Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca
Gazzetta ufficiale n. L 219 del 28/07/1982 pag. 0053 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0124
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0007
***** ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, e IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA, RICONOSCENDO che, l'economia della Tailandia dipende dalla produzione di manioca e dalle esportazioni di detto prodotto verso la Comunità e che le sempre maggiori importazioni di manioca creano problemi sul mercato comunitario; CONSAPEVOLI che, in Tailandia, la produzione di manioca è concentrata nelle regioni più povere e più nevralgiche sotto il profilo politico; TENENDO conto delle finalità di sviluppo agricolo e di diversificazione delle colture in Tailandia e del comune interesse di stabilizzare i mercati della manioca in Tailandia e nella Comunità; AFFERMANDO la propria volontà di cooperare in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, sulla base del reciproco interesse; CONSAPEVOLI della necessità di attuare tale cooperazione in modo graduale e pragmatico, HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca e, a questo effetto, hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA: I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Tenuto conto delle finalità di sviluppo agricolo e di diversificazione delle colture in Tailandia e di stabilizzazione dei mercati della manioca in Tailandia e nella Comunità, la Tailandia si impegna a gestire le sue esportazioni di manioca, della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, verso la Comunità nel periodo di cinque anni compreso tra il 1982 e il 1986, diviso in modo da evitare che dette esportazioni superino i quantitativi concordati tra la Tailandia e la Comunità. Per il 1982 il quantitativo delle esportazioni sarà di 5 milioni di tonnellate. Fase I Nel biennio 1983-1984 verranno esportati i quantitativi seguenti: a) 5 milioni di tonnellate all'anno e b) un quantitativo supplementare non superiore al 10 % del massimale annuo di cui alla lettera a), ammesso per il biennio in causa, che potrà essere esaurito interamente in un anno o parzialmente in ciascuno dei due anni di cui trattasi, al fine di seguire le normali fluttuazioni della produzione di prodotti di base ed agevolare così la stabilizzazione dei mercati della manioca in Tailandia e nella Comunità. Fase II Nel biennio 1985-1986 verranno esportati i quantitativi seguenti: a) 4,5 milioni di tonnellate all'anno e b) un quantitativo supplementare non superiore al 10 % del massimale annuo di cui alla lettera a), ammesso per il biennio in causa, che potrà essere esaurito interamente in un anno o parzialmente in ciascuno dei due anni di cui trattasi, al fine di seguire le normali fluttuazioni della produzione di prodotti di base ed agevolare così la stabilizzazione dei mercati della manioca in Tailandia e nella Comunità. Resta inteso che i quantitativi di cui al presente articolo non includono i quantitativi in transito o riesportati verso destinazioni esterne alla Comunità, nonché quelli importati in regime di perfezionamento attivo. Articolo 2 Qualora il controllo delle esportazioni di manioca creasse ulteriori gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti o se le regioni tailandesi più sensibili, produttrici di manioca, riscontrassero notevoli ostacoli o se si registrassero gravi perturbazioni sui mercati agricoli della Comunità, le due parti avvieranno consultazioni volte a stabilire l'effettiva esistenza di tali difficoltà e, se del caso, concorderanno le opportune misure da applicare sino a che le difficoltà stesse non verranno superate. Articolo 3 La Comunità si impegna a limitare il prelievo applicabile alle importazioni di manioca, di cui al presente accordo, ad un importo massimo pari al 6 % ad valorem e a riservare alla Tailandia il trattamento della clausola della nazione più favorita per quanto riguarda l'aliquota del prelievo. Per i quantitativi concordati, le altre condizioni di importazione sono identiche a quelle stabilite dall'attuale accordo GATT. Articolo 4 Tenuto conto dei propri diritti e doveri sul piano internazionale, la Comunità prenderà misure atte ad evitare che la posizione della Tailandia sul mercato comunitario della manioca, durante il periodo di cui all'accordo, sia notevolmente compromessa da un massiccio aumento delle importazioni di manioca da altri paesi. In tale contesto, la Comunità terrà presente anche l'entità delle importazioni di prodotti di carboidrati che potrebbero essere direttamente concorrenziali con la manioca. Articolo 5 La Tailandia provvederà a che i quantitativi previsti dall'accordo non eccedano i limiti da esso stabiliti, vigilando affinché i titoli di esportazione non vengano rilasciati per quantitativi superiori a tali limiti. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per rilasciare titoli d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari della Tailandia, subordinatamente alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalla competente autorità designata dal governo tailandese. Il titolo d'importazione verrà rilasciato entro sette giorni dalla presentazione del titolo di esportazione. La data del rilascio del titolo di esportazione determinerà l'anno per il quale sono conteggiati i quantitativi spediti. Le competenti autorità di entrambe le parti si scambieranno periodicamente le informazioni necessarie alla verifica dei quantitativi effettivamente esportati e importati, per agevolare l'applicazione dell'accordo. Articolo 6 La Comunità farà quanto in suo potere per collaborare a progetti di sviluppo rurale e di diversificazione delle colture in Tailandia, in particolare nelle regioni più svantaggiate del paese produttrici di manioca. Resta inteso che i progetti di diversificazione delle colture comprenderanno anche programmi di ricerca sulla commercializzazione dei raccolti diversificati, nonché sulla migliore utilizzazione della manioca. Nella collaborazione di cui sopra, la Comunità, a prescindere dalle proprie risorse finanziarie, ricercherà la collaborazione bilaterale e multilaterale di altri donatori, tra cui in particolare i propri Stati membri. La Comunità esaminerà anche i mezzi atti a promuovere l'attuazione di progetti, reciprocamente vantaggiosi, concernenti la diversificazione della produzione agricola. Articolo 7 Se necessario ai fini del corretto funzionamento del presente accordo, si terranno riunioni a livello ministeriale tra il governo del Regno di Tailandia e la Commissione delle Comunità europee. Verrà istituito un gruppo di lavoro misto permanente, composto di rappresentanti della Comunità e della Tailandia. Il gruppo dovrà provvedere a che l'accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso prenderà regolarmente in rassegna i progressi realizzati dalla Tailandia nello sviluppo rurale e nella diversificazione agricola, nonché l'andamento della produzione, del commercio e del consumo di manioca in Tailandia, nella Comunità e nel mondo, esaminando anche gli sviluppi del mercato dei prodotti di carboidrati direttamente concorrenziali con la manioca. Il gruppo discuterà qualsiasi problema relativo all'applicazione dell'accordo, sollevato da una delle parti, e raccomanderà alle autorità competenti le soluzioni più idonee. Le riunioni del gruppo si terranno con la frequenza necessaria, comunque almeno una volta all'anno, ad una data e in un luogo da concordare. Articolo 8 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni stabilite dal trattato stesso e, dall'altro, ai territori del Regno di Tailandia. Articolo 9 L'accordo è concluso per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986. Esso verrà prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, sulla base dei quantitativi fissati per il 1985 e il 1986, a condizione che non venga denunciato da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza del periodo iniziale di cinque anni o di un triennio successivo. Tuttavia, prima di notificare la denuncia dell'accordo, la parte che ne ha l'intenzione avvierà consultazioni con la controparte per ricercare soluzioni o concordare eventuali modifiche che consentano di mantenere in vigore l'accordo stesso. Articolo 10 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e tailandese, ciascun testo facente fede.