Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 12/07/1982 pag. 0030 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0107
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0261
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0261
ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino Lettera n. 1 Lussemburgo, ... Signor ..., ho l'onore di fare riferimento ai negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni ovine e caprine, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, in provenienza dalla Repubblica socialista cecoslovacca, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della regolamentazione concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le delegazioni delle due parti, che sono partecipanti del GATT, hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo ha per oggetto: - gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune); - le carni ovine e caprine, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune]; - le carni ovine e caprine congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune]. 2. Nell'ambito del presente accordo, le competenti autorità cecoslovacche si impegnano a garantire che le esportazioni veno la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non superino il quantitativo annuo di 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossata [1]. [1] Per peso carcassa (equivalente peso carne non disossata) si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché della carne disossata convertito in peso carne non disossata mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. l'anno in corso saranno comunque imputati sul quantitativo convenuto per l'anno successivo. A tal fine, le competenti autorità cecoslovacche applicheranno le procedure appropriate. 3. Sempreché le esportazioni cecoslovacche non superino il quantitativo di cui al punto 2, la Comunità non applicherà restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente. Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni del presente accordo resteranno impregiudicate. 4. Se le importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia superano il quantitativo convenuto, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da tale paese sino alla fine dell'anno in corso. I quantitativi che superano quello convenuto per l'anno in corso saranno comunque imputati sul quantitativo convenuto per l'anno successivo 5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione del prelievo ad un importo ad valorem di 10 % per le carni e per gli animali vivi. La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre ai prelievi sopra convenuti, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente a prelievi o a dazi doganali. 6. Al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali della Cecoslovacchia con tale Stato membro lo giustificano, la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un eventuale adattamento del quantitativo indicato al punto 2. Il quantitativo indicato al punto 2 non sarà diminuito. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri verranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. 7. Le competenti autorità cecoslovacche vigilano affinché il presente accordo sia rispettato, in particolare provvedendo a che un organismo cecoslovacco da esse all'uopo designato rilasci titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 nei limiti del quantitativi convenuti. Da parte sua, la Comunità s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d'importazione per i suddetti prodotti originari della Cecoslovacchia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo cecoslovacco. Le modalità di applicazione di questo regime saranno definite in modo da rendere superflua la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione relativamente ai prodotti in oggetto. Tali modalità di applicazione prevederanno altresì che le competenti autorità cecoslovacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e d'importazione, ripartiti, all'occorrenza, secondo la destinazione. È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi dalla data del loro rilascio. I titoli di importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli di esportazione. I quantitativi fomiti in base ad un titolo di esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale è stato rilasciato il titolo. 8. Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione del presente accordo venga compromessa da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine effettuate sotto voci doganali non previste da questo accordo. 9. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti convengono di rimanere in stretto contatto e disponibili per consultazioni su tutti gli eventuali problemi connessi all'applicazione dell'accordo. L'inizio delle consultazioni deve aver luogo al massimo entro 14 giorni dalla domanda di una delle parti. 10. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti nell'ambito del GATT. 11. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dal 1º gennaio 1984 al 31 marzo 1984 verrà fissato, nell'ambito della consultazioni di cui al punto 9, proporzionalmente al quantitativo annuo globale. 12. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è di applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica socialista cecoslovacca. 13. Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1982. Esso sarà applicabile sino al 31 marzo 1984, e successivamente per periodi di due anni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. In caso di denuncia, l'accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato. Comunque, le due parti procederanno, nei sei mesi precedenti il 1º aprile 1984, all'esame delle disposizioni del presente accordo per apportarvi gli adattamenti eventualmente necessari. Le sarei grato se volesse confermarmi che quel che precede rispecchia correttamente quanto convenuto in materia dalle nostre rispettive delegazioni. Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Lussemburgo, ... Signor ..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Ho l'onore di fare riferimento ai negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni ovine e caprine, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, in provenienza dalla Repubblica socialista cecoslovacca, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della regolamentazione concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le delegazioni delle due parti, che sono partecipanti del GATT, hanno convenuto quento segue: 1. Il presente accordo ha per oggetto: - gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune); - le carni ovine e caprine, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune]; - le carni ovine e caprine congelate [sottovoce 02.01 a IV b) della tariffa doganale comune]. 2. Nell'ambito del presente accordo, le competenti autorità cecoslovacche si impegnano a garantire che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non superino il quantitativo annuo di 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossata [1]. [1] Per peso carcassa (equivalente peso carne non disossata) si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché della carne disossata convertito in peso carne non disossata mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. ai prodotti in oggetto. Tali modalità di applicazione prevederanno altresì che le competenti autorità cecoslovacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e d'importazione, ripartiti, all'occorrenza, secondo la destinazione. A tal fine, le competenti autorità cecoslovacche applicheranno le procedure appropriate. 3. Sempreché le esportazioni cecoslovacche non superino il quantitativo di cui al punto 2, la Comunità non applicherà restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente. Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni del presente accordo resteranno impregiudicate. 4. Se le importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia superano il quantitativo convenuto, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da tale paese sino alla fine dell'anno in corso. I quantitativi che superano quello convenuto per l'anno in corso saranno comunque imputati sul quantitativo convenuto per l'anno successivo. 5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione del prelievo ad un importo massimo ad valorem di 10 % per le carni e per gli animali vivi. La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre ai prelievi sopra convenuti, dazi doganali o altro tasse di effetto equivalente a prelievi o a dazi doganali. 6. Al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali della Cecoslovacchia con tale Stato membro lo giustificano, la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un eventuale adattamento del quantitativo indicato al punto 2. Il quantitativo indicato al punto 2 non sarà diminuito. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri verranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. 7. Le competenti autorità cecoslovacche vigilano affinché il presente accordo sia rispettato, in particolare provvedendo a che un organismo cecoslovacco da esse all'uopo designato rilasci titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 nei limiti dei quantitativi convenuti. Da parte sua, la Comunità s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d'importazione per i suddetti prodotti originari della Cecoslovacchia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo cecoslovacco. Le modalità di applicazione di questo regime saranno definite in modo da rendere superflua la sostituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi dalla data del loro rilascio. I titoli di importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli di esportazione. I quantitativi fomiti in base ad un titolo di esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale è stato rilasciato il titolo. 8. Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione del presente accordo venga compromessa da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine effettuate sotto voci doganali non previste da questo accordo. 9. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti convengono di rimanere in stretto contatto e disponibili per consultazioni su tutti gli eventuali problemi connessi all'applicazione dell'accordo. L'inizio delle consultazioni deve aver luogo al massimo entro 14 giorni dalla domanda di una delle parti. 10. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti nell'ambito del GATT. 11. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dal 1º gennaio 1984 al 31 mano 1984 verrà fissato, nell'ambito delle consultazioni di cui al punto 9, proporzionalmente al quantitativo annuo globale. 12. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è di applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica socialista cecoslovacca. 13. Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1982. Esso sarà applicabile sino al 31 marzo 1984, e successivamente per periodi di due anni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. In caso di denuncia, l'accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato. Comunque, le due parti procederanno, nei sei mesi precedenti il 1º aprile 1984, all'esame delle disposizioni del presente accordo per apportarvi gli adattamenti eventualmente necessari. Le sarei grato se volesse confermarmi che quel che precede rispecchia correttamente quanto convenuto in materia dalle nostre rispettive delegazioni.». Mi pregio confermarLe che quel che precede rispecchia correttamente quanto convenuto in materia dalle nostre rispettive delegazioni. Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica socialista cecoslovacca