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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1891

7.4.2025

Ricorso proposto il 31 gennaio 2025 – HO/Europol

(Causa T-76/25)

(C/2025/1891)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HO (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della direttrice esecutiva, dell’8 aprile 2024, di non rinnovare il contratto del ricorrente;

condannare l’EUROPOL alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato:

la direttrice esecutiva (in prosieguo: la «DE») si trovava in una situazione di conflitto di interessi.

La seconda raccomandazione, contraria alla prima [emessa dal vicedirettore esecutivo (in prosieguo: il «DEDC»)] è stata influenzata da tali circostanze esterne. Solamente la prima raccomandazione, a favore di un rinnovo del contratto, avrebbe dovuto essere presa in considerazione.

Tali circostanze determinano la nullità della decisione emessa da un’autorità incompetente, per effetto di un difetto di imparzialità e dell’assenza di elementi, e provengono da persone o autorità (DEDC) o Garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo: il «GEPD») atte a valutare i bisogni specifici in materia di protezione dei dati e di conformità (come le Risorse umane) più in generale.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione delle regole interne e incoerenze manifeste:

La procedura di rinnovo dei contratti di agente temporaneo, fissata mediante decisione interna, non è stata rispettata (emissione di una «nuova» raccomandazione negativa, senza fatti nuovi né riconsiderazione regolare del complesso degli elementi pertinenti).

Il ricorrente fa valere che non c’è stata alcuna nuova consultazione delle Risorse umane a seguito dell’inversione di posizione del DEDC né elementi che giustifichino oggettivamente il «bisogno urgente» di un profilo diverso.

La decisione impugnata è viziata da errori e contraddizioni nella motivazione (esempi di incidenti già noti, non imputabili al ricorrente).

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su uno sviamento di potere:

I motivi dedotti per giustificare il mancato rinnovo del contratto (rafforzamento della conformità, protezione dei dati, ecc.) sono artificiosi o incoerenti con le valutazioni molto positive del ricorrente.

L’amministrazione si è avvalsa del suo potere in maniera sviata, escludendo un agente efficiente per ragioni estranee all’interesse del servizio.

Gli incidenti addotti (pagamenti irregolari, problemi di conformità) non riguardano la responsabilità del ricorrente e non possono legittimare un’improvvisa inversione di posizione rispetto alla proposta di rinnovo del suo contratto.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato:

I reali motivi non sono stati comunicati in modo chiaro al ricorrente, impedendogli di svolgere proficuamente la sua difesa prima della decisione finale.

La presentazione di argomenti nuovi e di esigenze non sollevate in precedenza (ad esempio la laurea in giurisprudenza) da parte della DE hanno impedito un dibattitto in contraddittorio equo, in particolare sul fondamento del parere delle Risorse umane.

La mancata presa in considerazione delle sue osservazioni e la cronologia delle comunicazioni interne rivelano una violazione del suo diritto fondamentale a una buona amministrazione, nonché una violazione del suo diritto di essere ascoltato.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1891/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)