21997A1128(01)

Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio - Protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambi di lettere - Verbale di firma

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 28/11/1997 pag. 0003 - 0069


ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

Il REGNO DEL BELGIO,

il REGNO DI DANIMARCA,

la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

la REPUBBLICA ELLENICA,

il REGNO DI SPAGNA,

la REPUBBLICA FRANCESE,

l'IRLANDA,

la REPUBBLICA ITALIANA,

il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

il REGNO DEI PAESI BASSI,

la REPUBBLICA PORTOGHESE,

il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «Comunità»,

da una parte, e

la FEDERAZIONE RUSSA,

in appresso denominata «Russia»,

dall'altra,

CONSIDERATA l'importanza dei vincoli storici tra la Comunità, gli Stati membri e la Russia e dei loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Russia desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, in appresso denominato «accordo del 1989»,

VISTO l'impegno della Comunità e degli Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, e della Russia a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

VISTO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nonché in altri consessi,

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Russia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato «Le sfide del cambiamento»,

RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Russia si impegnano a rispettare gli obiettivi e i principi enunciati nella Carta europea per l'energia, del 17 dicembre 1991, e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione del partenariato presupponga il proseguimento e il completamento delle riforme politiche ed economiche in Russia,

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale tra i paesi dell'ex URSS nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle riforme economiche in Russia e per sviluppare la cooperazione economica,

TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Russia e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la progressiva integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale aperto,

CONSIDERATO l'impegno delle parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato GATT), modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione commerciale mondiale, in appresso denominata «OCM»,

RICONOSCENDO che la Russia non è più un paese a commercio di Stato, bensì un paese con un'economia in transizione, e che la cooperazione tra le parti nelle forme previste dal presente accordo favorirà il costante progresso verso l'economia di mercato,

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento delle società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti in questo settore,

TENENDO PRESENTE che le parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore spaziale, vista la complementarità delle rispettive attività in materia,

DESIDEROSI di promuovere una cooperazione culturale e di ampliare il flusso delle informazioni,

CONVENGONO:

Articolo 1

È istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le parti al fine di instaurare tra di esse strette relazioni nel settore,

- promuovere il commercio, gli investimenti e armoniose relazioni economiche tra le parti, in base ai principi dell'economia di mercato, ai fini di uno sviluppo sostenibile in entrambe,

- potenziare la libertà in materia politica ed economica,

- sostenere gli sforzi intrapresi dalla Russia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato,

- gettare le basi per una cooperazione a carattere economico, sociale, finanziario e culturale basata sui principi del reciproco vantaggio, della reciproca responsabilità e del reciproco sostegno,

- promuovere le attività di interesse comune,

- fornire un contesto appropriato per la progressiva integrazione tra la Russia e una più vasta zona di cooperazione in Europa,

- preparare il terreno alla futura creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Russia, che copra praticamente tutti gli scambi di beni tra le parti, e all'instaurazione del libero stabilimento delle società, del libero commercio transfrontaliero di servizi e della libera circolazione dei capitali.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

Articolo 3

Le parti si impegnano, quando le circostanze lo consentiranno, ad esaminare la possibilità di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il titolo III e l'articolo 53, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il consiglio di cooperazione può fare alle parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potrà procedere soltanto previo accordo tra le parti conformemente alle rispettive procedure. Le parti esamineranno insieme, nel 1998, se le circostanze consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

Articolo 4

Le parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Russia al GATT/OCM. Il primo esame avverrà dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui la Russia aderirà al GATT/OCM.

Articolo 5

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso dalla Russia a norma del presente accordo non si applica per un periodo transitorio di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo per i vantaggi di cui all'allegato 1 concessi dalla Russia agli altri paesi dell'ex URSS. Se del caso, le parti possono decidere di comune accordo di prolungare questo periodo per settori specifici.

2. Per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del titolo III, il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 scade dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui la Russia aderirà al GATT/OCM.

TITOLO II DIALOGO POLITICO

Articolo 6

La parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Russia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli tra la Russia e l'Unione europea. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;

- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità;

- impegnerà le parti a collaborare per le questioni riguardanti l'osservanza dei principi della democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo, tenendo, all'occorrenza, consultazioni sulle questioni inerenti alla loro applicazione.

Articolo 7

1. In linea di massima, si terranno riunioni semestrali tra il presidente del Consiglio dell'Unione europea e il presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il presidente della Russia, dall'altra.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 90 e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente:

- organizzando riunioni semestrali a livello di alti funzionari tra la troika dell'Unione europea e rappresentanti della Russia;

- avvalendosi pienamente dei canali diplomatici;

- utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le riunioni di esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

Articolo 9

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito della commissione parlamentare per la cooperazione creata a norma dell'articolo 95.

TITOLO III SCAMBI DI MERCI

Articolo 10

1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione più favorita di cui all'articolo I, paragrafo 1 del GATT.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero;

b) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini «unione doganale» e «zona di libero scambio» è quello indicato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT;

c) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 11

1. I prodotti del territorio di una parte importati nel territorio dell'altra parte non sono soggetti né direttamente né indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.

2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.

3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le parti.

Articolo 12

1. Le parti convengono che la libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il libero transito attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.

2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le parti.

Articolo 13

I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le parti:

1) articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;

2) articolo VIII;

3) articolo IX;

4) articolo X.

Articolo 14

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Dette legislazioni vengono applicate in base alla regola della nazione più favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2 del presente accordo. Si terrà conto delle condizioni in cui le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 15

1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità.

2. Le merci originarie della Comunità vengono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21 e dell'allegato 2 del presente accordo.

Articolo 16

Finché la Russia aderisce al GATT/OCM, le parti si consulteranno in sede di comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Fra l'altro, dette consultazioni verranno proposte prima di aumentare la protezione tariffaria.

Articolo 17

1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, fornisce al comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti avviano tempestivamente consultazioni in sede di comitato di cooperazione.

3. Se, al termine delle consultazioni, le parti non dovessero giungere, entro trenta giorni dalla data in cui è stato adito il comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati oppure prendere altre misure appropriate, nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

6. Se una parte prende una misura di salvaguardia a norma delle disposizioni del presente articolo, l'altra parte è libera di venir meno agli obblighi previsti dal presente titolo nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente.

Prima di agire in tal senso, l'altra parte deve comunque proporre consultazioni e non adotta le misure di cui sopra se si è raggiunto un accordo entro quarantacinque giorni dalla data in cui sono state proposte le consultazioni.

7. Il diritto di venir meno agli obblighi, di cui al paragrafo 6, non viene esercitato per i primi tre anni di applicazione di una misura di salvaguardia, purché detta misura sia stata presa in seguito ad un aumento radicale delle importazioni, per un massimo di quattro anni e conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 18

Il presente titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano né compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verrà presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Articolo 19

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 20

Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili siglato il 12 giugno 1993 e applicato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1993. Inoltre, l'articolo 15 del presente accordo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata.

Articolo 21

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati:

- dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 15 e,

- al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

2. La creazione di un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo n. 1 allegato al presente accordo.

Articolo 22 Commercio di materiali nucleari

1. Gli scambi di materiali nucleari sono disciplinati:

- dalle disposizioni del presente accordo, esclusi gli articoli 15 e 17, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7;

- dalle disposizioni degli articoli 6, 7, 14 e 15, paragrafi 1, 2, 3, prima frase, e paragrafi 4 e 5 dell'accordo del 1989;

- dallo scambio di lettere allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le parti decidono di prendere tutte le disposizioni necessarie per giungere a un'intesa sugli scambi di materiali nucleari entro il 1° gennaio 1997.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fintantoché non viene raggiunta detta intesa.

4. Le parti si adoperano per concludere un accordo in materia di salvaguardie nucleari, protezione fisica e cooperazione amministrativa nel quadro dei trasferimenti di materiali nucleari. Fino all'entrata in vigore di tale accordo, si applicano, per il trasferimento di materiali nucleari, le rispettive legislazioni e gli obblighi internazionali delle parti in materia di non proliferazione.

5. Per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1:

- il riferimento a «questo accordo» contenuto nell'articolo 6 e nell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo del 1989 indica il regime istituito dal paragrafo 1 del presente articolo;

- il riferimento a «questo articolo» contenuto nell'articolo 17, paragrafo 6 del presente accordo indica l'articolo 15 dell'accordo del 1989;

- il riferimento alle «parti contraenti» contenuto negli articoli 6, 7, 14 e 15 dell'accordo del 1989 indica le parti del presente accordo;

- il riferimento al «comitato misto» contenuto nell'articolo 15 dell'accordo del 1989 indica il comitato di cooperazione di cui all'articolo 92 del presente accordo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 23

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

2. Conformemente alle condizioni e procedure applicabili in Russia, questo paese concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio.

Articolo 24 Coordinamento della previdenza sociale

Le parti concludono accordi al fine di:

1) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità russa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro e, se del caso, per i loro familiari legalmente residenti nello stesso territorio. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:

- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica a favore di detti lavoratori e, se del caso, dei loro familiari;

- tutte le pensioni di vecchiaia e di reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali, o pensioni per l'invalidità che ne consegue, siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;

- se del caso, i lavoratori in questione ricevano assegni familiari per i summenzionati membri della loro famiglia;

2) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in Russia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Russia e ai loro familiari legalmente residenti in tale paese, un trattamento simile a quello di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1.

Articolo 25

Le misure prese in conformità dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Russia qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini degli Stati membri o della Russia.

Articolo 26

Il consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Articolo 27

Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23 e 26.

CAPITOLO II CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO E L'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Articolo 28

1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo per le società che si stabiliscono sul loro territorio.

2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 3, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate comunitarie delle società russe un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle altre società comunitarie oppure, se più favorevole, alle società comunitarie consociate di società di paesi terzi.

3. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 4, conformemente alle sue legislazioni e normative, la Russia concede alle consociate russe delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle altre società russe oppure, se più favorevole, alle società russe consociate di società di paesi terzi.

4. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, concedono rispettivamente alle filiali delle società russe e comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le consociate di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima.

Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 le società stabilite nella Comunità e in Russia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

Articolo 29

Le disposizioni dell'articolo 28 del presente accordo e le seguenti disposizioni si applicano ai servizi bancari e assicurativi di cui all'allegato 6.

1. Per quanto riguarda i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 in materia di stabilimento esclusivamente mediante la creazione di consociate e ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 viene specificata all'allegato 7, parte A.

