21994D1231(17)

Decisione n. 2/94 del Consiglio d'associazione CE- Turchia, del 19 dicembre 1994, che modifica la decisione n. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1994 pag. 0024 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0269
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0269


DECISIONE N. 2/94 DEL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara (94/906/CE)

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare l'articolo 4 del protocollo addizionale,

considerando che la decisione n. 5/72 (1) ha stabilito i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare certificati A.TR. 1 mediante una procedura semplificata;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di frazionare i certificati A.TR. 1 o A.TR. 3 qualora le merci siano vendute a più destinatari;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di sospendere il periodo di validità dei certificati A.TR. 1 o A.TR. 3 nel caso in cui le merci sostino in una zona franca o in un magazzino doganale;

considerando che è opportuno modificare conseguentemente la decisione n. 5/72,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 5/72 è emendata come segue:

1) sono inseriti i seguenti articoli:

« Articolo 9 bis Procedura semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga all'articolo 4, le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona, qui di seguito denominata "esportatore autorizzato", per il quale ricorrano le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo, a rilasciare certificati A.TR. 1 senza doverli presentare al momento dell'esportazione alle autorità doganali.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequentemente delle spedizioni;

b) i cui registri consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni;

c) che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale;

d) che offrono alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie per la verifica dello stato delle merci.

3. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora per l'esportatore autorizzato non ricorrano più le condizioni stabilite nel presente articolo o nell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali deve specificare, in particolare:

a) l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati;

b) le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati.

Le autorità doganali competenti fissano il termine entro il quale le modalità con le quali l'esportatore autorizzato informa l'ufficio competente onde permettergli di procedere, se del caso, ai controlli prima della partenza delle merci.

5. Nell'autorizzazione deve essere stabilito che il riquadro riservato al visto da parte della dogana deve:

a) recare l'impronta del timbro dell'ufficio responsabile dell'autenticazione preventiva apposta previamente e la firma di un funzionario di tale ufficio;

ovvero b) recare, apposta dall'esportatore autorizzato, l'impronta di uno speciale timbro di metallo autorizzato dalle autorità doganali, conforme al modello riportato nell'allegato II; tale impronta può essere prestampata sui certificati qualora la stampa sia stata affidata ad un tipografo a ciò autorizzato.

6. Al più tardi all'atto dell'esportazione delle merci, l'esportatore autorizzato deve compilare e firmare il certificato e inserire nella casella "Osservazioni" una delle seguenti diciture:

"Procedimiento simplificado"

"Forenklet fremgangsmaade"

"Vereinfachtes Verfahren"

"ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá"

"Simplified procedure"

"Procédure simplifiée"

"Procedura semplificata"

"Vereenvoudigde regeling"

"Procedimento simplificado"

"Basitlestirilmis prosedur".

7. Il certificato riempito recante la dicitura specificata nel paragrafo 6 e sottoscritto dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 9 ter Frazionamento dei certificati 1. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità o della Turchia consentono che una spedizione scortata da un certificato A.TR. 1 o A.TR. 3 sia frazionata.

2. L'ufficio doganale in cui è effettuato il frazionamento rilascia un estratto del certificato A.TR per ciascuna parte della spedizione parziale utilizzando, a tal fine, un modello di certificato A.TR.

Nella casella "Visto della dogana" dell'estratto dev'essere menzionato il numero di registrazione, la data, l'ufficio e il paese di rilascio del certificato iniziale a mezzo di una delle seguenti indicazioni:

- Extracto del certificado A.TR. (número, fecha, oficina y pais de expedición) - Udskrift af A.TR. varecertifikat (nummer, dato, udstedelsessted og land) - Auszug aus der A.TR. Warenverkehrsbescheinigung (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland) - Áðueóðáóìá ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý A.TR. (áñéèìueò, çìaañïìçíssá, ãñáoeaassï êáé ÷þñá aaêaeueóaaùò) - Extract of A.TR. certificate (Number, date, office and country of issue) - Extrait du certificat A.TR. (numéro, date, bureau et pays de délivrance) - Estratto del certificato A.TR. (numero, data, ufficio e paese di emissione) - Uittreksel uit A.TR. certificaat (nummer, datum, kantoor en land van afgifte) - Extracto do certificado A.TR. (número, data, estância, país de emissão) - Muefrez A.TR. dolasim belgesi (Numarasi, tarih, duezenleyen, guemruk idaresi ve uelkesi) 3. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento indica tale frazionamento sul certificato A.TR originale. A tal fine, esso reca nella casella "Visto della dogana" del certificato A.TR una delle seguenti indicazioni:

. . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei . . . (áñéèìueò) aaêaeïèÝíôá áðïóðUEóìáôá - óõíçììÝíá áíôssãñáoeá . . . (number) extracts issued - copies attached . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas . . . (adet) muefrez olarak duezenlenmistir - suretleri eklioir 4. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento trattiene l'originale del certificato A.TR e una copia di ogni estratto utilizzato.

5. Il periodo di validità dei certificati frazionati è il medesimo di quello dei certificati A.TR. 1 o A.TR. 3 originali.

Articolo 9 quater Durata della validità del certificato quando le merci sono custodite in una zona franca o in un magazzino doganale 1. Qualora le merci contemplate in un certificato di circolazione delle merci A.TR. 1 o A.TR. 3 stazionino in una zona franca o in un magazzino doganale, il periodo di validità del certificato è sospeso per il tempo della permanenza delle stesse nella zona franca o del magazzino doganale.

2. A tal fine, le autorità doganali devono attestare sul certificato la data di ingresso e quella di uscita delle merci dalla zona franca o dal magazzino doganale.

3. Le stesse condizioni si applicano ai certificati di circolazione delle merci A.TR. 1 o A.TR. 3 che siano stati rilasciati e presentati alle autorità doganali prima del 19 marzo 1994. »

2) L'attuale allegato diviene allegato I ed è aggiunto il seguente allegato:

« ALLEGATO II Modello di impronta del timbro di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5 >INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

1. Stemma o altro simbolo o lettera distintivi dello Stato di esportazione 2. Ufficio doganale 3. Numero del documento 4. Data 5. Esportatore autorizzato 6. Autorizzazione. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente K. KINKEL