Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 31/12/1994 pag. 0186 - 0187
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 35 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 35 pag. 0188
ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi A. Lettera della Comunità Signor . . ., mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli. Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg. Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima. A nome della Comunità B. Lettera della Romania Signor . . ., mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: «Mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli. Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg. Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Romania DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1 La Commissione delle Comunità europee conferma che il trattamento accordato alla Romania ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 è sostanzialmente lo stesso che viene accordato nei protocolli firmati con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, e che in linea di principio un'eventuale revisione del regolamento (CEE) n. 636/82 si applicherà in modo uniforme a tutti e cinque i paesi dell'Europa centrale e orientale. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ Protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA Articolo 9, paragrafo 1, punto 3 e articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA La Comunità conferma che a suo giudizio gli aiuti statali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, punto 3, e 9, paragrafo 4 sono destinati unicamente ai fini della ristrutturazione, nel senso indicato, e sottolinea che sono esclusi sussidi al settore dei trasporti che fungano da sussidi diretti o indiretti al settore dell'acciaio. Articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA Resta inteso che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è strettamente limitata al caso particolare della Romania e non incide sulla posizione della Comunità in rapporto ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista dal paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Romania per ristrutturare il settore dell'acciaio e del fatto che tale processo è stato avviato solo negli ultimi tempi. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ La Comunità prende atto che le autorità rumene non invocheranno le disposizioni dei protocolli n. 2 sui prodotti CECA, in particolare l'articolo 9, in modo da non mettere in discussione la compatibilità con il suddetto protocollo degli accordi stipulati dal settore del carbone comunitario con le aziende elettriche e con l'industria dell'acciaio per assicurare la vendita del carbone comunitario. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ Articolo 21, paragrafo 4 La Comunità conferma la propria intenzione di avviare negoziati per quanto riguarda il settore del vino al fine di giungere alla conclusione: - di un accordo relativo alla reciproca tutela delle denominazioni dei vini e al controllo dei vini, e - di un accordo relativo al riconoscimento reciproco di concessioni tariffarie, sempreché vengano anche rispettate le disposizioni comunitarie sulle importazioni, in particolare per quanto riguarda le pratiche enologiche e di certificazione. Articolo 21, paragrafo 4 La Comunità si dichiara d'accordo a mantenere, per un altro periodo di cinque anni e alle stesse condizioni, il regime preferenziale per taluni formaggi previsto dal regolamento (CEE) n. 1767/82. DICHIARAZIONI DELLA ROMANIA Articolo 8 Le sospensioni totali o parziali dei dazi doganali decretate in via temporanea dalla decisione n. 812/1991 del governo rumeno sono valide solo fino al 31 dicembre 1992. Articolo 14, paragrafo 3 All'inizio del 1993 la parte rumena trasmetterà alla Comunità l'elenco contenente i prodotti soggetti a restrizioni quantitative provvisorie all'esportazione basato sulla Nomenclatura combinata (8 cifre). Ogni successiva modifica di tali elenchi sarà tempestivamente notificata. Articolo 21 La delegazione rumena sottolinea e conferma il proprio interesse ad una risoluzione, il più rapidamente possibile, nell'ambito del consiglio di associazione, della sua domanda che siano aumentati i contigenti per i prodotti coperti dai seguenti codici NC: 0104 10 90 0104 20 90 0201 0202 ex 0203 0204 ex 0207 0702 00 10 0702 00 90 0707 00 11 0709 60 10 0711 90 40 0711 10 20 0711 10 30 0809 10 00 0809 40 11 0809 40 19 0810 10 10 0810 10 90 0812 10 00 0813 20 00 0813 30 00 1001 90 99 1212 99 10 1512 11 91 1512 19 91 2001 10 00 2001 90 90 2002 90 30 2002 90 90 2009 70 19 La delegazione rumena è fermamente convinta che una questione tanto importante sarà infine risolta grazie all'impegno comune della Comunità europea e della Romania. DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA Protocollo n. 4, norme di origine La Romania ritiene che il consiglio di associazione dovrebbe discutere e trovare una soluzione per quanto riguarda l'applicazione del cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca quando gli scambi tra la Comunità e questi tre paesi, da una parte, e tra la Romania e i tre suddetti paesi, dall'altra, saranno disciplinati da accordi contenenti disposizioni identiche a quelle del protocollo n. 4.