8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 164/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 16 gennaio 2023 — SF / MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal
(Causa C-20/23, Instituto da Segurança Social e a.)
(2023/C 164/39)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Ricorrente: SF
Convenuti: MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva [2019/1023] (1) debba essere interpretato nel senso che l’esclusione di altri debiti (diversi da quelli elencati nei commi) è consentita solo se «debitamente giustificata». |
2) |
Se la possibilità per gli Stati membri di escludere talune categorie di debiti dall’esdebitazione (a condizione che tale esclusione sia debitamente giustificata, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023), debba essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di escludere i crediti fiscali (non menzionati in tale articolo) creando per essi una situazione privilegiata. |
3) |
In caso di risposta affermativa a tali questioni, occorre stabilire quali criteri debba integrare tale giustificazione, ai sensi del diritto dell’Unione europea, affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, ai quali il legislatore europeo e nazionale sono soggetti [«non discriminazione in base alla nazionalità» (articolo 18 TFUE) e «libertà d’impresa» (articolo 16 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]), nonché le libertà economiche fondamentali del mercato interno. |
4) |
In caso di risposta negativa a tale questione, occorre stabilire se le definizioni (ai sensi del diritto dell’Unione europea e ai fini dell’interpretazione della direttiva in esame) di «debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi», nonché di «debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale» comprenda anche i debiti fiscali, come previsto dall’atto normativo interno che recepisce la direttiva 2019/1023 (legge n. 9/2022 dell’11 gennaio). |
(1) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019 L 172, pag. 18).