12002E255


Titolo e riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni

Articolo 255

 GU C 325 del 24.12.2002, pagg. 135–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0282 - versione consolidata

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Testo

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Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni

Articolo 255

Articolo 255

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.

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