|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/927 |
17.2.2025 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2024 – GY/Commissione
(Causa T-671/24)
(C/2025/927)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GY (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del PMO.01 del 18 gennaio 2024 che gli nega la proroga dell’assegno raddoppiato per figlio a carico; |
|
— |
annullare, per quanto necessario, la decisione del 7 ottobre 2024 in risposta al reclamo del ricorrente; |
|
— |
condannare la convenuta a versare al ricorrente un euro a titolo di risarcimento simbolico del danno morale derivante dall’illecito commesso da quest’ultima nell’ambito della gestione della fase precontenziosa; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in quanto il fascicolo mette in evidenza l’esistenza di una grande sindrome da malassorbimento nel figlio del ricorrente, quale contemplata all’articolo 56-1 della tabella europea di valutazione delle lesioni all’integrità fisica e psichica. Il ricorrente fa valere una contraddizione interna in quanto i pareri differiscono nonostante l’assenza di cambiamenti nello stato di salute di suo figlio nonché l’assenza di un esame concreto e circostanziato e il carattere abusivo del requisito imposto dalla convenuta relativo all’esame della portata dei test realizzati o da realizzare. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’assenza di motivazione della decisione e principalmente del parere dei medici di fiducia dell’istituzione sulla base del quale la decisione è stata adottata e, quanto meno, su una motivazione insufficiente per comprendere i motivi di tale decisione che si discosta dalle precedenti. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/927/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)