|
18.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/16 |
Ricorso proposto il 4 agosto 2023 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-499/23)
(2023/C 329/20)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e K. Talabér-Ritz, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
Con il suo ricorso, introdotto il 4 agosto 2023, la Commissione chiede che la Corte voglia:
|
— |
dichiarare che l’Ungheria, avviando una procedura applicabile all'esportazione di materie prime e prodotti per l'industria delle costruzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 35 TFUE, 36 TFUE e 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, nonché degli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
|
— |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con l’adozione del decreto governativo 402/2021, dell’8 luglio, e della risoluzione governativa 1459/2021, del 14 luglio, l’Ungheria ha introdotto una procedura applicabile all'esportazione di materie prime e prodotti per l'industria delle costruzioni, che costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'articolo 35 del TFUE e ha l'effetto di ostacolare la libera circolazione delle merci e, in particolare, le esportazioni verso altri Stati membri. Quanto alle misure nazionali che ostacolano il commercio transfrontaliero, l’Ungheria non ha dimostrato che tali misure sono giustificate da motivi di pubblica sicurezza e che sono idonee a raggiungere l'obiettivo perseguito e non vanno oltre quanto necessario per raggiungerlo. Inoltre, il decreto governativo in questione disciplina il commercio estero e costituisce quindi una misura che rientra nella sfera della politica commerciale comune, in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Infine, l’Ungheria è venuta meno al suo obbligo di comunicazione, che deriva dalla direttiva sulla trasparenza nel mercato unico nella parte in cui riguarda la notifica del progetto modificato del decreto governativo e ha ignorato il periodo di statu quo durante il quale avrebbe dovuto astenersi rigorosamente dall'adottare il decreto governativo in questione.
Il 23 settembre 2021, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l'Ungheria in merito al decreto governativo 402/2021, dell’8 luglio, e alla risoluzione governativa 1459/2021, del 14 luglio.
Ritenendo insoddisfacente la risposta fornita dall'Ungheria, la Commissione è passata alla fase successiva della procedura d'infrazione, inviando all'Ungheria, il 6 aprile 2022 un parere motivato.
Ritenendo insoddisfacente anche la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia al fine di far dichiarare che l’Ungheria, avendo avviato una procedura applicabile all'esportazione di materie prime e prodotti per l'industria delle costruzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 35 TFUE, 36 TFUE e 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, nonché degli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.