidades Europeas/For Rådet for De Europæiske Fællesskaber/Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften/Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/For the Council of the European Communities/Pour le Conseil des Communautés européennes/Per il Consiglio delle Comunità europee/Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen/Pelo Conselho das Comunidades Europeias

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Per la Repubblica di San Marino

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ALLEGATO

Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Livorno

Ravenna

Rimini

Trieste

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

La Comunità è disposta a negoziare in nome e per conto della Repubblica di San Marino, nella misura in cui lo giustifichi la rilevanza delle correnti commerciali, il riconoscimento, secondo modalità appropriate, da parte dei paesi con cui la Comunità ha concluso accordi preferenziali dell'assimilazione dei prodotti originari di San Marino ai prodotti originari della Comunità.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa ai trasporti

A tempo debito, la Comunità esaminerà, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nell'elaborazione della politica comunitaria nel settore, le questioni relative all'accesso di San Marino al mercato dei trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa al programma Erasmus

La Comunità esaminerà con un'attitudine positiva l'auspicio espresso dalla Repubblica di San Marino di poter beneficiare, a tempo debito, delle disposizioni del programma Erasmus in materia di scambi di studenti e di professori.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

in merito a determinate questioni che possono essere sollevate in sede di comitato di cooperazione

La Comunità è disposta ad esaminare, nell'ambito delle proprie competenze in sede di comitato di cooperazione, gli eventuali problemi nelle relazioni tra San Marino e la Comunità in materia in particolare di:

- scambi di servizi,

- proprietà intellettuale, industriale e commerciale,

- riconoscimento dei titoli di formazione,

- valutazione della conformità dei prodotti alla regolamentazione tecnica.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

nel verbale del negoziato

Gli Stati membri esamineranno favorevolmente le richieste della Repubblica di San Marino per quanto riguarda le autorizzazioni di trasporto di viaggiatori o di merci su strada.