17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Paesi Bassi) il 13 aprile 2023 — Reprobel SCRL / Copaco Belgium NV

(Causa C-230/23, Reprobel)

(2023/C 252/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Parti

Ricorrente: Reprobel SCRL

Resistente: Copaco Belgium NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se un ente come la REPROBEL, nella misura in cui è stato incaricato dallo Stato, mediante regio decreto, di riscuotere e ripartire gli equi compensi stabiliti dallo Stato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29 (1), e sul quale lo Stato esercita il suo controllo, sia un ente cui un privato può opporre che una norma nazionale, che detto ente intende imporgli, è contraria al diritto dell’Unione.

2)

Se per rispondere a tale questione assuma rilevanza il fatto che il controllo esercitato dallo Stato su detto ente comporta tra l’altro:

l’obbligo in capo a detto ente di inviare sistematicamente al ministro competente una copia della sua richiesta di informazioni ai debitori del compenso, necessarie sia per la riscossione che per la ripartizione del compenso per reprografia, per consentirgli di rimanere informato sul modo in cui l’ente esercita il potere di controllo conferitogli e per stabilire se sia opportuno fissare con decreto ministeriale il contenuto, il numero e la frequenza delle richieste di informazioni in modo da non ostacolare più del necessario le attività delle persone interrogate;

l’obbligo in capo a detto ente di chiedere al rappresentante del ministro di inviare una richiesta di informazioni, necessarie per la riscossione del compenso proporzionale per la reprografia, ai debitori del compenso, ai distributori, che siano commercianti all’ingrosso o al dettaglio, alle imprese di leasing o alle imprese per la manutenzione delle macchine, qualora il debitore del compenso non abbia collaborato alla riscossione, fermo restando che l’ente è parimenti tenuto a inviare una copia di tale richiesta al ministro competente per consentirgli di stabilire il contenuto, il numero e la frequenza delle richieste in modo da non ostacolare più del necessario le attività delle persone interrogate;

l’obbligo in capo all’ente di presentare per l’approvazione al ministro competente le regole di ripartizione relative al rimborso per reprografia, nonché ogni modifica che esso vi apporta;

l’obbligo per l’ente di presentare per l’approvazione al ministro competente il formulario di dichiarazione da esso predisposto, senza il quale non si può procedere alla distribuzione.

3)

Se per rispondere alla questione assuma rilevanza anche la circostanza che l’ente dispone delle seguenti facoltà:

la facoltà di richiedere tutte le informazioni necessarie per riscuotere il compenso per reprografia a tutti i soggetti debitori del compenso, debitori del contributo, distributori, che siano commercianti all’ingrosso o al dettaglio, imprese di leasing e imprese per la manutenzione di macchine, ove ogni richiesta deve obbligatoriamente indicare le sanzioni penali vigenti in caso di mancato rispetto del termine imposto o di fornitura di informazioni incomplete o inesatte;

la facoltà di chiedere a tutti i debitori del compenso di fornire tutte le informazioni relative alle opere copiate, necessarie per la ripartizione del compenso per reprografia;

la facoltà di ottenere tutte le informazioni necessarie per espletare il suo compito presso l’Amministrazione della Dogana e delle Accise, l’Amministrazione dell’IVA e il Servizio statale per la previdenza sociale.

4)

Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29 abbia effetto diretto.

5)

Se un giudice nazionale sia tenuto a disapplicare, su richiesta di un privato, una norma nazionale qualora la norma in parola imposta dallo Stato sia incompatibile con il citato articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, segnatamente qualora detta norma, in violazione del citato articolo, obblighi il privato stesso a pagare tributi.


(1)  direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).