Per quanto riguarda i servizi assicurativi di cui all'allegato 6, parte A, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 viene specificata all'allegato 7, parte B.

2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente accordo, alle parti non viene impedito di prendere misure cautelari, ad esempio per tutelare investitori, depositanti, titolari di polizze assicurative o persone nei cui confronti un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Non ci si può avvalere di tali misure per eludere gli obblighi imposti alle parti dall'accordo.

Nessuna disposizione dell'accordo può essere invocata per chiedere a una parte di rivelare informazioni inerenti agli affari e ai conti dei singoli clienti o informazioni riservate o esclusive in possesso di organismi pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni della parte A, paragrafo 1, lettere d) e e) e dell'allegato 7, la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, evitano di adottare nuove normative o misure tali da introdurre una discriminazione o aggravarla rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo per quanto riguarda le condizioni di stabilimento delle società dell'altra parte sul territorio rispetto alle loro società.

Le parti decidono di includere nell'idea di «aggravare la discriminazione» il peggioramento, il prolungamento o il ripristino delle condizioni discriminatorie dopo l'attuale periodo di applicazione.

4. Ai fini del presente accordo e per quanto riguarda le attività bancarie, una società viene considerata una consociata russa di una società comunitaria se quest'ultima detiene oltre il cinquanta per cento (50 %) del suo capitale azionario.

Articolo 30

Ai fini del presente accordo:

a) per «stabilimento» s'intende il diritto per le società comunitarie o russe ai sensi della lettera h) del presente articolo di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali in Russia o nella Comunità;

per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'articolo 29, per «stabilimento» s'intende il diritto per le società comunitarie o russe ai sensi della lettera h) del presente articolo di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali in Russia o nella Comunità, dopo aver ottenuto una licenza dalle autorità competenti in conformità delle legislazione e delle normative applicabili in ciascuna delle parti;

b) per «consociata» di una società si intende una società controllata dalla prima;

c) per «attività economiche» s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale, compresi i servizi finanziari;

d) per «filiale» di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione;

e) per «consociata comunitaria» o «consociata russa» s'intende rispettivamente una «società comunitaria» o una «società russa», come definita in appresso, che sia al tempo stesso una consociata, rispettivamente, di una «società russa» o di una «società comunitaria»;

f) per cittadino di uno Stato membro o della Russia s'intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Russia conformemente alle rispettive legislazioni;

g) per «attività» s'intendono le attività economiche;

per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'articolo 29, per «attività» s'intende il proseguimento di tutte le attività economiche autorizzate dalla licenza rilasciata alla società dalle autorità competenti conformemente alle leggi e normative vigenti in ciascuna delle parti;

h) per «società comunitaria» o «società russa» s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Russia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Russia. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Russia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Russia viene considerata una società comunitaria o russa se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Russia;

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Russia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Russia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Russia in conformità delle rispettive legislazioni;

ai fini della presente disposizione, si considera che rientrano nel trasporto marittimo internazionale le operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalità per il trasporto di merci e di passeggeri con altri mezzi di trasporto;

i) ai sensi dell'articolo 29 e dell'allegato 7, per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, l'espressione «consociata russa» o «consociata comunitaria», definita alla lettera e), indica una consociata che è una banca in conformità, rispettivamente, della legislazione della Russia o di uno Stato membro;

ai sensi dell'articolo 29 e dell'allegato 7, per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, l'espressione «società comunitaria» o «società russa», definita alla lettera h), indica una società che è una banca in conformità, rispettivamente, della legislazione di uno Stato membro o della Russia.

Articolo 31

Fatto salvo l'articolo 100, le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Articolo 32

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o russa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Comunità o della Russia ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate, filiali o joint venture, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Comunità e della Russia, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Russia, purché si tratti di quadri principali ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate, filiali o joint venture. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri principali delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa (filiale, consociata o joint venture) sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;

- coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività imprenditoriali che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c) per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

Articolo 33

Le parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale in materia di stabilimento e, ove non previsto, di attività delle rispettive società sui loro territori e decidono di perseguire questo obiettivo ricercando una soluzione reciprocamente soddisfacente e basandosi sulle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

Articolo 34

1. Le parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.

2. Entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, e successivamente a scadenze regolari, le parti esaminano in sede di consiglio di cooperazione:

- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti lo stabilimento o l'attività delle società di una parte sul territorio dell'altra e oggetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 28;

- se sia possibile per le parti assumere:

- l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, qualora ciò non sia già previsto, o

- altri obblighi che limitino la libertà di azione

in settori concordati tra le parti per quanto riguarda gli impegni assunti all'articolo 28.

Qualora, dopo questo esame, una parte ritenga che le misure introdotte dall'altra parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente più restrittiva, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività delle società della prima parte nel territorio dell'altra, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa parte può chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della parte A dell'allegato 8.

3. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla parte B dell'allegato 8.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 51. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 51.

Articolo 35

1. L'articolo 28 no si applica al trasporto aereo, sulle acque interne e marittimo.

2. Tuttavia, come indicato più avanti, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime comprendenti operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza le società dell'altre parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se più favorevoli, alle consociate e filiali di società di paesi terzi, conformemente alle legislazioni e normative vigenti in ciascuna parte.

3. Dette attività comprendono, fra l'altro:

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione;

b) l'acquisto e la rivendita di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, necessari per la fornitura di un servizio intermodale;

c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e) la conclusione di accordi commerciali con altre agenzie marittime;

f) le operazioni effettuate a nome delle società, tra cui l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

CAPITOLO III SERVIZI TRANSFRONTALIERI

Articolo 36

Per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, le parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese per i servizi transfrontalieri prestati da società della Comunità o della Russia sul territorio, rispettivamente, della Russia o della Comunità, in conformità delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle parti.

Articolo 37

Fatto salvo l'articolo 48 del presente accordo, le parti autorizzano, per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una società comunitaria o russa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare servizi transfrontalieri o concludere accordi per questi servizi per la società in questione, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.

Articolo 38

1. Per i settori elencati nell'allegato 5, ciascuna parte può regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, è necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 36 e 50.

3. Al più tardi entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le parti esaminano in sede di consiglio di cooperazione:

- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36, e

- se sia possibile per le parti assumere:

- l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 36 più restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, o

- altri obblighi che ne limitino la libertà di azione,

nei settori concordati tra le parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 36.

Qualora, dopo questo esame, una parte ritenga che le misure introdotte dall'altra parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente più restrittiva, per quanto riguarda la fornitura dei servizi transfrontalieri, di cui all'articolo 36, rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa parte può chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della parte A dell'allegato 8.

4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla parte B dell'allegato 8.

5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 51. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 51.

Articolo 39

1. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili alle parti. Le agenzie non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate finantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare, nei loro scambi commerciali, le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'ex Unione Sovietica;

b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e le navi di linea, senza però precludere la possibilità di introdurre dette clausole per le navi commerciali di linea in circostanze eccezionali, quando ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

c) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri o misto e che battono bandiera dell'altra parte quanto all'accesso ai porti aperti alle navi straniere, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di questi porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Le parti decidono di avviare negoziati, dopo l'entrata in vigore del presente accordo e al più tardi il 31 dicembre 1996, sull'apertura graduale delle idrovie di ciascuna di esse ai cittadini e alle agenzie marittime dell'altra parte nel quadro della libera prestazione dei servizi internazionali mare-fiume.

Articolo 40

Al fine di creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le parti, si decide che, nel quadro del presente accordo e avvalendosi di opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali, le parti si adopereranno per:

- agevolare le procedure di sdoganamento e le altre procedure doganali alla frontiera per le merci e il materiale rotabile;

- cooperare alla produzione di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale;

- ravvicinare le normative e le procedure che disciplinano il trasporto internazionale;

- salvaguardare e sviluppare il traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Russia.

Articolo 41

La cooperazione deve garantire condizioni eque, equilibrate e competitive per il mercato delle spedizioni e dei trasporti spaziali in base a sani principi economici; in particolare, si favoriranno il negoziato e l'applicazione di norme multilaterali sul commercio internazionale di servizi di lancio e trasporto spaziale.

Nel corso del periodo transitorio, che va fino al 2000, si stabiliranno le condizioni per la fornitura dei servizi spaziali.

Articolo 42

Le parti si prestano la massima assistenza per quanto riguarda le misure volte a promuovere gli scambi transfrontalieri a livello di comunicazioni satellitari mobili sui rispettivi territori, conformemente alle rispettive legislazioni, pratiche e condizioni. Le parti si riuniranno nel 1996 per vagliare le possibilità di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per i servizi satellitari mobili.

Articolo 43

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le parti potranno concludere accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sulla fornitura di servizi di trasporto, laddove tali condizioni non siano già previste dal presente accordo. Detti accordi specifici possono applicarsi a più di un modo di trasporto.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44

Ai fini dei capitoli II e III e del titolo V, non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Russia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica.

Articolo 45

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III e del titolo V anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società comunitarie e russe.

Articolo 46

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

Articolo 47

Il consiglio di cooperazione può fare raccomandazioni per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi in funzione dello sviluppo dei settori terziari delle parti e degli altri impegni da esse assunti a livello internazionale, segnatamente alla luce dei risultati finali dei negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato «GATS».

Articolo 48

Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 46.

Articolo 49

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo o del titolo V non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

2. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta alle parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessun elemento del presente titolo o del titolo V vieta agli Stati membri o alla Russia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 50

Fatti salvi gli articoli 32 e 37, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

- i cittadini degli Stati membri o della Russia a entrare o a soggiornare sul territorio della Russia o della Comunità in qualsiasi funzione, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;

- le consociate o filiali comunitarie di società russe a impiegare cittadini russi sul territorio della Comunità;

- le consociate o filiali russe di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Russia;

- le società russe o le consociate o filiali comunitarie di società russe a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini russi che lavoreranno per o sotto il controllo di altre persone;

- le società comunitarie o le filiali o consociate russe di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavorano per o sotto il controllo di altre persone.

Articolo 51

1. A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in virtù del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

2. Fatto salvo il carattere automatico delle disposizioni del paragrafo 1, la parte che ha contratto obblighi a norma del GATS informa l'altra delle disposizioni e degli adeguamenti che ne conseguono per il presente accordo.

