21999A0116(01)

Conferenza della Carta dell'energia - Norme sulla condotta della conciliazione in materia di transito

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1999 pag. 0039 - 0044


ALLEGATO

NORME SULLA CONDOTTA DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO

Le presenti norme, adottate dalla Conferenza della Carta dell'energia a norma della lettera f) del paragrafo 7 dell'articolo 7 del trattato sulla Carta dell'energia, si applicano alla conciliazione delle controversie in materia di transito di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 7 dell'articolo 7 di tale trattato.

I termini utilizzati nelle presenti norme hanno il medesimo significato di quelli che figurano nel trattato sulla Carta dell'energia e gli articoli richiamati sono quelli del trattato.

Norma 1: Notifica della controversia

1. La parte contraente deve sottoporre la controversia al segretario generale per iscritto e indicare le parti della controversia (in prosieguo denominate «le parti»); essa deve riassumere i fatti rilevanti e i fondamenti del suo reclamo; deve altresì confermare di aver esperito tutti i mezzi pertinenti di risoluzione della controversia previsti dal contratto o altri mezzi di risoluzione precedentemente concordati dalle parti contraenti parti della controversia o tra gli organi sottoposti al controllo o alla giurisdizione delle parti contraenti parti della controversia.

2. Non appena possibile, dopo il ricevimento della notifica, il segretario generale ne informa a sua volta le parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia, invitandole a comunicare se esse ritengano di essere una delle altre parti contraenti interessate ai fini della nomina del conciliatore di cui alla lettera b) del paragrafo 7 dell'articolo 7. La forma della notifica alle parti contraenti è decisa dal segretario generale, il quale deve tuttavia assicurare che le informazioni fornite siano sufficienti a consentire alle parti contraenti di effettuare la necessaria valutazione dei loro interessi.

3. Il segretario generale trasmette una copia della notifica scritta della controversia a tutte le parti contraenti che vi figurano come parti. Il segretario generale può invitare qualsiasi parte indicata nella notifica a presentare una risposta in forma di dichiarazione che sarà acclusa al materiale da fornire al conciliatore al momento della sua nomina. La parte in questione non è tenuta a soddisfare tale richiesta.

Norma 2: Nomina del conciliatore

1. Il segretario generale decide in merito alla forma appropriata di consultazione per la nomina del conciliatore. Nel procedere alla nomina il segretario generale presta particolare attenzione alla necessità di nominare un conciliatore che:

i) goda, o possa godere, della fiducia delle parti;

ii) sia indipendente e imparziale;

iii) eviti conflitti di interessi reali o apparenti;

iv) rispetti le esigenze di riservatezza delle presenti norme; e

v) conduca la procedura di conciliazione in modo da garantirne l'integrità e la credibilità.

2. La decisione del segretario generale di nominare una determinata persona è definitiva, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1 della norma 4.

3. Al momento della nomina il conciliatore firma la dichiarazione di cui all'appendice 1 e comunica le informazioni di cui si ritiene che possa essere ragionevolmente a conoscenza a tale momento e che potrebbero pregiudicare la sua indipendenza o imparzialità o suscitare dubbi fondati su di esse. La comunicazione include il tipo di informazioni che figurano nell'elenco illustrativo di cui all'appendice 2.

4. Le condizioni della nomina del conciliatore includono una dichiarazione in cui il segretario generale esprime la sua opinione circa le parti e le altre parti contraenti interessate ai fini della dichiarazione del conciliatore e comunica a quest'ultimo qualsiasi informazione riguardante la conciliazione.

5. Qualora, a norma della lettera e) del paragrafo 7 dell'articolo 7 il segretario generale decida di non nominare un conciliatore, egli informa le parti e qualsiasi altra parte contraente interessata della sua decisione, per iscritto e il più presto possibile.

Norma 3: Rinuncia, morte o incapacità del conciliatore

1. Il conciliatore può rinunciare all'incarico comunicando la sua rinuncia al segretario generale.

2. In caso di rinuncia, morte o, a giudizio del segretario generale, incapacità o impossibilità del conciliatore di eseguire i suoi compiti, il segretario generale notifica immediatamente i fatto alle parti e alle altre parti contraenti interessate. La procedura è considerata sospesa ai fini del termine massimo di cui alla lettera c) del paragrafo 7 dell'articolo 7.

