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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/535 |
3.2.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt (Svezia) il 20 novembre 2024 – NV Reibel / JSC VO Stankoimport
(Causa C-802/24, Reibel)
(C/2025/535)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NV Reibel
Resistente: JSC VO Stankoimport
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se il regolamento n. 833/2014 (1) debba essere interpretato nel senso che alle parti di un contratto è preclusa la possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale riguardo a diritti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, non sono concessi e che composizioni stragiudiziali delle controversie tra le parti del contratto riguardo ai diritti previsti al suddetto articolo 11, paragrafo 1, sono invalide sotto il profilo del diritto civile. |
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2. |
Se l’articolo 11 del regolamento n. 833/2014 debba essere interpretato nel senso che la circostanza secondo cui un giudice nazionale, il quale debba valutare la domanda di annullamento o di invalidità di un lodo arbitrale in cui è stato applicato tale articolo, è tenuto a stabilire ex officio se l’applicazione del diritto effettuata dal tribunale arbitrale sia compatibile con il regolamento n. 833/2014 e se il giudice nazionale debba, in un caso siffatto, dichiarare invalido o annullare il lodo arbitrale, in tutto o in parte, qualora l’applicazione del diritto effettuata dal tribunale arbitrale sia in contrasto con tale regolamento. |
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3. |
Se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 debba essere interpretato nel senso che esso non preclude il riconoscimento di un diritto, se tale diritto riguarda
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(1) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/535/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)