11.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 127/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) il 1o febbaio 2023 — AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd / Latvijas Republikas Saeima
(Causa C-49/23, 1Dream e a.)
(2023/C 127/27)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Satversmes tiesa
Parti
Ricorrenti: AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd
Resistente: Latvijas Republikas Saeima
Questioni pregiudiziali
1) |
Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 (1), in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212 (2), in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale si pronuncia sulla confisca dei proventi da reato in un distinto procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la commissione di un reato e che una persona ne sia stata dichiarata responsabile, e che prevede altresì la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d’indagine del procedimento penale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se debba ritenersi che la nozione di «provvedimento di confisca» ai sensi della direttiva 2014/42, in particolare del suo articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, includa non solo le decisioni giudiziarie con le quali si dichiara che i beni sono stati acquisiti illecitamente e se ne ordina la confisca, ma anche di quelle che pongono fine al procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia compatibile con l’articolo 47 della Carta e l’articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 2014/42 una normativa che non riconosce alle persone collegate ai beni il diritto di impugnare i provvedimenti di confisca. |
4) |
Se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, adita con un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, dichiari che è applicabile il principio della certezza del diritto e che gli effetti giuridici di detta normativa sono provvisoriamente mantenuti fino alla data indicata nella decisione della suddetta Corte quale momento in cui la disposizione controversa cesserà di produrre effetti. |
(1) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).
(2) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).