3. Il segretario generale, tenuto conto della fase specifica raggiunta dalla procedura, può esortare le parti a concordare le modalità più rapide per portarla a compimento.

4. Il segretario generale, in consultazione con le parti e le altre parti contraenti interessate, nomina un nuovo conciliatore, con la massima sollecitudine e in ogni caso entro 30 giorni dalla rinuncia, morte o incapacità del conciliatore. Il segretario generale fornisce al nuovo conciliatore tutte le prove, incluse le dichiarazioni e la documentazione, raccolte durante la procedura di conciliazione.

5. Il segretario generale, ove necessario, può fissare, tra le condizioni per la nomina di un nuovo conciliatore, un termine massimo per condurre la conciliazione. Tale termine massimo può rispecchiare l'accordo tra le Parti o, in mancanza di esso, il giudizio del segretario generale sul termine più appropriato tenuto conto della fase specifica della procedura, delle circostanze della controversia e dell'obiettivo di una rapida risoluzione della stessa.

Norma 4: Rimozione del conciliatore dall'incarico

1. Qualsiasi parte o altra parte contraente interessata che acquisisca la prova di un comportamento del conciliatore in contrasto con la condotta indipendente e imparziale della conciliazione, inclusa la mancata segnalazione di un conflitto di interessi, ne informa immediatamente il segretario generale per iscritto.

2. Il segretario generale decide il più rapidamente possibile, tenendo conto della necessità di lasciare al conciliatore la possibilità di replicare, se il conciliatore stesso debba essere rimosso dall'incarico. Il segretario generale può decidere di sospendere temporaneamente le procedure. Esso comunica alle parti e alle altre parti contraenti la sua decisione relativa alla rimozione del conciliatore dall'incarico.

3. Il segretario generale, tenuto conto della fase specifica raggiunta dalla procedura, può esortare le parti a concordare le modalità più rapide per portarla a compimento.

4. Il segretario generale, in consultazione con le parti e le altre parti contraenti interessate, nomina un nuovo conciliatore, con la massima sollecitudine e in ogni caso entro 30 giorni dalla data di rimozione del conciliatore dall'incarico. Il segretario generale fornisce al nuovo conciliatore le prove, incluse le dichiarazioni e la documentazione, raccolte durante la procedura di conciliazione. Il nuovo conciliatore, in consultazione con le parti, decide sulle modalità di utilizzazione di tali prove.

5. Il segretario generale, ove necessario, può fissare tra le condizioni per la nomina di un nuovo conciliatore, un termine massimo per condurre la conciliazione. Tale termine massimo può rispecchiare l'accordo tra le parti o, in mancanza di esso, il giudizio del segretario generale sul termine più appropriato, tenuto conto della fase specifica della procedura, delle circostanze della controversia e dell'obiettivo di una rapida risoluzione della stessa.

Norma 5: Condotta delle procedure di conciliazione

1. Il conciliatore conduce le procedure di conciliazione nella maniera che ritiene più idonea, fatte salve le presenti norme e i principi di imparzialità, equità e giustizia.

2. Alla prima occasione opportuna, il conciliatore consulta le parti indicate nella notifica al fine di accertare le loro opinioni riguardo alle questioni oggetto della controversia e di garantire che le parti siano correttamente identificate sin dall'inizio della procedura. Ciò può avvenire secondo i metodi che il conciliatore reputa più appropriati, eventualmente mediante ricorso a questionari, conferenze, audizioni o la presentazione di materiale scritto o di altra natura.

3. Il conciliatore garantisce che qualsiasi informazione fornitagli da una parte sia resa disponibile all'altra parte o alle altre parti. Il conciliatore può prevedere un'eccezione alla regola della divulgazione completa qualora ritenga che l'informazione in questione sia riservata da un punto di vista commerciale e la parte interessata abbia fornito ragioni per cui la divulgazione dell'informazione potrebbe ledere i suoi interessi.

