3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/7


Impugnazione proposta l’8 febbraio 2023 dalla Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 novembre 2022, causa T-275/20, Westfälische Drahtindustrie GmbH e a./Commissione europea

(Causa C-70/23 P)

(2023/C 121/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Duys e N. Tkatchenko, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la lettera della Commissione del 2 marzo 2020, con cui la direttrice generale aggiunta della Direzione Generale del Bilancio della Commissione avrebbe intimato alla Westfälische Drahtindustrie GmbH il pagamento dell’importo di EUR 12 236 931,69 a favore della Commissione;

e, di conseguenza, accertare che la Commissione deve imputare i pagamenti effettuati dalla Westfälische Drahtindustrie GmbH a favore della Commissione nel periodo dal 29 giugno 2011 al 16 giugno 2015, per un importo pari a EUR 16 400 000 oltre a interessi compensativi complessivamente maturati per una somma di EUR 1 420 610 — quindi per un importo totale di EUR 17 820 610 –, all’ammenda inflitta in maniera autonoma dal Tribunale nella causa Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T-393/10, EU:T:2015:515), con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015, e che, pertanto, con il versamento in data 17 ottobre 2019 della somma di EUR 18 149 636,24, detta ammenda è stata già interamente saldata;

condannare la Commissione a versare alla Westfälische Drahtindustrie GmbH la somma di EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a partire dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso dell’importo rispettivamente dovuto;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e condannare la Commissione al risarcimento dei danni a favore delle tre ricorrenti per un importo pari a EUR 12 236 931,69, disponendone la compensazione con l’importo il cui pagamento è stato intimato alla Westfälische Drahtindustrie GmbH con lettera della Commissione del 2 marzo 2020, nonché al pagamento a favore della Westfälische Drahtindustrie GmbH dell’importo versato in eccesso, pari a EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a decorrere dal 17 ottobre 2019 fino al completo rimborso dell’importo rispettivamente dovuto;

in ulteriore subordine rispetto alle richieste di cui ai primi tre trattini, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca;

e in ogni caso

condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

La sentenza impugnata violerebbe il diritto dell’Unione e sarebbe viziata da una contraddizione nella motivazione. Il Tribunale avrebbe sì riconosciuto la modifica sostanziale e la sostituzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla Commissione nel 2010/2011. Tuttavia, nonostante l’univocità del dispositivo in senso contrario e le constatazioni del Tribunale nella sentenza del 15 luglio 2015, esso affermerebbe nella sentenza impugnata che la decisione illegittima della Commissione del 2010/2011 e l’ammenda sproporzionata che è stata inflitta con la stessa sarebbero rimaste invariate ed identiche.

2.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza del 15 luglio 2015. Il Tribunale avrebbe violato il principio secondo cui l’obbligo di eliminare le conseguenze, sancito con la pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, dovrebbe essere attuato dalle istituzioni dell’Unione.

3.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il diritto procedurale fondamentale delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva sotto forma di diritto al contraddittorio. Esso avrebbe respinto tutti i motivi di ricorso con la medesima motivazione, secondo cui l’ammenda modificata con la sentenza del 15 luglio 2015 non costituiva una nuova ammenda. La decisione circa la natura giuridica delle ammende contenuta nella sentenza impugnata sarebbe problematica. Inoltre, non esisterebbe tra i diversi motivi di ricorso un collegamento così stretto da giustificare il loro rigetto sulla base di un unico argomento giuridico. Il Tribunale avrebbe invece dovuto sottoporre tutti i motivi di diritto a un esame scrupoloso e individuale. Il Tribunale non avrebbe quindi sufficientemente motivato il rigetto di tutti i motivi di ricorso nella sentenza impugnata.