European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/5225

2.9.2024

Impugnazione proposta il 17 luglio 2024 da Çolakoğlu Metalurji AŞ, Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 maggio 2024, causa T-630/21, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione

(Causa C-498/24 P)

(C/2024/5225)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrenti: Çolakoğlu Metalurji AŞ, Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (rappresentanti: J. Cornelis, F. Graafsma, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 maggio 2024 nella causa T-630/21, Çolakoğlu Metalurji AŞ e Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ/Commissione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 (1) della Commissione del 5 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia, e

condannare la Commissione europea alle spese delle ricorrenti nel procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento davanti al Tribunale nella causa T-630/21.

In subordine:

rinviare la causa davanti a Tribunale, e

riservare la decisione sulle spese del procedimento davanti al Tribunale e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo: la sentenza impugnata ha applicato erroneamente la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») dichiarando che la commissione corrisposta alla ÇOTAŞ costituiva un fattore incidente sulla comparabilità dei prezzi.

Secondo motivo: la sentenza impugnata ha applicato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e ha snaturato le prove decidendo che le ricorrenti non costituiscono uniche entità economiche.

Terzo motivo: la sentenza impugnata ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ha snaturato le prove e ha applicato erroneamente il diritto di essere ascoltato decidendo che l’importo della commissione doveva essere adeguato e che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel quantificare l’importo dell’adeguamento.

Quarto motivo: la sentenza impugnata ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base in relazione al trattamento di operazioni di copertura.

Quinto motivo: la sentenza impugnata ha interpretato erroneamente la giurisprudenza pertinente dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) concludendo che non era richiesto un calcolo trimestrale.

Sesto motivo: la sentenza impugnata ha snaturato le prove prodotte decidendo che 1) non era dimostrato che i cambiamenti nel costo di produzione avessero colpito la comparabilità dei prezzi, 2) le fluttuazioni nel costo di produzione riguardavano solo un tipo di prodotto e 3) che la distribuzione ineguale riguardava solo 3 dei 23 tipi di prodotto.


(1)   GU 2021, L 238, pag. 32.

(2)   GU 2016, L 176, pag. 21.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5225/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)