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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/384

27.1.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 4 novembre 2024 – LC / Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II

(Causa C-758/24, Alace  (1) )

(C/2025/384)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: LC

Resistente: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32/UE (2), letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro;

2)

se comunque il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti quanto meno a che il legislatore designi uno Stato terzo come Paese di origine sicuro senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione, così impedendo al richiedente asilo di contestarne, ed al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza, e comunque in generale il contenuto, e di trarne le proprie valutazioni sulla sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della direttiva;

3)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), debba essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura accelerata di frontiera [per persone provenienti] da Paese di origine designato sicuro, il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza, attingendole autonomamente dalle fonti di cui al paragrafo 3 dell’art. 37 della direttiva, utili ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della direttiva;

4)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima direttiva, nonché il suo allegato I, letti anche in combinazione con i suoi considerando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un Paese terzo sia definito «di origine sicuro» qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della direttiva.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/384/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)