3. Entro un mese dalla data in cui riceve dalla parte che ha assunto obblighi a norma del GATS le informazioni di cui al paragrafo 2, l'altra parte può notificare alla prima che intende adeguare i propri obblighi previsti dal presente titolo, procedendo nel modo seguente:

- se un settore di servizi, un sottosettore o un modo di fornitura di servizi è stato escluso dall'accordo, oppure se la sua portata è stata limitata o subordinata a determinate condizioni a norma del paragrafo 1, si può procedere alla medesima esclusione o riduzione, oppure applicare condizioni identiche o simili, per lo stesso settore, sottosettore o modo di fornitura.

4. La seconda parte deve procedere a questi adeguamenti per ristabilire un equilibrio tra gli obblighi di entrambe le parti.

5. Qualora una parte ritenga che gli adeguamenti effettuati a norma del paragrafo 3 non abbiano riequilibrato gli obblighi tra le parti, può chiedere all'altra di avviare consultazioni entro trenta giorni al fine di trovare una soluzione soddisfacente apportando altri opportuni adeguamenti ai suoi obblighi a norma del presente titolo.

6. Se, entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni, non si è raggiunta una soluzione soddisfacente, su richiesta di qualsiasi parte si applicano le procedure di cui all'articolo 101.

TITOLO V PAGAMENTI E CAPITALE

Articolo 52

1. Le parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Russia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.

2. È garantita la libera circolazione dei capitali tra residenti della Comunità e della Russia sotto forma di investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e di investimenti diretti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché il trasferimento all'estero di detti investimenti compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente, e di tutti gli utili che ne derivano.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono alla Russia di applicare restrizioni agli investimenti diretti all'estero effettuati da residenti russi. Le parti concordano che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, esse si consulteranno sul mantenimento di tali restrizioni, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria.

4. Ai trasferimenti connessi ai movimenti di capitali di cui al paragrafo 2 si applica lo stesso tasso di cambio delle transazioni correnti.

5. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, dopo un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Russia né rendono più restrittive le intese esistenti. Nondimeno, l'introduzione di restrizioni durante il periodo transitorio di cui alla prima frase del presente paragrafo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 9 del presente articolo.

6. Una volta entrato in vigore il divieto di cui al paragrafo 5 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunità e della Russia causino o minaccino di causare serie difficoltà per il funzionamento delle politiche valutarie o monetarie della Comunità e della Russia, la Comunità e la Russia possono prendere misure di salvaguardia rispetto ai movimenti di capitali tra di esse per un periodo non superiore a sei mesi e sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

7. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta russa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) la Russia è autorizzata ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'assunzione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Russia per la concessione di detti crediti e sono permesse dallo statuto della Russia nei confronti dell'FMI.

La Russia applica queste restrizioni in maniera non discriminatoria, al fine di perturbare il meno possibile l'attuazione del presente accordo. La Russia informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.

8. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Russia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. Esse si adoperano in particolare per liberalizzare ulteriormente i movimenti di capitali connessi agli investimenti di portafoglio e ai crediti commerciali, nonché i movimenti di capitali inerenti ai prestiti finanziari e ai crediti concessi da residenti comunitari a residenti russi. Il consiglio di cooperazione formula opportune raccomandazioni entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

9. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la libertà dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitale nonché le condizioni di pagamento.

TITOLO VI CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA

Articolo 53 Concorrenza

1. Le parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora pregiudichino gli scambi tra la Comunità e la Russia.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1:

2.1. Le parti adottano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.

2.2. Le parti evitano di concedere aiuti all'esportazione che favoriscono determinate imprese o la produzione di prodotti diversi dai prodotti primari. Esse si dichiarano inoltre disposte a introdurre, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, norme rigorose, compreso il divieto puro e semplice di alcuni tipi di aiuti, per quanto riguarda gli altri aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Russia. Dette categorie di aiuti e le norme applicabili a ciascuna saranno definite congiuntamente entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Su richiesta di una delle parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti o su casi particolari di aiuti di Stato.

2.3. Nel corso di un periodo transitorio che scadrà dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Russia può prendere misure contrarie alla seconda frase del paragrafo 2.2, purché tali misure siano introdotte e applicate nei casi definiti all'allegato 9.

2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini e le loro società per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.

Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Russia concedono diritti esclusivi, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte ne mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Russia in misura contraria agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese.

2.5. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4.

3. Su richiesta della Comunità o della Russia, possono tenersi consultazioni in seno al comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.

5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi.

Articolo 54 Protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato 10, le parti ribadiscono l'importanza che annettono all'effettiva e adeguata protezione e osservanza dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).

3. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 10 sarà periodicamente riesaminata dalle parti in conformità dell'articolo 90. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni commerciali, su richiesta di una delle parti si terranno urgentemente consultazioni per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 55 Cooperazione legislativa

1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le parti. La Russia cercherà pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende ai settori seguenti: diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, legislazione doganale, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.

TITOLO VII COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 56

1. La Comunità e la Russia promuovono una vasta cooperazione economica per contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, alla creazione di un contesto economico internazionale favorevole e all'integrazione fra la Russia e una più ampia area di cooperazione in Europa. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le parti.

2. Le politiche e le altre misure delle parti relative al presente titolo devono in particolare contribuire all'attuazione delle riforme dei settori economico e sociale e alla ristrutturazione in Russia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso, anche tenendo pienamente conto delle considerazioni ambientali.

3. La cooperazione riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:

- sviluppo delle rispettive industrie e dei rispettivi trasporti;

- ricerca di nuove fonti di energia e di nuovi mercati;

- promozione del progresso tecnologico e scientifico;

- promozione di uno sviluppo sostenibile delle risorse umane e sociali nonché dell'occupazione locale;

- promozione della cooperazione regionale ai fini di uno sviluppo armonioso e sostenibile.

4. Oltre ad instaurare relazioni di partenariato e di cooperazione fra di esse, le parti considerano indispensabile mantenere e sviluppare la cooperazione con gli altri Stati europei e con gli altri paesi dell'ex URSS ai fini di uno sviluppo armonioso della regione, cercando in tutti i modi di favorire questo processo.

5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto dei regolamenti del Consiglio relativi all'assistenza tecnica a favore dei paesi dell'ex URSS e delle priorità concordate tra le parti. Si può fornire un sostegno anche ricorrendo agli altri strumenti comunitari disponibili.

Le parti rivolgono particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione con gli altri paesi dell'ex URSS.

6. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza delle parti e delle disposizioni specifiche del presente accordo in materia di concorrenza applicabili alle imprese.

Articolo 57 Cooperazione industriale

1. Si cerca in particolare di promuovere:

- i contatti commerciali tra operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;

- il miglioramento della gestione a livello aziendale;

- il processo di privatizzazione nell'ambito della ristrutturazione economica e il potenziamento del settore privato;

- i tentativi dei settori pubblico e privato di modernizzare l'industria, durante il periodo di transizione verso l'economia di mercato e in condizioni tali da garantire tutela ambientale e sviluppo sostenibile;

- la riconversione delle industrie belliche;

- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate al mercato e il trasferimento del know-how.

2. La cooperazione industriale tiene conto delle priorità individuate dalla Comunità e dalla Russia, e cerca in particolare di creare un contesto favorevole alle imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di favorire la trasparenza per quanto riguarda i mercati e le condizioni delle imprese.

Articolo 58 Promozione e tutela degli investimenti

1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accordi per evitare la doppia imposizione;

- gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti, tra l'altro sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni;

- gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e pratiche amministrative in materia di investimenti.

Articolo 59 Commesse pubbliche

Le parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche, in particolare mediante bandi di gara.

Articolo 60 Norme e valutazione della conformità; tutela dei consumatori

1. Nei limiti delle rispettive competenze e conformemente alle rispettive legislazioni, le parti prendono misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, standardizzazione e certificazione incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale.

Le parti collaborano strettamente nei summenzionati settori con le organizzazioni competenti a livello europeo e internazionale.

In particolare, le parti incoraggiano la collaborazione pratica tra le rispettive organizzazioni al fine di avviare negoziati per accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2. Le parti collaborano strettamente per rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.

La cooperazione mira, in particolare, ad instaurare sistemi permanenti d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, a migliorare le informazioni fornite ai consumatori, segnatamente in materia di prezzi, caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, a sviluppare i contatti tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori e a rendere più compatibili le politiche di tutela dei consumatori.

Articolo 61 Prodotti minerari e materie prime

1. Le parti collaborano per sviluppare i settori dei prodotti minerari e delle materie prime, privilegiando la cooperazione in materia di metalli non ferrosi.

2. La collaborazione riguarda principalmente:

- lo scambio di informazioni su tutte le questioni che interessano le parti relative ai settori dei prodotti minerari e delle materie prime, ivi inclusi gli aspetti commerciali;

- l'adozione e l'applicazione di una normativa ambientale;

- la formazione.

3. Le parti riesaminano periodicamente la cooperazione nel settore in seno a un comitato o a un organo speciale creato a norma dell'articolo 93.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli che riguardano più specificamente le materie prime, in particolare gli articoli 21, 65 e 66.

Articolo 62 Scienza e tecnologia

1. Le parti promuovono la cooperazione bilaterale per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica include:

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;

- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.

Le attività di istruzione e/o formazione previste si conformeranno alle disposizioni dell'articolo 63.

Nello svolgere le attività di tale cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione di armi di distruzione di massa.

3. Tale cooperazione si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Articolo 63 Istruzione e formazione

1. Le parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali, sia nel settore pubblico che in quello privato.

2. La cooperazione si prefigge in particolare:

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione nella Russia;

- la formazione dei quadri e degli alti funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;

- la cooperazione tra università nonché tra università e imprese;

- la mobilità di insegnanti, laureati, giovani scienziati e ricercatori, amministratori e dei giovani in genere;

- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

- l'insegnamento delle lingue della Comunità e della Russia;

- la formazione postuniversitaria degli interpreti;

- la formazione dei giornalisti;

- lo scambio dei metodi di formazione e l'uso di metodi e materiale moderni in materia;

- lo sviluppo dell'istruzione a distanza e delle nuove tecnologie d'insegnamento;

- la formazione degli insegnanti.

3. Ciascuna parte può partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si potrebbero stabilire quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Russia al programma TEMPUS della Comunità.

