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dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/67

9.10.2023

Ricorso proposto il 21 agosto 2023 — Middle East Bank, Munich Branch / Commissione

(Causa T-518/23)

(C/2023/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Middle East Bank, Munich Branch (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: C. Franz e N. Bornemann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea, del 27 aprile 2023, adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco [(CE) n. 2271/96] a favore della Clearstream Banking AG nei confronti della ricorrente;

ordinare alla convenuta di produrre la decisione di esecuzione del 27 aprile 2023, adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco [(CE) n. 2271/96] a favore della Clearstream Banking AG nei confronti della Middle East Bank, Munich Branch; e

dichiarare illegittimo il diniego di accesso e di notifica della decisione di esecuzione integrale, del 27 aprile 2023, adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco [(CE) n. 2271/96] a favore della Clearstream Banking AG nei confronti della Middle East Bank, Munich Branch, nonché

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: Irretroattività, violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 (1) (in prosieguo: il «regolamento di blocco»).

Disponendo espressamente la retroattività dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco, concessa dalla convenuta il 27 aprile 2023 nei confronti della richiedente, sarebbe violato il principio di irretroattività riconosciuto dal diritto dell’Unione e dagli organi giurisdizionali supremi. In particolare, la decisione adottata con effetto retroattivo al 26 febbraio 2021, data della presentazione della domanda, violerebbe il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

La previsione della retroattività violerebbe l’ambito di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco. Tale ambito di applicazione non prevedrebbe l’imposizione della retroattività di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco né sotto il profilo del suo tenore letterale né in base alla ratio di tale disposizione. Al contrario, nella nota di orientamento sull’applicazione del regolamento di blocco (2) della convenuta stessa si afferma che una domanda ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco non ha effetto sospensivo e che fino alla decisione sulla domanda di concessione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco devono essere rispettate le disposizioni di detto regolamento. La convenuta stessa esclude quindi l’effetto retroattivo di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco. La ricorrente gode al riguardo della tutela del legittimo affidamento.

2.

Secondo motivo: Violazione dei diritti processuali fondamentali — in particolare il diritto a un equo processo per mancata notifica della decisione integrale

La ricorrente sarebbe stata ascoltata prima dell’adozione della decisione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco e sarebbe stata quindi parte interessata nel procedimento finalizzato a ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di blocco. Poiché la ricorrente era parte nel procedimento, la decisione avrebbe dovuto esserle notificata integralmente, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco.

La mancata notifica della decisione integrale violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento e il diritto a un equo procedimento amministrativo. Dopo essere stata sentita, la ricorrente avrebbe il diritto di comprendere e di verificare se e in quale misura le proprie osservazioni siano state prese in considerazione nell’ambito del processo decisionale.

3.

Terzo motivo: Erroneo esercizio della valutazione discrezionale e della proporzionalità

Nella sua decisione adottata ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco la convenuta avrebbe erroneamente esercitato il suo potere discrezionale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 (3) del regolamento di blocco conferisce alla convenuta, all’articolo 4, un margine di discrezionalità in sede di adozione della decisione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco. La convenuta non avrebbe esercitato il potere discrezionale conferitole o l’avrebbe esercitato in modo erroneo.

Nella sua decisione, la convenuta non avrebbe preso in considerazione eventuali misure meno restrittive, come previsto dall’articolo 4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101. In particolare, la convenuta non avrebbe considerato il fatto che la richiedente non rischiava di incorrere in sanzioni da parte degli Stati Uniti nell’effettuare operazioni umanitarie. La convenuta avrebbe dovuto tenerne conto nella sua decisione e, di conseguenza, avrebbe dovuto limitare il dispositivo di quest’ultima escludendo le operazioni umanitarie della ricorrente (ai sensi del punto 11 dell’Executive Order 13902). Dalla circostanza che la richiedente non correva il rischio di incorrere nelle sanzioni statunitensi nell’effettuare operazioni umanitarie scaturisce che si pretende dalla stessa che effettui siffatte operazioni. Autorizzando il congelamento di tutti i capitali ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco, senza distinguere tra le operazioni umanitarie autorizzate anche in forza delle leggi statunitensi, la convenuta eserciterebbe in modo erroneo il suo potere discrezionale e violerebbe il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996 L 309, pag. 1).

(2)  Nota di orientamento — Domande e risposte: adozione dell’aggiornamento del regolamento di blocco Punto 20 (GU 2018 C 277 I, pag. 4).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 2018 L 199I, pag. 7).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/67/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)