32010D0444

2010/444/PESC: Decisione 2010/444/PESC del Consiglio, dell’ 11 agosto 2010 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 12/08/2010 pag. 0032 - 0032


Decisione 2010/444/PESC del Consiglio

dell’ 11 agosto 2010

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/724/PESC [1] relativa alla nomina del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo "RSUE") nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM).

(2) Il 16 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/156/PESC [2], che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010.

(3) Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo "AR"), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/156/PESC e porrà fine al mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/156/PESC è modificata come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale RSUE nella FYROM è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’AR, deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.";

2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Finanziamento

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 340000 EUR.

2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 310000 EUR.

3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese."

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. Vanackere

[1] GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26.

[2] GU L 67 del 17.3.2010, pag. 6.

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