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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/67 |
9.10.2023 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2023 — Middle East Bank, Munich Branch / Commissione
(Causa T-518/23)
(C/2023/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Middle East Bank, Munich Branch (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: C. Franz e N. Bornemann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea, del 27 aprile 2023, adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco [(CE) n. 2271/96] a favore della Clearstream Banking AG nei confronti della ricorrente; |
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ordinare alla convenuta di produrre la decisione di esecuzione del 27 aprile 2023, adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco [(CE) n. 2271/96] a favore della Clearstream Banking AG nei confronti della Middle East Bank, Munich Branch; e |
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dichiarare illegittimo il diniego di accesso e di notifica della decisione di esecuzione integrale, del 27 aprile 2023, adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco [(CE) n. 2271/96] a favore della Clearstream Banking AG nei confronti della Middle East Bank, Munich Branch, nonché |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo: Irretroattività, violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 (1) (in prosieguo: il «regolamento di blocco»).
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2. |
Secondo motivo: Violazione dei diritti processuali fondamentali — in particolare il diritto a un equo processo per mancata notifica della decisione integrale
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3. |
Terzo motivo: Erroneo esercizio della valutazione discrezionale e della proporzionalità
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(1) Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996 L 309, pag. 1).
(2) Nota di orientamento — Domande e risposte: adozione dell’aggiornamento del regolamento di blocco Punto 20 (GU 2018 C 277 I, pag. 4).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 2018 L 199I, pag. 7).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/67/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)