21977A0503(01)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese - Protocollo n. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria - Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali - Scambi di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 27/09/1978 pag. 0002 - 0088
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 7 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 7 pag. 0004
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 12 pag. 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 10 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0107


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE,

dall'altra,

PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale del Libano e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità ed il Libano,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità ed il Libano e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEL BELGI:

Joseph VAN DER MEULEN.

ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

K.B. ANDERSEN,

ministro degli affari esteri:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus von DOHNANYI,

ministro di Stato degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Luc de La BARRE de NANTEUIL,

ambasciatore della Francia.

rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Garret FITZGERALD,

ministro degli affari esteri:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Arnaldo FORIANI.

ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Gaston THORN,

presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL PAESI BASSI:

Max van der STOEL,

ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David OWEN.

ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

David OWEN.

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

Claude CHEYSSON,

membro della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE:

Fouad BOUTROS,

ministro degli affari esteri.

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità ed il Libano si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Libano e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

TITOLO I COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

Articolo 2

La Comunità ed il Libano instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo del Libano con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

Articolo 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo del Libano;

- dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

- dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra il Libano ed altri Stati.

Articolo 4

1. La cooperazione tra la Comunità ed il Libano si prefigge in particolare quanto segue: - partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dal Libano per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione del Libano e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

- commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dal Libano;

- cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale del Libano soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale del Libano;

- favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici del Libano e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo;

- agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

- consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

- cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;

- partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse del Libano ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

- cooperazione nel settore della pesca;

- incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti;

- reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo.

2. Le parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Articolo 5

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendere decisioni.

Articolo 6

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo del Libano nelle condizioni di cui al protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

Articolo 7

Le parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'accordo.

TITOLO II SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 8

Nel settore commerciale, l'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio del Libano e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. Prodotti industriali

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 12, 13 e 15, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e da quelli che figurano nell'allegato A, vengono eliminati alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 10

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale. le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, del 22 gennaio 1972.

Articolo 11

Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Libano, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 12

Si applicano al Libano le misure di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Articolo 13

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 ; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi. >PIC FILE= "T0010010">

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 %.

3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, [compresi i polifosfati] diversi da quelli di ammonio), 42.02 (oggetti da viaggio [bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.], sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie [per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, borsette, colletti, calzature, spazzole, ecc.], e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità di istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

- all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

- oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 15

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. Prodotti agricoli

Articolo 16

1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Libano, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. >PIC FILE= "T0010011">

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2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dal Libano, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al regolamento(CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1º gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune ; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'allegato C.

Articolo 17

I prodotti di seguito riportati, originari del Libano, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ai seguenti dazi doganali: >PIC FILE= "T0010014">

Articolo 18

1. A condizione che il Libano applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità adotta le misure necessarie affinché: a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di detto olio, completamente ottenuto nel Libano e trasportato direttamente da detto paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unità di conto per 100 kg;

b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 4 unità di conto per 100 kg.

2. Se il Libano non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità attua le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,50 unità di conto per 100 kg.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema.

4. Su richiesta di una delle parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.

Articolo 19

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 16 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 16, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5. dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

Articolo 20

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi del Libano.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie del Libano un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

C. Disposizioni comuni

Articolo 21

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari del Libano, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10.

Articolo 22

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Libano concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre il Libano può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

Articolo 23

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. Il Libano ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 24

Qualora il Libano, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti o di assegnazioni di valuta, esso considera la Comunità come entità unica.

Articolo 25

In occasione degli esami di cui all'articolo 44 dell'accordo, le parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Libano.

Articolo 26

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

Articolo 27

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

Articolo 28

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Articolo 29

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o nel Libano, non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 30

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 31

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 32

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

Articolo 33

1. Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 32 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 31 e 32, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 31 e 32 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 31 e 32, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

Articolo 34

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella del Libano, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresi formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 36

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti del Libano.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità ed il Libano.

Articolo 37

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 38

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

Articolo 39

Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo ed i rappresentanti dell'Assemblea del popolo del Libano.

Articolo 40

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Articolo 41

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 42

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 43

Nei settori contemplati dall'accordo: - il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri. tra i loro cittadini o tra le loro società;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.

Articolo 44

Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le parti con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 45

I protocolli n. 1 e n. 2, nonché gli allegati A, B e C sono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che è parte integrante dell'accordo.

Articolo 46

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 47

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica libanese.

Articolo 48

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 49

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. >PIC FILE= "T0010015">

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le trois mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de derde mei negentienhonderdzevenenzeventig. >PIC FILE= "T0010016">

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For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0010019">

ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 9 esclusi dal regime dell'accordo

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ALLEGATO B relativo ai prodotti di cui all'articolo 15

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ALLEGATO C Dazi minimi residui che possono essere applicati ai termini dell'articolo 16, paragrafo 4

I. DANIMARCA

>PIC FILE= "T0010023"> II. IRLANDA

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