25.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Germania) il 20 aprile 2023 — Europäische Chemikalienagentur / Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

(Causa C-256/23, ECHA)

(2023/C 338/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Germania)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Europäische Chemikalienagentur

Resistente: Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

con l’intervento di: Regierung von Niederbayern (Governo della Bassa Baviera) in qualità di rappresentante dell’interesse pubblico

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), ai sensi del quale una decisione dell’Agenzia può essere impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che anche l’esecutività delle decisioni dell’Agenzia può essere oggetto di ricorso.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 299, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto agli atti giuridici emanati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea, ma anche alle decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche emesse al fine di imporre un onere amministrativo.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’articolo 299, secondo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che il rimando alle norme di procedura civile dello Stato membro si riferisce non soltanto alle norme di carattere processuale, ma anche alle disposizioni che disciplinano la competenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).