2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/68


Ricorso proposto il 6 marzo 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e a. / Commissione

(Causa T-122/23)

(2023/C 155/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ege İhracatçıları Birliği (Konak, Turchia), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Yenişehir, Turchia), İstanbul İhracatçıları Birliği (Yenibosna, Turchia), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Ortahisar, Turchia), Denizli İhracatçıları Birliği (Pamukkale, Turchia), Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri AŞ (Honaz, Turchia), Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ (Köyceğiz, Turchia), Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Bornova, Turchia), Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ (Milas, Turchia), Kemal Balıkçılık İhracat Limited Şirketi (Sancaktepe, Turchia), Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat AŞ (Bodrum, Turchia), Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Merkez, Turchia), Liman Entegre Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Maltepe, Turchia), More Su Ürünleri Ticaret AŞ (Bornova, Turchia), Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi (Merkez, Turchia), Özpekler İnşaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Merkezefendi, Turchia), Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Pazarlama AŞ (Maltepe, Turchia), Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AŞ (Seydikemer, Turchia), Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi (Dinar, Turchia), Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Pamukkale, Turchia) (rappresentanti: G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (il regolamento impugnato), nella misura in cui riguarda i ricorrenti;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha omesso di effettuare un’analisi del trasferimento del vantaggio per quanto concerne la sovvenzione per kg di trota acquistata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha applicato una nuova metodologia per la determinazione dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’articolo 3 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha concluso che alcuni prestiti condizionati all’esportazione concessi a Gümüşdoğa da banche private dovrebbero essere attribuiti al governo della Turchia.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 5, 7, paragrafo 2, e 7, paragrafo 4, del regolamento di base, nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo del margine di sovvenzione di Gümüşdoğa.


(1)  GU 2022, L 316, pag. 52.