4. Previa consultazione delle parti, il conciliatore stabilisce il luogo di riunione o di audizione delle dichiarazioni orali, tenuto conto delle circostanze della procedura di conciliazione e della necessità di contenere i costi della stessa. Il conciliatore esamina l'opportunità di utilizzare le infrastrutture del segretario della carta dell'energia e, con l'accordo delle parti, può prendere disposizioni con il segretario generale a tale scopo.

Norma 6: Rappresentazione ed assistenza

Le parti possono essere rappresentate o assistite da persone da loro designate. Le generalità di tale persone devono essere comunicate per iscritto all'altra parte o alle altre parti, al conciliatore e al segretario generale.

Norma 7: Testimoni ed esperti

1. Il conciliatore può richiedere prove o consulenze specialistiche a persone che possiedono informazioni o competenze attinenti alla controversia. Tali prove o consulenze sono comunicate alle parti.

2. Ciascuna parte, in qualsiasi fase della procedura, può chiedere che il conciliatore ascolti i testimoni e gli esperti la cui testimonianza è da essa considerata pertinente. Il conciliatore stabilisce un termine entro il quale tale audizione deve aver luogo.

3. I testimoni e gli esperti sono interrogati dal conciliatore. Anche le parti possono rivolgere loro delle domande, sotto la supervisione del conciliatore.

4. Un funzionario di una parte può, previa autorizzazione, comparire in qualità di testimone o esperto e produrre le informazioni eventualmente necessarie ai fini della procedura. La richiesta di comparizione indica specificamente le materie e le competenze per cui il funzionario sarà interrogato.

5. Qualora un testimone o esperto sia impossibilitato a presentarsi nel luogo dell'audizione, il conciliatore, con il consenso delle parti, può adottare le misure necessarie affinché la testimonianza sia resa sotto forma di deposizione scritta o sia raccolta in altra sede. Le parti ricevono una copia di tale deposizione scritta o hanno il diritto di partecipare a una deposizione raccolta in altra sede.

Norma 8: Assistenza amministrativa

Al fine di facilitare lo svolgimento della procedura di conciliazione, il conciliatore, con il consenso delle parti, può prevedere un'assistenza amministrativa o tecnica da parte del segretario della Carta dell'energia o di qualsiasi altra istituzione o persona competente.

Norma 9: Cooperazione delle parti con il conciliatore

1. Le parti cooperano in buona fede con il conciliatore e, in particolare, su richiesta di questi, forniscono i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e si avvalgono dei mezzi a loro disposizione al fine di consentire al conciliatore di ascoltare testimoni ed esperti da questi prescelti. Le parti devono inoltre facilitare le visite e le indagini che il conciliatore volesse intraprendere in qualsiasi sede correlata alla controversia.

2. Le parti rispettano i termini convenuti con il conciliatore o da questi stabiliti.

Norma 10: Proposte di composizione della controversia

1. Una parte, di propria iniziativa o su invito del conciliatore, può presentare a quest'ultimo delle proposte ai fini della risoluzione della controversia.

2. Il conciliatore, in qualsiasi fase della procedura di conciliazione, può formulare proposte ai fini della risoluzione della controversia.

Norma 11: Accordo delle parti

1. Un accordo tra le parti ai fini della risoluzione della controversia o di una procedura per realizzare tale soluzione deve essere presentato per iscritto e sottoscritto dalle parti.

2. Il conciliatore informa per iscritto il segretario generale del fatto che le parti sono giunte ad un accordo. Il segretario generale notifica alle parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia che è stato raggiunto un accordo.

Norma 12: Raccomandazione/decisione del conciliatore

1. Qualora le parti non siano pervenute ad un accordo entro il termine massimo di cui alla lettera c) del paragrafo 7 dell'articolo 7 o nel paragrafo 5 della norma 3 o nel paragrafo 5 della norma 4, il conciliatore:

a) mette a verbale per iscritto la sua raccomandazione per una risoluzione della controversia o per una procedura per realizzare tale risoluzione, nonché la sua decisione in merito a tariffe interinali e ad altre condizioni generali da osservare per il transito, inclusa la data di entrata in vigore;

b) include una motivazione della raccomandazione e della decisione; e

c) fornisce copie firmate della raccomandazione e della decisione alle parti ed al segretario generale.

