Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — eClear/Commissione
(Causa T-127/23)
(2023/C 155/87)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: eClear AG (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Thomas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione implicita di rigetto, del 4 gennaio 2023, della domanda, presentata dalla ricorrente, di accesso ai documenti della Commissione del 14 settembre 2022 — riferimento GESTDEM 2022/5489 — con la quale essa chiede l’accesso a tutte le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti dal 2004;
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condannare la convenuta alle spese.
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
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Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (1).
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Le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti richieste costituirebbero documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
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La Commissione, nella decisione sulla domanda iniziale, non avrebbe preso in considerazione il fatto che in passato le sarebbero state inviate decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti in formato cartaceo, le quali rientrerebbero tutte nella nozione di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
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La Commissione muoverebbe dall’erroneo presupposto che le decisioni invalide relative a informazioni tariffarie vincolanti, che non potrebbero più essere consultate online dal pubblico, non costituirebbero documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La banca dati delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti costituirebbe nel suo insieme un documento che potrebbe essere reso accessibile alla ricorrente.
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Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche le singole decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti costituirebbero documenti ai sensi del suddetto regolamento, in quanto i funzionari dell’Unione potrebbero accedervi mediante gli strumenti posti a loro disposizione.
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2.
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Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali
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Se la configurazione della banca dati delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti portasse a concludere che le decisioni invalide non rientrano più nella nozione di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, sussisterebbe una violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e la Commissione non potrebbe richiamarlo.
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Le decisioni valide relative a informazioni tariffarie vincolanti che sarebbero accessibili nella banca dati costituirebbero senza dubbio documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
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Se il comportamento effettivo — nel caso di specie la programmazione di una banca dati — di un’istituzione dell’Unione portasse a concludere che determinati documenti siano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, sussisterebbe un’ingerenza nel diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. L’ingerenza dovrebbe poter essere misurata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.
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Nel caso di specie non si ravviserebbe alcuna basa giuridica che potrebbe consentire alla Commissione di escludere le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti dall’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali al termine del loro periodo di validità.
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Inoltre, non sarebbe nemmeno chiaro quali interessi privati o pubblici ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, comma 2, TFUE verrebbero perseguiti tramite l’ingerenza nell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali.
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(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).