31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/30


Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Institut Jožef Stefan / Commissione

(Causa T-134/23)

(2023/C 271/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Institut Jožef Stefan (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: A. Bochon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione del 3 gennaio 2023 adottata dal Comitato di revisione della Commissione europea che respinge la proposta del ricorrente con riferimento EDF-2021-MCBRN-R-CBRNDIM-101075036-PANDORA, presentata nell’ambito dell’invito a presentare proposte EDF-2021-MCBRN-R nell’ambito del programma del Fondo europeo per la difesa, in quanto la Commissione europea ha commesso un errore manifesto di valutazione, ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, ha violato il principio di buona amministrazione e ha violato il diritto al contraddittorio;

condannare la Commissione europea a farsi carico delle spese legali sostenute dal ricorrente e delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione:

il Tribunale ha il potere di esaminare se l’esercizio dei poteri della Commissione europea sia inficiato da un errore manifesto di valutazione;

la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione dei cinque documenti presentati come Allegato 6 per l’intero consorzio PANDORA, compreso il ricorrente, ed è pertanto giunta erroneamente alla conclusione dell’incompletezza della proposta e che essa dovesse essere dichiarata irricevibile per tale motivo.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione:

ai sensi dell’articolo 296 TFUE, gli atti giuridici devono essere motivati e fare riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai Trattati;

la motivazione formulata nella decisione impugnata non è sufficiente a consentire al ricorrente di comprendere il ragionamento della convenuta. La decisione impugnata che indica i motivi del rigetto della domanda è composta solo da tre frasi per respingere completamente una proposta;

non avendo fornito una motivazione chiara e inequivocabile, la decisione impugnata ha violato l’articolo 296 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione:

i diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’UE nei procedimenti amministrativi includono, in particolare, il principio di buona amministrazione, che comporta il dovere dell’istituzione competente di esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso;

in base al principio di buona amministrazione, la convenuta, prima di adottare la decisione impugnata, avrebbe potuto chiedere al ricorrente di fornire ulteriori chiarimenti. Ciò è inoltre rafforzato dal fatto che, anche se fossero stati necessari alcuni chiarimenti, tutti i documenti richiesti erano stati presentati a tempo debito dal ricorrente;

in conformità con la procedura descritta nella propria guida per la presentazione delle proposte, la convenuta avrebbe dovuto contattare il consorzio PANDORA se le informazioni fornite nell’allegato 6 dell’invito a presentare proposte fossero state ritenute insufficienti;

non avendo rispettato le proprie linee guida, la convenuta ha indubbiamente violato il principio di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato:

il diritto di essere ascoltato deriva dall’antico principio generale del diritto dell’UE secondo il quale una persona i cui interessi siano sensibilmente incisi da una decisione presa da un’autorità pubblica deve avere la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista;

nel caso di specie, la decisione impugnata solleva la questione della violazione del diritto di essere ascoltato. Infatti, è solo con la decisione impugnata che il ricorrente è riuscito a capire parzialmente che la presunta questione in gioco era la mancanza di dettagli forniti nell’allegato 6 dell’invito a presentare proposte. La decisione impugnata non poteva tuttavia essere assoggettata ad un riesame di ammissibilità, il che non ha permesso al ricorrente di difendersi;

ignorando le proprie linee guida relative all’allegato 6 dell’invito a presentare proposte, come sopra menzionato, e abusando del processo di riesame, la decisione impugnata ha violato il diritto del ricorrente a essere ascoltato.