21984A0609(06)

Scambio di lettere che proroga le disposizioni concordate in ordine al punto 2 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 09/06/1984 pag. 0047 - 0048


*****

SCAMBIO DI LETTERE

che proroga le disposizioni concordate in ordine al punto 2 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n. 1

Eccellenza,

con riferimento all'accordo firmato il 14 giugno 1982 tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Comunità economica europea sul commercio nel settore ovino e caprino, ed in particolare alle discussioni svoltesi tra le due parti conformemente al punto 13 del medesimo, ho l'onore di informaLa che, per tutta la durata dell'accordo, il governo della Repubblica socialista cecoslovacca continuerà a provvedere a che i prodotti cecoslovacchi vengano commercializzati nella Comunità in modo da evitare alterazioni delle correnti commerciali tradizionali verso particolari zone del mercato giudicate sensibili.

Più specificamente, le competenti autorità cecoslovacche prenderanno disposizioni affinché, ogni anno, le esportazioni verso la Francia e l'Irlanda siano limitate ai quantitativi seguenti:

- Francia: zero;

- Irlanda: zero.

Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo

della Repubblica socialista cecoslovacca

Lettera n. 2

Eccellenza,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

« Con riferimento all'accordo firmato il 14 giugno 1982 tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Comunità economica europea sul commercio nel settore ovino e caprino, ed in particolare alle discussioni svoltesi tra le due parti conformemente al punto 13 del medesimo, ho l'onore di informarLa che, per tutta la durata dell'accordo, il governo della Repubblica socialista cecoslovacca continuerà a provvedere a che i prodotti cecoslovacchi vengano commercializzati nella Comunità in modo da evitare alterazioni delle correnti commerciali tradizionali verso particolari zone del mercato giudicate sensibili.

Più specificamente, le competenti autorità cecoslovacche prenderanno disposizioni affinché, ogni anno, le esportazioni verso la Francia e l'Irlanda siano limitate ai quantitativi seguenti:

- Francia: zero;

- Irlanda: zero.

Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente ».

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome

del Consiglio delle Comunità europee


Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni