11.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 127/29 |
Impugnazione proposta il 28 febbraio 2023 dalla Swissgrid AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 dicembre 2022, causa T-127/21, Swissgrid / Commissione
(Causa C-121/23 P)
(2023/C 127/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Swissgrid AG (rappresentanti: P. De Baere, P. L'Ecluse, K. T'Syen e V. Lefever, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
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annullare l’ordinanza impugnata; |
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respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Commissione e dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento, e rinviare la causa al Tribunale per statuire nel merito del ricorso; |
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riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto là dove ha applicato un criterio giuridico errato per stabilire se la decisione contenuta in una lettera del 17 dicembre 2020 firmata dal Direttore della direzione generale Energia della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata») costituisse un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto là dove ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (1), non conferisce alla ricorrente diritti che possano essere pregiudicati dalla decisione impugnata.
Terzo motivo: l'ordinanza impugnata è priva di un'adeguata motivazione a supporto della constatazione decisiva secondo cui l'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione non conferisce alcun diritto alla ricorrente.