Articolo 64 Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione nel settore si prefigge l'ammodernamento, la ristrutturazione e la privatizzazione dell'agricoltura e dell'agroindustria in Russia in condizioni tali da tutelare l'ambiente. Si cercherà, tra l'altro, di sviluppare le aziende agricole e i canali di distribuzione privati, i metodi di ammasso, la commercializzazione e la gestione, di modernizzare le infrastrutture rurali e di migliorare la pianificazione dello sfruttamento delle terre agricole, di migliorare la produttività, la qualità e l'efficienza e di trasferire tecnologie e know-how. Le parti cercano inoltre di rendere compatibili le rispettive norme sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 65 Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:

- il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;

- la definizione di una politica energetica;

- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

- l'introduzione della serie di condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;

- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;

- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, fra cui l'allacciamento alle reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica;

- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;

- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;

- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

Articolo 66 Settore nucleare

Compatibilmente con i poteri e con le competenze della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione civile nel settore nucleare avviene, tra l'altro, mediante l'applicazione di due accordi riguardanti la termofusione nucleare e la sicurezza nucleare, da concludere tra le parti.

Articolo 67 Ricerca spaziale

Fatto salvo l'articolo 41 le parti favoriscono, se del caso, la cooperazione a lungo termine per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali nel settore spaziale civile, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative che sfruttano appieno, con reciproci vantaggi, la complementarità delle rispettive attività.

Articolo 68 Edilizia

Le parti cooperano nel settore dell'industria edilizia, segnatamente nei comparti di cui agli articoli 55, 57, 60, 62, 63 e 77 del presente accordo.

La cooperazione si prefigge, tra l'altro, di modernizzare e ristrutturare il settore edilizio russo secondo i principi dell'economia di mercato e tenendo debitamente conto degli aspetti sanitari, di sicurezza e ambientali connessi.

Articolo 69 Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.

2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi:

- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;

- ripristino ecologico;

- produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia; sicurezza degli impianti industriali;

- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;

- qualità dell'acqua;

- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;

- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;

- protezione delle foreste;

- salvaguardia della biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- uso degli strumenti economici e fiscali;

- mutamenti climatici globali;

- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;

- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

3. La cooperazione prevede in particolare:

- la preparazione alle catastrofi e alle altre situazioni di emergenza;

- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;

- attività comuni di ricerca;

- il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie;

- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'ambiente creata dalla Comunità, e internazionale;

- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;

- studi sull'impatto ambientale.

Articolo 70 Trasporti

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione, tra l'altro, è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Russia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema di trasporto più globale.

La cooperazione comprende:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;

- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;

- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;

- la promozione di programmi comuni di ricerca e sviluppo;

- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Articolo 71 Servizi postali e telecomunicazioni

1. Le parti ampliano e rafforzano la cooperazione nel settore al fine di integrare gradualmente, a livello tecnico, le rispettive reti delle poste e telecomunicazioni. A tal fine, esse provvedono in particolare a:

- scambiare informazioni sui servizi delle poste e telecomunicazioni nonché sulle politiche in materia di trasmissioni radiotelevisive;

- scambiare informazioni tecniche e di altra natura, a impartire una formazione in materia di gestione e a fornire consulenze;

- trasferire tecnologie e know-how;

- far sì che i competenti organismi di entrambe elaborino e attuino progetti comuni;

- promuovere le nuove infrastrutture di comunicazione, soprattutto per soddisfare le esigenze delle istituzioni commerciali e pubbliche;

- far adottare le norme tecniche, i sistemi di certificazione e gli orientamenti normativi europei;

- collaborare per garantire le comunicazioni in circostanze critiche e consultarsi per elaborare orientamenti in base ai quali gli operatori possano cooperare in caso di catastrofi, ecc.

2. Queste attività riguarderanno, in particolare, i seguenti settori prioritari:

- sviluppo e modernizzazione di un settore integrato delle telecomunicazioni in Russia nel quadro delle riforme del mercato e creazione di un'appropriata base normativa;

- modernizzazione della rete di telecomunicazioni russa e sua integrazione a livello tecnico nelle reti europea e mondiale;

- cooperazione per sviluppare i sistemi di scambi di informazioni e di trasmissione dei dati tra organizzazioni comunitarie e russe;

- integrazione a livello tecnico delle reti transeuropee di telecomunicazioni;

- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi russi, compresi gli aspetti giuridici e normativi;

- adeguamento dei servizi delle telecomunicazioni, delle poste e della radiotelevisione al mutato contesto economico di entrambe le parti, comprese le strutture organizzative, la strategia e la pianificazione, le politiche tariffarie e le politiche in materia di commesse.

Articolo 72 Servizi finanziari

Le parti cooperano per creare e sviluppare un contesto adeguato per il settore russo dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari compatibilmente con le esigenze dell'economia di mercato.

La cooperazione è intesa in particolare a:

- elaborare norme contabili compatibili con un'economia di libero mercato e con le norme adottate dagli Stati membri;

- ristrutturare i sistemi bancario, assicurativo e finanziario;

- migliorare il controllo e la regolamentazione dei servizi bancari, assicurativi e finanziari;

- mettere a punto sistemi compatibili per la revisione dei conti;

- scambiare informazioni sulle rispettive leggi in vigore o in preparazione;

- modernizzare le infrastrutture delle banche commerciali e private.

Articolo 73 Sviluppo regionale

Le parti intensificano la loro cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

Esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Articolo 74 Cooperazione sociale

1. Le parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione include quanto segue:

- insegnamento e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;

- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;

- prevenzione dei principali rischi di gravi incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;

- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:

- ottimizzare il mercato del lavoro;

- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;

- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;

- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Russia.

Dette riforme dovranno introdurre in Russia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

È prevista anche un'assistenza tecnica per creare istituzioni di previdenza sociale onde agevolare il graduale passaggio a un sistema che combini le forme di prevenzione contributiva con l'assistenza sociale, nonché sviluppare i rispettivi organismi non governativi che forniscono servizi sociali.

Articolo 75 Turismo

Le parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:

- agevolare il turismo;

- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;

- aumentare gli scambi di informazioni;

- trasferire il know-how;

- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte.

Articolo 76 Piccole e medie imprese

1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e di promuovere la cooperazione tra PMI della Comunità e della Russia.

2. Le parti incoraggiano gli scambi di informazioni e di know-how in settori quali:

- le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali, finanziarie e altre necessarie per creare ed espandere le PMI nonché la cooperazione transfrontaliera;

- la fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI quali la formazione alla gestione e alla commercializzazione, la contabilità, il controllo della qualità e la creazione e il potenziamento delle agenzie che offrono tali servizi;

- l'avvio di contatti stabili e ininterrotti tra operatori comunitari e russi per migliorare il flusso di informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera, segnatamente tramite l'accesso alla Rete europea di cooperazione commerciale e agli Eurosportelli, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti.

Le parti collaborano strettamente per far sì che siano rispettate le condizioni di accesso alle reti.

Articolo 77 Infrastrutture di comunicazione, computerizzazione e informazione

1. Le parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mezzi di comunicazione, e prendono misure atte a stimolare un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e fornire agli operatori commerciali informazioni specializzate.

2. Le parti cercano di ampliare e rafforzare la cooperazione per creare infrastrutture adeguate in materia di informazione. A tal fine, esse:

- scambiano informazioni sulle politiche volte a creare infrastrutture nel settore, compresi gli aspetti normativi;

- vagliano le possibilità di attuare progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di informazione e di comunicazione; esse creano inoltre infrastrutture di informazione adeguate alle esigenze dell'economia di mercato, tenendo conto del potenziale di conversione delle imprese russe e dell'interesse di questo paese in materia di informatizzazione, nonché della compatibilità con le infrastrutture comunitarie;

- avviano programmi comuni per la formazione di specialisti nelle tecnologie e nei servizi d'informazione;

- promuovono l'applicazione delle norme tecniche, dei sistemi di certificazione e degli orientamenti normativi europei.

Articolo 78 Dogane

1. La cooperazione mira a rendere compatibili i sistemi doganali delle parti.

2. Sono previsti in particolare:

- scambi di informazioni;

- il miglioramento dei metodi di lavoro;

- armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le parti;

- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Russia;

- il sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informatici per le dogane, anche ai punti di controllo;

- assistenza reciproca e azioni comuni per le merci «a doppio uso» e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie;

- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

All'occorrenza, viene fornita assistenza tecnica.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare agli articoli 82 e 84, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 2.

Articolo 79 Cooperazione statistica

1. La cooperazione nel settore mira a sviluppare ulteriormente sistemi statistici efficienti, migliorando i programmi volti a informatizzare e a rendere tecnologicamente compatibili i dati statistici, onde fornire in tempo utile i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare la cooperazione economica tra le parti e il processo della riforma economica in Russia e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Russia.

2. In particolare, le parti cooperano al fine di:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficiente in Russia, segnatamente per elaborare un adeguato contesto istituzionale;

- migliorare i metodi di formazione e il livello personale degli addetti alle statistiche;

- arrivare all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali e comunitari;

- fornire i dati macro e microeconomici necessari agli operatori dei settori privato e pubblico;

- garantire la riservatezza dei dati;

- scambiare informazioni statistiche creando e/o utilizzando correttamente le basi di dati.

Articolo 80 Economia

Le parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

A tale scopo le parti:

- scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

- analizzano le questioni economiche di comune interesse, compresi i principi di base delle politiche economiche e gli strumenti di esecuzione;

- favoriscono un'intensa cooperazione tra gli economisti e gli alti funzionari onde accelerare il trasferimento delle informazioni e del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca più pertinenti per la definizione delle politiche.

Articolo 81 Riciclaggio del denaro

1. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Articolo 82 Droga

Le parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga; esse prevedono tra l'altro scambi di programmi di informazione e, nei limiti delle disponibilità, un'assistenza tecnica da parte della Comunità.

Articolo 83 Cooperazione nel settore dei movimenti di capitali e dei pagamenti in Russia

Fatto salvo l'articolo 52, e riconoscendo la necessità di far funzionare in modo stabile e di sviluppare il mercato valutario interno della Russia, le parti cooperano per creare un sistema efficace di controllo dei movimenti di capitali e di pagamenti in questo paese.

In base all'esperienza, alle competenze e alle possibilità degli Stati membri e della Comunità, la cooperazione nel settore, cui la Comunità fornirà assistenza tecnica, si prefiggerà di:

- avviare contatti tra le competenti autorità della Comunità, degli Stati membri e della Russia;

- scambiare informazioni a scadenze periodiche;

- contribuire all'elaborazione di normative appropriate.

Per consentire un uso ottimale delle risorse disponibili, le parti garantiscono uno stretto coordinamento con le misure prese dagli altri paesi e dalle altre organizzazioni internazionali.

