2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/38 |
Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 7 dicembre 2022, causa T-230/20, PNB Banka / BCE
(Causa C-102/23 P)
(2023/C 155/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Repubblica di Lettonia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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annullare la decisione della BCE del 17 febbraio 2020, ECB-SSM-220-LVPNB-1, WHD-2019-0016, recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente come ente creditizio; |
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condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese per la presente impugnazione, e |
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nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato in relazione al modo in cui ha affrontato la questione della rappresentanza della ricorrente. Tale motivo si articola in tre parti.
In primo luogo, il Tribunale, erroneamente, non ha preso in considerazione la prima parte del procedimento di revoca dell’autorizzazione, ossia la preparazione della decisione da parte dell’autorità nazionale competente.
In secondo luogo, il Tribunale ha errato in relazione alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923) nel ritenere che la stessa modificasse la normativa e pertanto nel non considerare che la BCE dovesse rimediare alla sua precedente inosservanza dei principi affermati in tale sentenza.
In terzo luogo, il Tribunale ha errato in relazione alla sua valutazione della condotta della BCE dopo che la stessa ha modificato la sua posizione in seguito alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923). La BCE non ha, quindi, eseguito la sentenza della Corte in buona fede.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da errori procedurali in quanto il Tribunale non ha affrontato in maniera adeguata la questione della rappresentanza della ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che una questione relativa all’integrità del procedimento dinanzi ad esso non costituisca un problema fintanto che si possa sostenere che il problema non esisterebbe se, ipoteticamente, la Lettonia avesse rispettato i suoi obblighi. Esso ha in tal modo violato il principio secondo cui la tutela giuridica non deve essere meramente teorica e illusoria e ha pertanto violato l’articolo 47 della Carta.