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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/5206

2.9.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no1 de Alicante (Spagna) il 30 aprile 2024 – Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU/Embutidos Monells, SA

(Causa C-322/24)

(C/2024/5206)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no1 de Alicante

Parti nel procedimento principale

Attrice: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU

Convenuta: Embutidos Monells, SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (1), e l’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (2), debbano essere interpretati nel senso che il titolare di una registrazione anteriore che, in una diffida stragiudiziale, fissa un termine tassativo per la proposizione dell’azione di nullità, che coincide in modo chiaro e inequivocabile con il termine generale di cinque anni per la proposizione dell’azione di nullità, sia vincolato dai propri atti, in quanto ha generato in capo al titolare del marchio posteriore l’aspettativa di non essere citato in giudizio per l’eventuale nullità dopo la data indicata. Se, a tale riguardo, il fatto di invocare la malafede nella domanda di registrazione nell’ambito di un successivo procedimento giurisdizionale al fine di eludere l’esistenza di un termine di prescrizione debba essere considerato come un comportamento contrario alla buona fede qualora, al momento della trasmissione del suddetto burofax (fax certificato), la parte disponesse già di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale registrazione fosse stata chiesta in malafede.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e l’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debbano essere interpretati nel senso che il comportamento della parte attrice, consistente nell’opporsi attivamente alla registrazione di marchi dell’Unione europea che coincidono sostanzialmente con i marchi nazionali contestati e la cui registrazione è stata infine rifiutata a causa di tale opposizione, costituisca uno sforzo entro un termine ragionevole per porre rimedio a tale situazione.


(1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag.1).

(2)   GU 2015, L 336, pag.1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5206/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)