TITOLO VIII COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI

Articolo 84

Le parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali:

- l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;

- le attività economiche illegali, compresa la corruzione;

- le transazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali;

- le contraffazioni;

- il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa per:

- l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;

- la creazione di centri d'informazione;

- una migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;

- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

- l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

TITOLO IX COOPERAZIONE CULTURALE

Articolo 85

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale onde consolidare i vincoli esistenti tra i loro popoli e incoraggiare la reciproca conoscenza delle rispettive lingue e culture, nel rispetto della libertà creativa e del reciproco accesso ai valori culturali.

2. La cooperazione include, in particolare:

- scambi di informazioni e di esperienze per la conservazione e la tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico);

- scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori del settore;

- traduzione di opere letterarie.

3. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.

TITOLO X COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 86

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, in particolare i titoli VI e VII, e in conformità degli articoli 87, 88 e 89, la Russia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Articolo 87

Detta assistenza finanziaria è prevista nel quadro del pertinente regolamento comunitario del Consiglio riguardante il programma Tacis.

Articolo 88

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le parti in funzione delle esigenze della Russia, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le parti ne informano il consiglio di cooperazione.

Articolo 89

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 90

È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo dei rappresentanti delle parti nel consiglio di cooperazione.

Articolo 91

1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Federazione russa dall'altro.

2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Federazione russa.

Articolo 92

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Federazione russa, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Federazione russa.

Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione e le mansioni previste agli articoli 16, 17 e 53 e all'allegato 2, nonché le modalità del proprio funzionamento.

2. Il consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tre le riunioni del consiglio di cooperazione.

Articolo 93

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 94

Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle sue parti contraenti.

Articolo 95

È istituto un comitato parlamentare di cooperazione. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Articolo 96

1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale della Federazione russa.

2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea federale della Federazione russa, conformemente al regolamento interno.

Articolo 97

Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

Articolo 98

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Russia;

- decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Articolo 99

Nessun elemento del presente accordo impedisce a una delle parti di prendere le misure:

1) che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:

a) al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza,

b) inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano,

c) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari,

d) in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, oppure

2) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure prese autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 100

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Russia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Russia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini russi o tra società o imprese russe.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 101

1. Ciascuna delle parti può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

4. Il consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

Articolo 102

Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli articoli 17, 18, 101 e 107.

Articolo 103

Il trattamento riservato alla Russia non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 104

Ai fini del presente accordo, per «parti» s'intende la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, da un lato, e la Russia, dall'altro.

Articolo 105

Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Articolo 106

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 107

1. Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quello che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

Articolo 108

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e i protocolli 1 e 2 sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 109

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Articolo 110

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Russia.

Articolo 111

Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e russa, ciascuno dei testi facenti ugualmente fede.

Articolo 112

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo messe successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Comunità e la Russia e fatto salvo l'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 5, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Corfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Pela República Portuguesa

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

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ALLEGATO 1

ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI DALLA RUSSIA AGLI STATI DELL'EX URSS NEI SETTORI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO (GENNAIO 1994)

I vantaggi previsti, concessi bilateralmente dai rispettivi accordi o secondo una prassi stabilita, comprendono, tra l'altro:

1. Tasse all'importazione/esportazione

Non vengono applicati dazi all'importazione.

Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati, secondo la nomenclatura e i volumi ivi stabiliti, considerate «esportazioni per il fabbisogno dello Stato federale» secondo la definizione della legge russa corrispondente.

Non viene applicata l'IVA alle importazioni.

Non vengono applicate accise alle importazioni.

2. Assegnazione dei contingenti e procedure per il rilascio delle licenze

Per l'apertura dei contingenti di fornitura di prodotti russi a norma degli accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati si procede come per le «forniture destinate al fabbisogno dello Stato federale».

3. Sono previste condizioni speciali per tutte le attività dei settori bancario e finanziario (compresi lo stabilimento e il funzionamento, i movimenti di capitali e i pagamenti correnti, l'accesso ai titoli, ecc).

4. Sistema di prezzi per le esportazioni russe di alcuni tipi di materie prime di prodotti semilavorati (carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti derivati dal petrolio)

I prezzi vengono determinati in base alla media corrispondente dei prezzi mondiali convertita in rubli o nelle rispettive monete nazionali al tasso stabilito dalla Banca centrale di Russia il 15 del mese che precede il mese dell'esportazione.

5. Condizioni di trasporto e di transito

Per quanto riguarda i paesi della Comunità degli Stati indipendenti parti dell'accordo multilaterale «sui principi e sulle condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti» e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non vengono applicati tasse o oneri tra le parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli.

6. Servizi di comunicazione, comprese le poste, i corrieri, le telecomunicazioni, il settore audiovisivo e altri servizi

7. Accesso ai sistemi informatici e alle basi di dati

ALLEGATO 2

DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 15 (RESTRIZIONI QUANTITATIVE)

1. La Russia può prendere misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 15 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria conformemente all'articolo XIII del GATT. Dette misure possono essere prese solo dopo la fine del primo anno civile che segue la firma dell'accordo.

2. Dette misure possono essere prese solo nelle circostanze di cui all'allegato 9.

3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non può superare le seguenti percentuali delle importazioni totali di beni originari della Comunità:

- 10 % nel secondo e terzo anno civile dopo la firma dell'accordo;

- 5 % nel quarto e quinto anno civile dopo la firma dell'accordo;

- 3 % in seguito, fino all'adesione della Russia al GATT/OCM.

Le summenzionate percentuali vengono determinate riferendosi al valore delle importazioni russe di merci originarie della Comunità effettuate nel corso dell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.

Dette disposizioni non possono essere eluse aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione.

4. Dette misure non vengono applicate dopo l'adesione della Russia al GATT/OCM salvo diverse disposizioni nel protocollo di adesione della Russia al GATT/OCM.

5. La Russia informa il comitato di cooperazione in merito a tutte le misure che intende prendere a norma del presente allegato; su richiesta della Comunità, prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al comitato di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano.

ALLEGATO 3

RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2

Settore minerario

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da parte comunitaria di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi compresa la radio

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite

Servizi riservati

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

Servizi professionali

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da parte comunitaria che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non controllate da parte comunitaria devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.

ALLEGATO 4

RISERVE DELLA RUSSIA A NORMA DELL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3

Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, comprese quelle minerarie

1. Può essere necessaria una concessione per l'estrazione di alcuni minerali e metalli da parte di società non controllate da parte russa.

2. Le società non controllate da parte russa possono essere escluse da alcune aste speciali per lo sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali riservate alle piccole imprese o alle imprese belliche in fase di riconversione.

Pesca

Può essere richiesta un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo competente.

Acquisto e intermediazione nel settore dei beni immobili

a) Le società non controllate da parte russa non sono autorizzate ad acquistare appezzamenti di terreno, ma possono prenderli in affitto per un periodo non superiore a quarantanove anni.

b) In deroga alla lettera a), le società non controllate da parte russa possono acquistare appezzamenti di terreno se vengono riconosciute come acquirenti ai sensi della legge della Federazione russa sulla privatizzazione delle imprese statali e municipali nonché delle altre leggi e normative in materia, compresi i requisiti dei programmi di privatizzazione:

- nel quadro della privatizzazione delle imprese statali e municipali sotto forma di gare d'appalto e aste per investimenti commerciali;

- nel quadro dell'espansione, anche edilizia, delle imprese sotto forma di gare d'appalto e aste per investimenti commerciali.

Telecomunicazioni

Vengono applicate restrizioni per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, compresi i servizi mobili e satellitari, nonché la costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi di comunicazione.

Servizi di mass media

Esistono alcune limitazioni per la partecipazione straniera nelle società del settore.

Attività professionali

Alcune attività sono precluse alle persone fisiche di cittadinanza non russa oppure subordinate a determinate limitazioni o a speciali requisiti.

Locazione della proprietà federale

Per la locazione delle proprietà federali di valore superiore a 100 milioni di rubli, le società con partecipazione straniera devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità statale cui è affidata la gestione della proprietà. Questo massimale verrà aumentato ed espresso in moneta convertibile.

ALLEGATO 5

FORNITURA TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI ELENCO DEI SERVIZI PER I QUALI LE PARTI CONCEDONO IL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA

a) Settori da coprire conformemente alla classificazione centrale dei prodotti (CPC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata provvisoriamente

Servizi di consulenza in materia contabile: parte della CPC 86212 diversa dai «servizi di revisione contabile»

Servizi di consulenza in materia di contabilità CPC 86220

Servizi tecnici CPC 8672

Servizi di ingegneria integrata CPC 8673

Consulenza e servizi di preprogettazione architettonica CPC 86711

Progettazione architettonica CPC 86712

Urbanistica e paesaggistica CPC 8674

Informatica e servizi connessi:

Consulenza per l'installazione dell'hardware CPC 841

Utilizzazione del software CPC 842

Banche dati CPC 844

Pubblicità CPC 871

Ricerca di mercato e sondaggi di opinione CPC 864

Consulenza in materia di gestione CPC 866

Collaudo tecnico e analisi CPC 8676

Consulenza in materia di agricoltura, caccia e silviculturaConsulenza in materia di pesca

Consulenza per il settore minerario

Stampa e editoria CPC 88442

Convegni

Traduzione CPC 87905

Arredamento interno CPC 87907

Telecomunicazioni:

Servizi a valore aggiunto compresi, tra l'altro (ma non limitato a), la posta elettronica, la casella vocale, le informazioni on-line e il reperimento delle informazioni nelle banche dati, l'elaborazione dei dati, l'EDI (trasmissione elettronica dei dati), le conversioni di codici e protocolli

Trasmissione dati a commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito

Edilizia e servizi tecnici collegati: ispezioni dei cantieri CPC 5111

Franchising CPC 8929

Insegnamento per corrispondenza agli adulti parte della CPC 924

Agenzie di informazione e di stampa CPC 962

Locazione/leasing senza operatori collegati ad altre infrastrutture di trasporto (CPC 83101 automobili private, 83102 veicoli per il trasporto di merci, 83105) e collegati ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

Commissionari e servizi all'ingrosso collegati all'import-export (parte delle CPC 621 e 622)

Ricerca e sviluppo in materia di software

Riassicurazione e retrocessione e servizi collegati alle assicurazioni quali consulenze, servizi attuariali, valutazione dei rischi e liquidazione dei risarcimenti

Assicurazione dei rischi in materia di:

i) navigazione marittima e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), che copre, in parte o integralmente, le persone trasportate, le merci esportate o importate, il veicolo che trasporta le merci e tutte le responsabilità che ne derivano;

ii) le merci in transito internazionale e

iii) l'assicurazione infortuni e sanitaria; le responsabilità per il trasporto di passeggeri nei movimenti transfrontalieri.

b) Servizi elaborazione dati CPC 843

Fornitura e trasferimento delle informazioni finanziarie e elaborazione dei dati finanziari (cfr. paragrafi B.11 e B.12 dell'allegato 6).

