11.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 321/53


Ricorso proposto il 4 luglio 2023 — YH / BCE

(Causa T-366/23)

(2023/C 321/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: YH (rappresentanti: avv.ti J. Lehnhardt, R. Hübner e A. Walter)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE del 5 maggio 2023 (ECB-SSM-2023-DE-12 QLF-2022-0054, QLF-2023-0020, QLF-2023-0021), che osta all'acquisizione da parte della ricorrente di una partecipazione qualificata in M.M. Warburg & Co (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, M.M. Warburg & CO Hypothekenbank Aktiengesellschaft e Marcard, Stein & Co AG;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su violazioni delle norme sulla procedura di valutazione della partecipazione qualificata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali da parte della BCE, vale a dire i) il diritto di essere sentiti tenendo conto dei fatti sui quali la ricorrente non ha potuto pronunciarsi prima della decisione e ii) l'obbligo di motivare una decisione negativa [articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, articoli 31, 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (1) e articolo 22, paragrafi 1, comma 1 e 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. (2)

3.

Terzo motivo, vertente sul mancato esame dei fatti rilevanti e sulla mancata adozione della decisione su una base fattuale sufficientemente solida.

4.

Quarto motivo, vertente sull'erronea interpretazione e applicazione, da parte della BCE, della nozione di «partecipazione qualificata» per aver erroneamente calcolato e attribuito diritti di voto e quote di capitale e disatteso i relativi fatti.

5.

Quinto motivo, vertente sull'interpretazione e applicazione erronee, da parte della BCE, dei criteri di valutazione di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 della direttiva n. 2013/36/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e della normativa tedesca di recepimento di cui all'articolo 2ter, paragrafo 1bis, prima frase, della legge tedesca sulle banche (Kreditwesengesetz).

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dei diritti del ricorrente alla vita familiare e al matrimonio (articoli 7, 9 e 33), non discriminazione (articolo 21), presunzione di innocenza (articolo 48) e diritto di proprietà (articolo 17).

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(3)  Direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).