17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 16 gennaio 2023 — XXX / État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

(Causa C-14/23, Perle)

(2023/C 134/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: XXX

Resistente: État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

Questioni pregiudiziali

1)

Se, visti l’articolo 288 [TFUE], gli articoli 14 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione [europea], gli articoli 3, 5, 7, 11, 20, 34, 35 e 40 della direttiva 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (1) e i relativi considerando 2 e 60, nonché i principi di certezza del diritto e di trasparenza, la facoltà di rifiutare la domanda di soggiorno, conferita allo Stato membro dall’articolo [20, paragrafo 2, lettera f)] della direttiva [2016/801], debba, perché tale Stato possa avvalersene, essere espressamente prevista dalla sua normativa. In caso affermativo, se i motivi seri e oggettivi debbano essere precisati dalla sua normativa.

2)

Se l’esame della domanda di visto per motivi di studio imponga allo Stato membro di verificare la volontà e l’intenzione dello straniero di effettuare gli studi, mentre l’articolo 3 della direttiva [2016/801] definisce lo studente come colui che è accettato da un istituto di istruzione superiore, e i motivi di rifiuto della domanda enunciati all’articolo [20, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva] sono facoltativi e non vincolanti come quelli enunciati all’articolo [20, paragrafo 1,] della [suddetta] direttiva.

3)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, il principio di effettività e l’articolo [34, paragrafo 5,] della direttiva 2016/801 richiedano che, nell’ambito del ricorso previsto dal diritto nazionale avverso una decisione di rifiuto di una domanda di ammissione nel territorio per motivi di studio, il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa e riformare la decisione di tale autorità, oppure se sia sufficiente un controllo di legittimità che consenta al giudice di censurare un’illegittimità, in particolare un errore manifesto di valutazione, annullando la decisione dell’autorità amministrativa.


(1)  GU 2016, L 132, pag. 21.