Per i servizi elencati alla lettera b), il trattamento NPF di cui all'articolo 38 si applica fatto salvo il paragrafo A dell'allegato 8.

ALLEGATO 6

DEFINIZIONI RELATIVE AI SERVIZI FINANZIARI

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. Assicurazioni e servizi connessi

1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

i) sulla vita,

ii) generale.

2. Riassicurazione e retrocessione.

3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia.

4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)

1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico.

2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali.

3. Leasing finanziario.

4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie.

5. Fideiussioni e impegni.

6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:

a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

b) valuta estera;

c) operazioni derivate tra cui (ma non limitate a) contratti a termine e a premio;

d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.;

e) titoli trasferibili;

f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compresi lingotti d'oro e d'argento.

7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi.

8. Intermediazione di credito.

9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari.

10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.

11. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

12. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi da 1 a 11, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi;

b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici;

c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

ALLEGATO 7

SERVIZI FINANZIARI

A. Per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, il trattamento della nazione più favorita previsto all'articolo 28, paragrafo 1, in caso di stabilimento solo mediante creazione di una consociata (il che esclude lo stabilimento mediante creazione di una filiale) e il trattamento nazionale concesso a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 dalla Russia non sono meno favorevoli del trattamento riservato dalla Russia alle sue società, con le seguenti eccezioni:

1. la Russia si riserva il diritto di:

a) continuare ad applicare alle consociate e alle filiali russe di società comunitarie il massimale per la quota globale di capitale straniero nel sistema bancario russo in vigore alla data della firma dell'accordo;

b) applicare alle consociate russe di società comunitarie un fabbisogno minimo di capitale superiore a quello applicato alle sue società, purché detta cifra non venga aumentata rispetto a quella in vigore alla data della firma dell'accordo prima di applicare il trattamento nazionale in merito;

c) limitare il numero delle filiali di consociate russe di società comunitarie;

d) stabilire un livello minimo non superiore a 55 000 ECU per il saldo dei conti di ciascuna persona fisica con le consociate russe delle società comunitarie;

e) vietare alle consociate russe di società comunitarie di effettuare transazioni con azioni e strumenti convertibili in azioni di società per azioni russe;

f) vietare alle consociate russe di società comunitarie di effettuare transazioni con residenti russi.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente alle seguenti condizioni:

i) devono essere applicate alle consociate di società di ciascun paese e

ii) per le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e):

a) al più tardi entro cinque anni dalla firma dell'accordo per le eccezioni di cui alle lettere c) e d) e entro tre anni per l'eccezione di cui alla lettera e), e

b) la quota di capitale azionario della consociata russa della società comunitaria detenuta da cittadini o società russi non deve superare il cinquanta per cento (50 %), e

c) alle consociate russe di società comunitarie stabilite dopo l'entrata in vigore di queste eccezioni;

iii) per l'eccezione di cui al paragrafo 1, lettera f), fino al 1° gennaio 1996 e unicamente a consociate russe di società comunitarie stabilite dopo il 15 novembre 1993 o che non hanno iniziato le operazioni con residenti russi prima del 15 novembre 1993.

3. a) Dopo cinque anni dalla data della firma dell'accordo, la Russia esaminerà la possibilità di:

i) aumentare il massimale per la quota globale di capitale straniero nel sistema bancario russo in vigore alla data della firma del presente accordo, di cui alla lettera a) del paragrafo 1, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale, finanziaria, di bilancia dei pagamenti e sulla situazione del sistema bancario in Russia;

ii) ridurre il capitale minimo richiesto di cui alla lettera b) del paragrafo 1 basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale, finanziaria, di bilancia dei pagamenti e sulla situazione del sistema bancario in Russia;

b) Dopo tre anni dalla firma del presente accordo, la Russia vaglierà la possibilità di rendere meno rigorose le restrizioni di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale, finanziaria, di bilancia dei pagamenti e sulla situazione del sistema bancario in Russia.

B. Per quanto riguarda i servizi assicurativi di cui all'allegato 6, parte A, paragrafi 1 e 2, il trattamento della nazione più favorita previsto all'articolo 28, paragrafo 1 in caso di stabilimento mediante creazione esclusiva di una consociata autorizzata ad effettuare solo operazioni assicurative è previsto nella legislazione e nelle normative vigenti in Russia il giorno dello stabilimento, secondo le seguenti condizioni:

1. entro e non oltre cinque anni dalla firma dell'accordo, la Russia abolisce il limite massimo del 49 % per la quota straniera nel capitale azionario della società;

2. durante il periodo transitorio di cinque anni, l'abolizione del massimale per la partecipazione azionaria straniera non impedisce alla Russia di rilasciare licenze alle società comunitarie per alcuni tipi di assicurazioni, vale a dire unicamente per i programmi di assicurazione obbligatoria nel quadro della previdenza sociale, per le commesse pubbliche o per i motivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e non vanifica né pregiudica in misura considerevole gli effetti dell'abolizione del massimale del 49 % per la partecipazione azionaria straniera.

ALLEGATO 8

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARTICOLI 34 E 38

Parte A

Le consultazioni iniziano entro trenta giorni dalla richiesta della prima parte e mirano a raggiungere un accordo:

- sulla revoca, ad opera dell'altra parte, delle misure che hanno reso la situazione nettamente più restrittiva, oppure

- su adeguamenti degli obblighi di entrambe le parti, oppure

- sugli adeguamenti cui la prima parte deve procedere per compensare la situazione più restrittiva creata dall'altra parte.

Qualora non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni della prima parte, quest'ultima può adeguare di conseguenza i propri obblighi, nella misura e per il periodo necessari per tener conto della situazione più restrittiva creata dall'altra parte. Si privilegiano le misure meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'accordo. Detti adeguamenti lasciano impregiudicati i diritti che gli operatori economici hanno acquisito a norma dell'accordo al momento degli adeguamenti.

Parte B

1. In uno spirito di partenariato e di cooperazione, durante un periodo transitorio di tre anni dalla firma dell'accordo il governo della Russia informa la Comunità della sua intenzione di proporre una nuova legislazione o di adottare nuove normative tali da rendere le condizioni per lo stabilimento o l'attività delle consociate e filiali russe di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Russia di comunicarle le proposte di nuove legislazioni o di nuovi regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

2. Qualora le nuove legislazioni o i nuovi regolamenti introdotti in Russia durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 rendano le condizioni per l'attività delle consociate e filiali russe di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, le legislazioni e i regolamenti in questione non si applicano alle consociate e filiali già stabilite in Russia al momento dell'entrata in vigore dell'atto corrispondente per un periodo di tre anni da detta entrata in vigore.

ALLEGATO 9

PERIODO TRANSITORIO PER LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E PER L'INTRODUZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

Le circostanze di cui all'articolo 53, paragrafo 2.3 e all'allegato 2, paragrafo 2 si considerano applicate ai settori dell'economia russa:

- in fase di ristrutturazione, oppure

- in serie difficoltà, soprattutto quando ciò comporti gravi problemi sociali nel paese, oppure

- che risentono dell'eliminazione o della drastica riduzione della quota totale di mercato detenuta dalle società o dai cittadini russi in un dato settore o in una data industria del paese, oppure

- che sono in fase emergente.

ALLEGATO 10

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (ARTICOLO 54)

1. La Russia continua a migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, per la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, prendendo altresì le misure necessarie per far applicare tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Russia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui sono parti gli Stati membri o che gli Stati membri applicano de facto, conformemente alle corrispondenti disposizioni di dette convenzioni:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1978).

3. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 del presente allegato.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Russia concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Russia a un paese terzo, su base reciproca effettiva, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO N. 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio

1. È istituito un gruppo di contatto tra le parti, composto di rappresentanti della Comunità e della Russia.

2. Il gruppo di contatto scambia informazioni sulla situazione delle industrie del carbone e dell'acciaio di entrambi i territori e sul commercio tra di essi, soprattutto al fine di individuare eventuali problemi.

3. Il gruppo di contatto esamina altresì la situazione delle industrie del carbone e dell'acciaio di tutto il mondo, compreso l'andamento del commercio internazionale.

4. Il gruppo di contatto scambia tutte le informazioni utili sulla struttura delle industrie in questione, sullo sviluppo della loro capacità produttiva, sui progressi della scienza e della ricerca nei rispettivi settori e sull'andamento occupazionale. Il gruppo esamina inoltre i problemi connessi all'inquinamento e all'ambiente.

5. Il gruppo di contatto valuta i progressi compiuti nel quadro dell'assistenza tecnica tra le parti, compreso il sostegno per la gestione finanziaria, commerciale e tecnica.

6. Il gruppo di contatto scambia tutte le informazioni utili sulle posizioni adottate o da adottare nei corrispondenti consessi o nelle organizzazioni internazionali.

7. Previo accordo di entrambe le parti, sono ammessi a presenziare e/o partecipare al gruppo di contatto rappresentanti delle industrie del settore.

8. Il gruppo di contatto si riunisce due volte all'anno, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra parte.

9. Il gruppo di contatto è presieduto alternativamente da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Federazione russa.

PROTOCOLLO N. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle parti;

b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni, compresi i documenti ottenuti grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni individuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare ragionevolmente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si prestano assistenza reciproca senza che sia richiesto preventivamente e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni individuate o programmate per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale riguardante le importazioni, le esportazioni, il transito o qualsiasi altra procedura doganale.

Articolo 5 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possible esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accetabile per detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 6 Adempimento delle domande

1. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

2. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. In casi particolari, i funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte e adempiendo alle condizioni imposte da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

5. Se, nelle circostanze previste dal presente protocollo, funzionari di una parte sono presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte, essi devono poter dimostrare in qualsiasi momento la loro funzione ufficiale. Detti funzionari non devono né indossare l'uniforme né portare armi.

Articolo 7 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. Secondo le condizioni e i limiti previsti dal presente protocollo, le parti si comunicano informazioni sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. Gli schedari e i documenti originali possono essere trasmessi su richiesta solo qualora le copie autenticate siano insufficienti e devono essere rispediti tempestivamente.

3. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Su richiesta vengono fornite tutte le informazioni attinenti all'utilizzazione del materiale.

Articolo 8 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti possono rifiutare di prestare l'assistenza prevista dal presente protocollo, fornirla parzialmente o subordinarla a determinate condizioni o requisiti, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto da un'altra parte, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è sospesa o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 9 Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una della parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe lesa nei suoi diritti umani fondamentali. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza da trasferire. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi di preminente interesse pubblico, la persona interessata può, su richiesta, ottenere informazioni sui dati archiviati e sull'obiettivo di tale archiviazione.

Articolo 10 Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono farne un uso diverso solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11 Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 12 Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13 Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, da una parte, e alle autorità doganali centrali della Russia, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al consiglio di cooperazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme dettagliate di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14 Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso tra uno o più Stati membri e la Russia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di accordi di tal genere già conclusi o da concludere.

2. Fatto salvo l'articolo 10, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

il REGNO DEL BELGIO,

il REGNO DI DANIMARCA,

la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

la REPUBBLICA ELLENICA,

il REGNO DI SPAGNA,

la REPUBBLICA FRANCESE,

l'IRLANDA,

la REPUBBLICA ITALIANA,

il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

il REGNO DEI PAESI BASSI,

la REPUBBLICA PORTOGHESE,

il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «Comunità»,

da una parte,

e il plenipotenziario della FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata «Russia»,

dall'altra,

riuniti a Corfù addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso denominato «accordo di partenariato e di cooperazione», hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo di partenariato e di cooperazione, compresi gli allegati e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio

Protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario della Russia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa al titolo III e all'articolo 94 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 22, paragrafo 1, secondo trattino dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 24 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 26, 32 e 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, lettere a) e g) dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 30, lettera b) e all'articolo 45 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, lettera h), terzo comma dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 31 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 34, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34 e 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma dell'accordo sull'apertura dei porti

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma dell'accordo sulle navi che battono una terza bandiera

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46, paragrafo 2 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 48 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 52 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 53, paragrafo 2.2 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 54 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 101 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 107 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 107, paragrafo 2 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 107 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 112 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 del protocollo 2.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario della Russia hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere acclusi al presente atto finale:

Scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo

Scambio di lettere relativo all'articolo 52 dell'accordo.

Il plenipotenziario della Russia ha preso atto delle dichiarazioni indicate in appresso e accluse all'atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 36 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 54 dell'accordo.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni indicate in appresso e accluse all'atto finale:

Dichiarazione della Russia relativa all'articolo 36 dell'accordo.

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Corfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Pela República Portuguesa

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

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Dichiarazione comune relativa al titolo III e all'articolo 94

Ai fini del titolo III e dell'articolo 94, per GATT s'intende l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio firmato nel 1947 a Ginevra, modificato e applicato alla data della firma del presente accordo, a meno che le parti non decidano altrimenti nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 90.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10

Le parti decidono che il paragrafo 1 dell'articolo 10 non si applica alle condizioni d'importazione di prodotti nel territorio russo nel quadro di prestiti finanziari e di stanziamenti concessi per lo sviluppo o per scopi umanitari, per l'assistenza umanitaria e tecnica o in base a intese analoghe concluse tra la Russia e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali quando detti Stati o dette organizzazioni internazionali richiedano un trattamento speciale per tali importazioni.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12

Rimane inteso fra le parti che l'articolo 12, che fa parte del titolo III sugli scambi di merci, riguarda esclusivamente la libertà di circolazione delle merci, conformemente alla normale prassi del GATT. Come indicato all'articolo 43, si potrà discutere della questione del transito durante i futuri negoziati degli accordi sui trasporti.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 17

La Comunità e la Russia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia (articolo 17) non concede il trattamento GATT in materia.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 18

Rimane inteso che l'articolo 18 e il comma successivo non sono intesi a né hanno l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle rispettive legislazioni delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni.

Le parti decidono che, fatte salve le rispettive pratiche e legislazioni, nel determinare il valore normale si terrà debitamente conto, per ogni singolo caso, dei vantaggi comparativi naturali offerti dai produttori relativamente a fattori quali l'accesso alle materie prime, i processi di produzione, la vicinanza dello stabilimento di produzione ai clienti e le speciali caratteristiche del prodotto.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 22, paragrafo 1, secondo trattino

Per quanto riguarda la Comunità, le legislazioni e normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 comprendono il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e i regolamenti di esecuzione, segnatamente le disposizioni dei testi che specificano diritti, poteri e competenze dell'Agenzia di approvvigionamento dell'EURATOM e della Commissione delle Comunità europee.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 24

Rimane inteso che la nozione di «loro familiari» è definita conformemente alla legislazione nazionale del paese di accoglienza.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 26, 32 e 37

Le parti provvedono affinché il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno in conformità delle leggi e normative rispettivi degli Stati membri e della Russia si attenga ai principi del documento finale della Conferenza CSCE di Bonn, segnatamente al fine di agevolare il rapido ingresso, il soggiorno e la circolazione degli uomini d'affari negli Stati membri e in Russia. Ciò si applica in particolare ai quadri intermedi di cui all'articolo 32 e ai venditori di servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37. Le parti si accertano inoltre che le procedure amministrative non vanifichino né diminuiscano i vantaggi risultanti per una parte da questi articoli dell'accordo.

Le parti convengono che, a tale riguardo, è importante concludere in tempo utile accordi in materia di riammissione tra gli Stati membri e la Russia.

Il consiglio di cooperazione esamina periodicamente la situazione in materia.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 28

Fatte salve le disposizioni degli articoli 50 e 51, le parti decidono che l'espressione «in conformità delle rispettive legislazioni e normative» di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 significa che ciascuna parte può regolamentare lo stabilimento delle società mediante la creazione di filiali e consociate ai sensi dell'articolo 30 e l'attività delle filiali, purché dette legislazioni e normative non introducano altre riserve da cui derivi un trattamento meno favorevole di quello concesso alle società o alle filiali di paesi terzi.

Fatto salve le riserve elencate agli allegati 3 e 4 e le disposizioni degli articoli 50 e 51, le parti decidono che l'espressione «in conformità delle rispettive legislazioni e normative» di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 significa che ciascuna parte può regolamentare l'attività delle società sul suo territorio, purché dette legislazioni e normative non introducano, per l'attività delle società dell'altra parte, altre riserve da cui derivi un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro società oppure, se più favorevole, alle consociate o alle società di paesi terzi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 29, paragrafo 3

Le parti confermano che nessun elemento dell'articolo 29, paragrafo 3 impedisce alla Russia di adottare nuove norme o misure tali da introdurre nuove discriminazioni o aggravare quelle esistenti alla data della firma dell'accordo per quanto riguarda le condizioni di stabilimento di società non comunitarie sul suo territorio rispetto alle sue società.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30

Le parti confermano che è indispensabile garantire che le licenze di cui all'articolo 30, lettere a) e g):

- siano rilasciate in base a criteri obiettivi e trasparenti quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;

- non richiedano procedure più complesse di quelle necessarie per garantire la qualità del servizio;

- non costituiscano di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, lettere a) e g)

L'articolo 30, lettera a), secondo comma e lettera g), secondo comma, tiene conto della specificità dell'accesso ai servizi finanziari in base a quanto concordato nel quadro dell'accordo e non influisce sulle definizioni dei termini «stabilimento» e «attività» applicate ai servizi finanziari per scopi diversi da quello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 30, lettera b) e all'articolo 45

1. Le parti confermano che rimane inteso che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso in questione.

2. Ad esempio, si considererà che una società è controllata da un'altra società, ed è quindi una sua consociata, se:

- l'altra società detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto, o se

- l'altra società ha il diritto di nominare o revocare la maggior parte dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di controllo ed è al tempo stesso azionista o membro della consociata.

3. Entrambe le parti considerano non limitativi i criteri di cui al paragrafo 2.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, lettera h), terzo comma

Tenendo conto delle restrizioni attuali al trasporto interno di merci e di passeggeri, le parti decidono che, fino all'abolizione di tali restrizioni, l'espressione «operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima» indica l'organizzazione di tali operazioni.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 31

Le disposizioni dell'articolo 31 autorizzano le parti a prendere tutte le misure necessarie per impedire che una società di un paese terzo eluda le misure prese dalle parti in materia di stabilimento, sui rispettivi territori, delle società di questo paese terzo, avvalendosi di tutte le possibilità previste nel presente accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 34, paragrafo 1

Considerati i chiarimenti forniti dalla Russia alla Comunità secondo i quali, sotto certi aspetti e in determinati settori, il trattamento concesso alle consociate e alle filiali russe delle società comunitarie è migliore del trattamento offerto alle società russe in generale, e in particolare del trattamento nazionale, le parti decidono che le misure eventualmente introdotte dalla Russia per allineare il trattamento delle consociate e filiali russe di società straniere al trattamento nazionale non vengono meno all'obbligo della Russia di adoperarsi nella misura del possibile secondo quanto disposto all'articolo 34, paragrafo 1.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34 e 38

Le parti convengono che, qualora una di esse ritenga che l'altra non abbia interpretato correttamente l'espressione «nettamente più restrittiva» di cui agli articoli 34, paragrafo 2 e 38, paragrafo 3, questa parte può ricorrere alle procedure di cui all'articolo 101.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 35

Le parti convengono che le attività di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b) non includono la funzione di vettore.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, sull'apertura dei porti

In base alle informazioni fornite dalla Russia sui suoi porti aperti alle navi straniere, la Comunità prende atto che la Russia intende continuare ad adoperarsi per aumentare il numero di questi porti. La Russia prende atto che la politica della Comunità tende a mantenere aperti alle navi straniere tutti i porti aperti al commercio internazionale. Secondo le parti, il grado di apertura dei porti alle navi straniere è fondamentale per valutare le condizioni di libera fornitura dei servizi nei trasporti marittimi internazionali. Esse si impegnano pertanto ad esaminare almeno ogni due anni la situazione dei porti mediante consultazioni in sede di consiglio di cooperazione. Qualora risulti estremamente problematico mantenere un porto aperto alle navi straniere, la parte sul cui territorio si trova il porto in questione ne informa l'altra parte; su richiesta di quest'ultima, si tengono consultazioni per garantire che le eventuali misure prese incidano il meno possibile sulla libera fornitura dei servizi marittimi internazionali.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, sulle navi che battono una terza bandiera

Le parti decidono di esaminare, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la possibilità di applicare le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma alle navi battenti una terza bandiera gestite, rispettivamente, da agenzie marittime o da cittadini di uno Stato membro o della Russia.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44

Ai fini del presente accordo, un accordo di integrazione economica è un accordo conforme ai principi di cui all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Per tutti i settori del presente accordo diversi dalle attività terziarie, un accordo di integrazione economica è un accordo conforme ai principi di cui all'articolo XXIV del GATT sulla creazione di zone di libero scambio o di unioni doganali.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46, paragrafo 2

Rimane inteso tra le parti che la questione delle attività connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale nei rispettivi territori dipende dalle circostanze di ciascun caso specifico. Per risolvere la questione, si valuterà, caso per caso, se queste attività siano collegate:

- al diritto di usare coercizioni fisiche;

- all'esercizio di funzioni giudiziarie;

- al diritto di adottare unilateralmente normative vincolanti.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 48

Non si può considerare che il semplice fatto di chiedere un visto, per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre, vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 52 (Definizioni)

«Pagamenti correnti»

Per «pagamenti correnti» s'intendono i pagamenti connessi alla circolazione di beni, servizi e persone effettuati nel quadro di normali pratiche commerciali internazionali. Sono escluse le intese che combinano in pratica un pagamento corrente e una transazione di capitale quali i risconti di pagamenti e anticipi per eludere la legislazione delle parti in materia.