2. Il segretario generale:

a) deposita una copia firmata della raccomandazione e della decisione negli archivi del segretariato;

b) notifica a tutte le parti contraenti l'adozione di una raccomandazione e di una decisione relative a tariffe interinali.

Norma 13: Conclusione della procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione si conclude in seguito a:

a) la firma di un accordo tra le parti secondo la norma 11; o

b) l'adozione da parte del conciliatore di una raccomandazione e di una decisione relative a tariffe interinali secondo la norma 12.

Norma 14: Lingue

1. Il conciliatore, previa consultazione delle parti, decide la lingua o le lingue in cui sarà condotta la procedura.

2. Se il conciliatore decide di utilizzare più di una lingua, ogni documento deve essere fornito in tali lingue. Queste lingue possono essere utilizzate durante le audizioni; il conciliatore può decidere di ricorrere alla traduzione o all'interpretazione. Il conciliatore garantisce che la sua raccomandazione e la sua decisione siano disponibili nella lingua o nelle lingue designate per lo svolgimento delle procedure.

Norma 15: Costi

1. Il conciliatore può chiedere alle parti di depositare una somma a titolo di anticipo per i costi di cui alle lettere da a ) a d) del punto 2. Le somme depositate dalle parti in base al presente punto sono versate al segretario generale, che effettua gli esborsi per i costi di cui al punto 2.

2. Al termine della procedura di conciliazione il conciliatore determina i costi della conciliazione, che notifica per iscritto alle parti e al segretario generale. Il termine «costi» comprende esclusivamente:

a) gli emolumenti del conciliatore, da stabilire al momento della nomina da parte del segretario generale, secondo la regola 14 dei regolamenti amministrativo e finanziario del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti;

b) il viaggio e le altre spese del conciliatore;

c) il viaggio e le altre spese dei testimoni o dei periti richiesti dal conciliatore in base al punto 1 della norma 7;

d) le spese legate all'uso di infrastrutture diverse dalla sede del segretariato della Carta dell'energia per lo svolgimento delle audizioni;

e) il costo dell'assistenza amministrativa fornita, in base alla norma 8, da una persona o istituzione diversa dal segretariato della Carta dell'energia; e

f) le spese di traduzione e/o interpretazione sostenute durante la procedura in base alla norma 14.

3. A meno che l'accordo concluso dalle parti in base alla norma 11 non preveda disposizioni specifiche per la ripartizione delle spese, il conciliatore procede alla ripartizione delle spese fra le parti tenendo conto delle circostanze particolari della procedura in questione e notifica la sua decisione per iscritto alle parti e al segretario generale. Tutte le altre spese sostenute da una parte sono a carico della medesima.

4. Il segretario generale presenta alle parti la contabilità dei depositi ricevuti e rimborsa loro le eventuali rimanenze o chiede un pagamento finale in funzione della decisione del conciliatore in materia di ripartizione delle spese.

Norma 16: Riservatezza

1. Le presenti norme non derogano alle norme giuridiche delle parti in materia di trattamento delle informazioni riservate, comprese quelle relative ai diritti di proprietà intellettuale.

2. Una parte che rifiuti di comunicare informazioni riservate in risposta a una richiesta formulata in base alle norme 5 o 7 fornisce una motivazione di tale rifiuto e una sintesi non riservata delle informazioni che possono essere utilizzate nella procedura. Anche in caso di deroga all'obbligo di piena divulgazione in base al punto 3 della norma 5, la parte interessata fornisce una sintesi delle informazioni all'altra parte o alle altre parti in una forma che possa essere utilizzata nella procedura.

3. Il conciliatore, le parti e tutte le persone coinvolte nella procedura di conciliazione a qualsiasi titolo mantengono il riserbo su tutte le questioni relative alla medesima. Le informazioni raccolte nel corso della procedura sono utilizzate esclusivamente ai fini della procedura stessa. L'obbligo di riservatezza riguarda anche i termini dell'accordo tra le parti in base alla norma 11, nonché la raccomandazione e la decisione del conciliatore in base alla norma 12, a meno che le parti decidano diversamente o che la divulgazione sia necessaria ai fini dell'attuazione e dell'applicazione.

