17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 22 marzo 2023 — BONUL s.r.o. / Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

(Causa C-185/23, BONUL)

(2023/C 252/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: BONUL s.r.o.

Convenuto: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro attui il diritto dell’Unione in una situazione in cui un organo giurisdizionale di tale Stato membro valuta la legittimità della decisione di un comitato speciale del Parlamento di tale Stato che ha confermato in secondo grado una decisione amministrativa di un’autorità di sicurezza nazionale (NSA) con la quale è stato annullato (revocato) alla persona giuridica

sia l’attestato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a informazioni classificate ai sensi del diritto nazionale,

sia, contestualmente e unicamente come conseguenza dell’annullamento di questo attestato anche

il nulla osta di sicurezza industriale rilasciato alla medesima persona giuridica ai fini dell’accesso alle informazioni classificate «SECRET UE/EU SECRET» ai sensi dell’articolo 11 e dell’allegato V della decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE (1)), nella versione in vigore;

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una prassi nazionali in virtù delle quali

a)

la decisione dell’NSA di annullare (revocare) il suddetto attestato e il nulla osta non riporta le informazioni classificate che hanno indotto tale autorità a concludere che le condizioni per l’annullamento (revoca) siano soddisfatte, ma fa unicamente riferimento al documento corrispondente del fascicolo di tale autorità in cui sono contenute le informazioni classificate,

b)

la persona giuridica interessata non ha accesso al fascicolo dell’NSA e ai singoli documenti contenenti le informazioni classificate che hanno portato l’NSA alla conclusione di annullare (revocare) il suddetto attestato e il nulla osta,

c)

l’accesso al fascicolo e alla documentazione può essere concesso all’avvocato della persona giuridica interessata, ma solo con il consenso del direttore dell’NSA, o, a seconda dei casi, con il consenso di un’altra autorità che ha trasmesso tali documenti all’NSA, e, anche dopo tale l’accesso, l’avvocato sia tenuto a non divulgare il contenuto del fascicolo e di tali documenti;

d)

tuttavia, l’accesso a tale fascicolo e documenti spetta pienamente al giudice che valuta la legittimità della decisione descritta nella questione sub 1).

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta debba essere interpretato nel senso che consenta direttamente (o, a seconda dei casi, imponga) a un organo giurisdizionale che valuta la legittimità della decisione descritta nella questione sub 1) di non applicare la normativa e la prassi di cui alla questione sub 2) e di consentire alla persona giuridica interessata, o al suo avvocato, l’accesso al fascicolo dell’NSA o, a seconda dei casi, ai documenti contenenti le informazioni classificate, qualora tale organo giurisdizionale lo ritenga necessario al fine di assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un procedimento in contraddittorio.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se l’articolo 51, paragrafi 1 e 2, della Carta debba essere interpretato nel senso che il potere dell’organo giurisdizionale di concedere l’accesso al fascicolo o, a seconda dei casi, ai documenti, accesso come quello di cui alla questione sub 3), si riferisca

solo a quelle parti del fascicolo o ai documenti che riportano fatti rilevanti per la valutazione della sicurezza industriale ai sensi dell’articolo 11 e dell’allegato V della decisione 2013/488/UE del Consiglio,

oppure

anche a quelle parti del fascicolo ed ai documenti che riportano fatti rilevanti solo per la valutazione della sicurezza industriale ai sensi del diritto nazionale, vale a dire al di là dei motivi previsti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio.


(1)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU 2013, L 274, pag. 1).