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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1424 |
19.2.2024 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2023 — Zakłady Farmaceutyczne Polpharma / Commissione
(Causa T-1183/23)
(C/2024/1424)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck e C. Dumont, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso di annullamento della Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ammissibile e fondato; |
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annullare la decisione di esecuzione C(2023) 8928 final della Commissione, del 13 dicembre 2023, recante revoca della decisione C(2022) 3253 (final), che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione ad immettere in commercio il «Dimethyl fumarate Polpharma — dimetilfumarato», un medicinale per uso umano (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Il primo motivo verte sulla violazione degli articoli 81, 14, paragrafo 11, 13 e 5 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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2. |
Il secondo motivo verte sul fatto che la decisione impugnata costituisce uno sviamento di potere da parte della Commissione europea. |
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3. |
Il terzo motivo verte sull’errata applicazione del diritto, da parte della Commissione, in quanto essa è incorsa in un errore circa la portata della sentenza del 16 marzo 2023, cause riunite C-438/21 P, Commissione / Pharmaceutical Works Polpharma e EMA, C-439/21 P, Biogen Netherlands / Pharmaceutical Works Polpharma e EMA, e C-440/21 P, EMA / Pharmaceutical Works Polpharma (EU:C:2023:213) e, in particolare, considerando irrilevante la relazione di valutazione ad hoc dell’11 novembre 2021. |
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4. |
Il quarto motivo verte sull’errore in cui è incorsa la Commissione europea basando la decisione impugnata sui fatti scientifici errati disponibili all’epoca della sua decisione. |
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5. |
Con il quinto motivo si deduce un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’autorizzazione all’immissione in commercio della Biogen, concessa con la decisione di esecuzione C(2014)601(final), del 30 gennaio 2014, che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione ad immettere in commercio il «Tecfidera — dimetilfumarato», un medicinale per uso umano, e si chiede il conseguente annullamento della decisione impugnata. |
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6. |
Il sesto motivo verte sulla violazione dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto a un equo processo, dei diritti di difesa, del diritto di essere ascoltato e del diritto a una base giuridica ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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7. |
Il settimo motivo verte sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto della ricorrente alla certezza del diritto. |
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8. |
L’ottavo motivo verte sul fatto che la decisione impugnata viola il legittimo affidamento della ricorrente. |
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9. |
Il nono motivo verte sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà della ricorrente, sancito all’articolo 17 della Carta. |
(1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1424/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)