2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/70


Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — eClear/Commissione

(Causa T-127/23)

(2023/C 155/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: eClear AG (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Thomas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita di rigetto, del 4 gennaio 2023, della domanda, presentata dalla ricorrente, di accesso ai documenti della Commissione del 14 settembre 2022 — riferimento GESTDEM 2022/5489 — con la quale essa chiede l’accesso a tutte le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti dal 2004;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (1).

Le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti richieste costituirebbero documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione, nella decisione sulla domanda iniziale, non avrebbe preso in considerazione il fatto che in passato le sarebbero state inviate decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti in formato cartaceo, le quali rientrerebbero tutte nella nozione di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione muoverebbe dall’erroneo presupposto che le decisioni invalide relative a informazioni tariffarie vincolanti, che non potrebbero più essere consultate online dal pubblico, non costituirebbero documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La banca dati delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti costituirebbe nel suo insieme un documento che potrebbe essere reso accessibile alla ricorrente.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche le singole decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti costituirebbero documenti ai sensi del suddetto regolamento, in quanto i funzionari dell’Unione potrebbero accedervi mediante gli strumenti posti a loro disposizione.

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali

Se la configurazione della banca dati delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti portasse a concludere che le decisioni invalide non rientrano più nella nozione di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, sussisterebbe una violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e la Commissione non potrebbe richiamarlo.

Le decisioni valide relative a informazioni tariffarie vincolanti che sarebbero accessibili nella banca dati costituirebbero senza dubbio documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Se il comportamento effettivo — nel caso di specie la programmazione di una banca dati — di un’istituzione dell’Unione portasse a concludere che determinati documenti siano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, sussisterebbe un’ingerenza nel diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. L’ingerenza dovrebbe poter essere misurata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Nel caso di specie non si ravviserebbe alcuna basa giuridica che potrebbe consentire alla Commissione di escludere le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti dall’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali al termine del loro periodo di validità.

Inoltre, non sarebbe nemmeno chiaro quali interessi privati o pubblici ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, comma 2, TFUE verrebbero perseguiti tramite l’ingerenza nell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).