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11.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 321/53 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2023 — YH / BCE
(Causa T-366/23)
(2023/C 321/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: YH (rappresentanti: avv.ti J. Lehnhardt, R. Hübner e A. Walter)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BCE del 5 maggio 2023 (ECB-SSM-2023-DE-12 QLF-2022-0054, QLF-2023-0020, QLF-2023-0021), che osta all'acquisizione da parte della ricorrente di una partecipazione qualificata in M.M. Warburg & Co (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, M.M. Warburg & CO Hypothekenbank Aktiengesellschaft e Marcard, Stein & Co AG; |
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condannare la BCE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su violazioni delle norme sulla procedura di valutazione della partecipazione qualificata. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali da parte della BCE, vale a dire i) il diritto di essere sentiti tenendo conto dei fatti sui quali la ricorrente non ha potuto pronunciarsi prima della decisione e ii) l'obbligo di motivare una decisione negativa [articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, articoli 31, 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (1) e articolo 22, paragrafi 1, comma 1 e 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. (2) |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul mancato esame dei fatti rilevanti e sulla mancata adozione della decisione su una base fattuale sufficientemente solida. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull'erronea interpretazione e applicazione, da parte della BCE, della nozione di «partecipazione qualificata» per aver erroneamente calcolato e attribuito diritti di voto e quote di capitale e disatteso i relativi fatti. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sull'interpretazione e applicazione erronee, da parte della BCE, dei criteri di valutazione di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 della direttiva n. 2013/36/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e della normativa tedesca di recepimento di cui all'articolo 2ter, paragrafo 1bis, prima frase, della legge tedesca sulle banche (Kreditwesengesetz). |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dei diritti del ricorrente alla vita familiare e al matrimonio (articoli 7, 9 e 33), non discriminazione (articolo 21), presunzione di innocenza (articolo 48) e diritto di proprietà (articolo 17). |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
(1) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
(3) Direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).