Tale definizione non impedisce alla Russia di applicare o promulgare leggi che impongano di effettuare questi pagamenti tramite le banche russe che hanno ricevuto dalla Banca centrale della Federazione russa le licenze necessarie per svolgere queste operazioni in monete liberamente convertibili.

«Investimenti diretti»

Per «investimenti diretti» s'intendono gli investimenti volti ad avviare relazioni economiche durature con un'impresa quali gli investimenti che consentono di esercitare un'influenza effettiva sulla loro gestione nel paese, da parte dei non residenti, o all'estero, da parte dei residenti, mediante:

1. la creazione o l'ampliamento di un'impresa totalmente controllata, di una consociata o di una filiale, o l'acquisto della piena proprietà di un'impresa esistente;

2. la partecipazione a un'impresa nuova o già esistente;

3. un prestito di durata non inferiore a cinque anni.

«Moneta liberamente convertibile»

L'espressione indica le monete considerate «liberamente convertibili» dal Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 53, paragrafo 2.2

Per «prodotti primari» s'intendono quelli così definiti nel GATT.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 54

Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 99

Le parti decidono che le misure di cui all'articolo 99 non verranno prese al fine di falsare le condizioni di concorrenza sui rispettivi mercati tutelando così la produzione nazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 101

Le parti invitano il consiglio di cooperazione a esaminare senza indugio le norme procedurali che potrebbero rivelarsi utili per la composizione delle controversie a norma dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 107

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono di comune accordo che per i «casi di particolare emergenza» di cui all'articolo 107 dell'accordo s'intendono i casi di sostanziale violazione dell'accordo ad opera di una delle parti. Una sostanziale violazione dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o

b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 107, paragrafo 2

Le parti confermano che le «misure adeguate» di cui all'articolo 107, paragrafo 2 sono misure prese in conformità del diritto internazionale.

Se una parte prende una misura in un caso di «particolare emergenza» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, l'altra parte si può avvalere della procedura di cui all'articolo 101.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 107

Le parti dichiarano che l'inclusione nell'accordo del riferimento al fatto che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un elemento fondamentale dello stesso e ai casi di particolare emergenza è giustificata:

- dalla politica comunitaria in materia di diritti dell'uomo, conformemente alla dichiarazione del Consiglio dell'11 maggio 1992 che prevede l'inclusione di questo riferimento negli accordi di cooperazione o di associazione tra la Comunità e i suoi partner CSCE;

- dalla politica della Russia nel settore, e

- dall'importanza che entrambe le Parti attribuiscono agli obblighi derivanti, in particolare, dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 112

Le parti confermano che, sebbene il presente accordo sostituisca l'accordo del 18 dicembre 1989 per quanto concerne le relazioni tra le parti, esso non pregiudica né incide sulle misure prese anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo o degli accordi conclusi tra di esse alle condizioni e per il periodo di applicazione ivi previsti.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 del protocollo 2

1. Le parti convengono di prendere le misure necessarie per prestarsi senza indugio assistenza reciproca, a norma del protocollo, per i seguenti movimenti di merci:

a) movimenti di armi, munizioni, materiali e ordigni esplosivi;

b) movimenti di oggetti d'arte e d'antiquariato con un considerevole valore storico, culturale o archeologico per una delle parti;

c) movimenti di prodotti velenosi e di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute della popolazione;

d) movimenti di merci sensibili e strategiche oggetto di limitazioni non tariffarie secondo gli elenchi concordati tra le parti.

2. Se lo consentono i principi di base dei rispettivi sistemi giuridici, le parti decidono di prendere le misure necessarie per un uso corretto della tecnica di controllo delle forniture in base a disposizioni di esecuzione concordate secondo le procedure di detto protocollo.

3. Le parti decidono di prendere, conformemente alle rispettive legislazioni, tutte le misure necessarie per:

- fornire tutti i documenti,

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del protocollo a un destinatario residente o stabilito sui rispettivi territori in base a disposizioni di esecuzione concordate secondo le procedure previste dal protocollo. In tal caso, si applica l'articolo 5, paragrafo 3.

4. Le parti decidono che, quando l'autorità interpellata non può agire per proprio conto, il dipartimento amministrativo cui è stata presentata la richiesta da detta autorità procede alle condizioni ad essa applicabili.

SCAMBIO DI LETTERE relativo all'articolo 22

A. Lettera dalla Russia

Signor . . .,

con la presente desidero confermare che siamo giunti alla seguente intesa per quanto riguarda il commercio di materiali nucleari di cui all'articolo 22 dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato in data odierna:

La Russia intende agire come fornitore stabile, affidabile e a lungo termine di materiali nucleari per la Comunità, e la Comunità ne prende atto. Il governo russo prende atto che la Comunità considera la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori.

Per evitare problemi di natura commerciale, si terranno consultazioni a scadenze regolari o su richiesta in merito all'andamento degli scambi di materiali nucleari tra la Russia e la Comunità. Le consultazioni potrebbero includere un dialogo continuo e regolare sugli sviluppi del mercato e sulle relative previsioni.

Le consultazioni avvengono a norma dell'articolo 92.

In conformità dell'articolo 13 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, le normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 vengono applicate in modo uniforme, equo e imparziale.

Per quanto riguarda il nostro comune desiderio di agevolare, nella misura del possibile, il processo di disarmo nucleare in corso, abbiamo deciso di prendere tutte le disposizioni necessarie per avviare consultazioni con tutti i paesi interessati qualora risulti che l'applicazione dei rispettivi accordi bilaterali e multilaterali reca o minaccia di recare grave pregiudizio alle infrastrutture delle parti.

Le propongo di considerare che la presente e la Sua risposta equivalgono ad un accordo formale tra di noi.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Federazione russa

B. Lettera della Comunità

Signor . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«con la presente desidero confermare che siamo giunti alla seguente intesa per quanto riguarda il commercio di materiali nucleari di cui all'articolo 22 dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato in data odierna:

La Russia intende agire come fornitore stabile, affidabile e a lungo termine di materiali nucleari per la Comunità, e la Comunità ne prende atto. Il governo russo prende atto che la Comunità considera la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori.

Per evitare problemi di natura commerciale, si terranno consultazioni a scadenze regolari o su richiesta in merito all'andamento degli scambi di materiali nucleari tra la Russia e la Comunità. Le consultazioni potrebbero includere un dialogo continuo e regolare sugli sviluppi del mercato e sulle relative previsioni.

Le consultazioni avvengono a norma dell'articolo 92.

In conformità dell'articolo 13 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, le normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 vengono applicate in modo uniforme, equo e imparziale.

Per quanto riguarda il nostro comune desiderio di agevolare, nella misura del possibile, il processo di disarmo nucleare in corso, abbiamo deciso di prendere tutte le disposizioni necessarie per avviare consultazioni con tutti i paesi interessati qualora risulti che l'applicazione dei rispettivi accordi bilaterali e multilaterali reca o minaccia di recare grave pregiudizio alle infrastrutture delle parti.

Le propongo di considerare che la presente e la Sua risposta equivalgono ad un accordo formale tra di noi.»

Mi pregio confermarLe che la Sua lettera e la mia risposta equivalgono ad un accordo formale tra di noi.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome delle Comunità europee

SCAMBIO DI LETTERE relativo all'articolo 52

A. Lettera dalla Russia

Signor . . .,

facendo riferimento all'articolo 52 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, mi pregio confermare che nessuna disposizione di detto articolo pone restrizioni al trasferimento all'estero, da parte di residenti comunitari, degli investimenti effettuati in Russia, compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente e degli eventuali utili che ne risultano.

Propongo di considerare la presente lettera e la Sua risposta un accordo formale tra di noi.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Federazione russa

B. Lettera dalla Comunità

Signor . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Facendo riferimento all'articolo 52 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, mi pregio confermare che nessuna disposizione di detto articolo pone restrizioni al trasferimento all'estero, da parte di residenti comunitari, degli investimenti effettuati in Russia, compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente e degli eventuali utili che ne risultano.

Propongo di considerare la presente lettera e la Sua risposta un accordo formale tra di noi.»

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome delle Comunità europee

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 36

La Comunità dichiara che la fornitura transfrontaliera di servizi di cui all'articolo 36 non comporta la circolazione del fornitore del servizio sul territorio del paese cui è destinato, né la circolazione del beneficiario del servizio sul territorio del paese da cui proviene il servizio stesso.

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 54

Le disposizioni dell'accordo lasciano impregiudicate le competenze della Comunità europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Dichiarazione della Russia relativa all'articolo 36

La Russia dichiara che i fornitori di cui alla dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 36 non possono essere considerati persone fisiche che rappresentano una società comunitaria o russa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare servizi transfrontalieri o concludere accordi su servizi transfrontalieri per conto di detta società.

Verbale di firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

I plenipotenziari del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica ed i plenipotenziari della Federazione russa hanno proceduto, il 24 giugno 1994 a Corfù, alla firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra.

In tale occasione, la Repubblica francese ha formulato la dichiarazione seguente:

«La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa non si applica ai paesi e territori d'oltremare e associati alla Comunità europea in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea.»

La presente dichiarazione è stata comunicata alla Federazione russa, che non ha sollevato obiezioni.

Il presente verbale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.