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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3318

3.6.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2024 – Procedimento penale a carico di S.A.H.

(Causa C-235/24, Niesker  (1) )

(C/2024/3318)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Parti nel procedimento penale principale

S.A.H.

Altra parte: Openbaar Ministerie

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «giurisdizione», di cui all’articolo 267 TFUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e con l’articolo 9, della decisione quadro 2008/909/GAI (2), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un organo giurisdizionale statale, diverso dall’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, che è designato ai fini delle questioni giuridiche sollevate dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e dall’articolo 9 della decisione quadro e si pronuncia esclusivamente su tali questioni giuridiche in una procedura scritta che, in linea di principio, si svolge senza l’intervento della persona condannata .

2)

Qualora, in una procedura di riconoscimento ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, la valutazione degli elementi indicati all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e all’articolo 9 di detta decisione sia affidata a un organo giurisdizionale statale all’uopo designato nello Stato di esecuzione, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la persona condannata deve non soltanto avere la possibilità di esprimere la sua opinione nello Stato di emissione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI, ma deve anche disporre di un ricorso effettivo nello Stato di esecuzione.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

3)

Se l’articolo 47 della Carta, alla luce della decisione quadro 2008/909/GAI, debba essere interpretato nel senso che, relativamente al requisito di un ricorso effettivo nello Stato di esecuzione, può essere sufficiente che la persona condannata abbia la possibilità di esprimere la sua opinione per iscritto, sia prima del giudizio del giudice e la decisione di riconoscimento sia successivamente all’adozione della decisione di riconoscimento, in forma di un riesame del giudizio originario.

E

4)

Se l’articolo 47 della Carta, alla luce della decisione quadro 2008/909/GAI, debba essere interpretato nel senso che per la persona condannata che non dispone di risorse economiche sufficienti e necessiti di un aiuto per garantire un effettivo accesso alla giustizia nello Stato di esecuzione deve essere disponibile il patrocinio gratuito, anche se la legge non lo prevede.

5)

Se il criterio enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato nel senso che, in caso di modifica della pena o della misura perché la natura della medesima è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, occorre valutare quale misura sarebbe stata con ogni probabilità irrogata dal giudice dello Stato di esecuzione qualora il giudizio avesse avuto luogo in tale Stato oppure nel senso che deve essere effettuato un esame, eventualmente richiedendo informazioni ulteriori, in cui si tenga conto dell’effettiva portata della misura nello Stato di emissione.

6)

In quale modo e in che misura in un eventuale riesame del divieto di aggravamento della pena ad opera dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI, si debba tenere conto di sviluppi e informazioni successivi alla decisione di riconoscimento.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3318/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)