2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 febbraio 2023 — FJ / Agrárminiszter

(Causa C-79/2023, Kaszamás) (1)

(2023/C 155/43)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: FJ

Resistente: Agrárminiszter

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di verbale di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), sia applicabile in sede di interpretazione e applicazione dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 (3).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale precedente, se la nozione di verbale ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 debba essere interpretata nel senso che deve essere considerato anno civile del primo verbale amministrativo o giudiziario l’anno civile in cui l’autorità che conosce del procedimento amministrativo avviato sulla base della domanda:

effettua la prima azione diretta all’acquisizione di prove in cui accerta l’esistenza di un’irregolarità, che nella presente causa è l’anno in cui è stato redatto l’atto contenente le conclusioni del controllo in loco, o

adotta la prima decisione nel merito sulla base di questa azione diretta all’acquisizione di prove; o

adotta, nell’ambito del procedimento, la decisione finale e definitiva che determina l’esclusione.

3)

Se sulla risposta da fornire alla questione precedente incida il fatto che la valutazione scritta che costituisce il verbale possa essere successivamente revocata o rivista in conseguenza del diritto di ricorso riconosciuto all’interessato dalla normativa e non a seguito di modifiche del procedimento amministrativo o giudiziario.

4)

Qualora l’anno civile del verbale sia quello della prima azione diretta all’acquisizione di prove e, come avviene nella presente causa, tale azione sia consistita in un controllo in loco effettuato in diverse occasioni, se la nozione di prima azione diretta all’acquisizione di prove di cui all’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 debba essere interpretata nel senso che essa corrisponde al primo controllo in loco dell’autorità o nel senso che essa corrisponde all’ultimo controllo da questa effettuato in loco, nel quale sono state prese in considerazione anche le osservazioni e le prove fornite dall’interessato.

5)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se per questo subentrino modifiche nel contenuto sopra definito del verbale da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2005, L 209, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).