Norma 17: Ruolo del conciliatore in altre procedure

Il conciliatore esercita la funzione di arbitro, rappresentante o consulente in una procedura arbitrale o in un procedimento giudiziario relativi a una controversia oggetto della procedura di conciliazione. Le parti e le altre parti contraenti interessate non presentano il conciliatore come testimone in alcuna di tali procedure.

Norma 18: Ammissibilità delle prove in altri procedimenti

Le parti non si basano o presentano come prove in una procedura arbitrale, in un procedimento giudiziario o amministrativo, siano essi connessi o no alla controversia oggetto della procedura di conciliazione:

a) opinioni o suggerimenti formulati da una parte in merito a una possibile risoluzione della controversia;

b) ammissioni fatte da una parte nel corso della procedura di conciliazione;

c) proposte fatte dal conciliatore;

d) il fatto che una parte abbia manifestato l'intenzione di accettare una proposta di risoluzione fatta dal conciliatore.

Appendice 1

Conciliazione n. . . . . . . . . . . . . . .

DICHIARAZIONE

Ho letto e preso atto delle norme sulla condotta della conciliazione nelle controversie in materia di transito e garantirò che la procedura di conciliazione sia effettuata secondo tali norme. Prenderò in considerazione soltanto le questioni concernenti l'adempimento dei compiti assegnatimi in base alle presenti norme e necessarie a tal fine.

Manterrò il riserbo su ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito della mia partecipazione alla presente procedura, nonché sul contenuto di ogni accordo intervenuto tra le parti della presente controversia in base alla norma 11 o sul contenuto delle mie raccomandazioni e decisioni in base alla norma 12.

Non accetterò istruzioni o compensi di alcun tipo in relazione alla controversia ad eccezione di quelli previsti dalle regole e dalle condizioni della mia nomina da parte del segretario generale.

Non svolgerò la funzione di arbitro, rappresentante o consulente in una procedura arbitrale o in un procedimento giudiziario concernente una controversia oggetto della presente procedura di conciliazione.

Comunico in allegato (1) qualsiasi informazione suscettibile di influenzare la mia indipendenza o imparzialità o suscettibile di fare sorgere fondati dubbi sulla correttezza e sull'imparzialità della presente procedura di conciliazione e avvertirò immediatamente il segretario generale di qualsiasi cambiamento della mia situazione che possa influire sull'esercizio delle mie funzioni di conciliatore.

Qualora rinunciassi all'incarico o non fossi in grado di portare a termine la procedura di conciliazione, restituirò tutti i documenti e il materiale di cui sono venuto in possesso a seguito della mia nomina da parte del Segretario Generale.

Firmato: Data:

Appendice 2

ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE

Il presente elenco contiene esempi delle informazioni che un conciliatore nominato nell'ambito di una controversia in materia di transito dovrebbe comunicare in base alle norme.

Ogni conciliatore ha l'obbligo costante di divulgare le informazioni di cui al punto 3 della norma 2, che possono comprendere:

a) interessi finanziari (ad es. investimenti, prestiti, azioni, interessi, altri debiti); interessi commerciali (ad es. carica di amministratore o altri interessi contrattuali); interessi relativi a proprietà aventi attinenza con la controversia in questione;

b) interessi professionali (ad es. relazioni passate o presenti con clienti privati o interessi che la persona può avere nell'ambito di procedure nazionali o internazionali e relative implicazioni, laddove queste riguardino questioni analoghe a quelle trattate nell'ambito della controversia di cui trattasi);

c) altri interessi attivi (ad es. partecipazione attiva a gruppi di interesse pubblico o ad altre organizzazioni che si occupino di questioni pertinenti alla controversia di cui trattasi);

d) dichiarazioni di opinioni personali su questioni pertinenti alla controversia di cui trattasi (ad es. pubblicazioni, dichiarazioni pubbliche);

e) interessi in ambito professionale o familiare (ad es. possibilità di trarre un vantaggio indiretto o probabilità di subire pressioni da parte del datore di lavoro, di soci di affari o di familiari).

(1) Se del caso, allegato del conciliatore.