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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/476

3.1.2024

Ricorso proposto il 16 novembre 2023 — Bytedance / Commissione

(Causa T-1077/23)

(C/2024/476)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bytedance Ltd (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: E. Batchelor, N. Baeten e M. Frese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2023) 6102 final del 5 settembre 2023  (1), che designa la Bytedance come gatekeeper, a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (2) relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (in prosieguo: il «RMA»), nel caso DMA.100040 Bytedance — Online social networking services (in prosieguo: la «decisione»); e

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bytedance in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale la decisione, nel respingere le prove confutatorie addotte dalla Bytedance, violerebbe l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 17, paragrafo 3, del RMA.

La decisione applicherebbe un criterio giuridico errato nell’esaminare le prove confutatorie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del RMA, in quanto esclude le prove qualitative ed esige «prove convincenti» in relazione al fatto che TikTok non costituisce un punto di accesso (gateway) importante.

La decisione violerebbe l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del RMA nell’esaminare la confutazione della Bytedance relativa ai criteri per la designazione come gatekeeper di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del RMA: (i) impatto significativo sul mercato interno; (ii) punto di accesso importante nel rapporto dall’utente commerciale all’utente finale e (iii) posizione consolidata e duratura. La decisione non applicherebbe correttamente i criteri per la designazione come gatekeeper ai fatti e non terrebbe conto dei fattori che il RMA impone di prendere in considerazione.

2.

Secondo motivo, secondo il quale la decisione violerebbe il principio della buona amministrazione. La Commissione europea, nel corso del procedimento amministrativo, si sarebbe rifiutata di motivare o discutere gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali essa ha valutato le prove confutatorie addotte dalla Bytedance ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del RMA.

3.

Terzo motivo, secondo il quale la decisione violerebbe i diritti della difesa. La Commissione europea si sarebbe basata su elementi di diritto e di fatto su cui la Bytedance non ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni nel corso del procedimento amministrativo.

4.

Quarto motivo, secondo il quale la decisione violerebbe il principio di uguaglianza nell’applicazione degli articoli 3, paragrafi 1 e 5, del RMA. La Commissione europea avrebbe applicato criteri giuridici diversi in merito alla prova necessaria alla confutazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del RMA. Essa avrebbe respinto le prove confutatorie addotte dalla Bytedance a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del RMA in quanto non rilevanti, pur avendo accolto lo stesso tipo di prove in altre parallele decisioni di designazione ai sensi del RMA.

5.

Quinto motivo, secondo il quale la decisione, per quanto concerne l’applicazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 5 del RMA, violerebbe l’obbligo di motivazione. Essa non motiva le ragioni per cui ha respinto le argomentazioni confutatorie della Bytedance ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del RMA, pur avendo la Commissione accolto lo stesso tipo di prove in altre parallele decisioni di designazione ai sensi del RMA.


(1)  Sintesi della decisione della Commissione del 5 settembre 2023, relativa a una decisione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (Caso DMA.100040 — BYTEDANCE — ONLINE SOCIAL NETWORKING SERVICE) (GU C 2023/552).

(2)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/476/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)