6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/28


Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Madre Querida e a./Commissione

(Causa T-781/22)

(2023/C 45/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Madre Querida, SL (Burela, Spagna), Hermanos Galdo, SL (Burela), Pesqueras Breogan, SL (Burela), Breso Pesca, SL (Burela), Casariego 99, SL (Ribadeo, Spagna), Pesquerías Mapa, SL (Gozón, Spagna), Virgen de Pastoriza, SL (Burela), Pesca Norte Breogan, SL (Burela), Basanta Frá Hnos, CB (Burela), Armapesca Burela, SL (Burela), Deycon Pesca, SL (Viveiro, Spagna), Larrabaste, SLU (Cariño, Spagna), Pesqueras Canoura, SL (Burela), Pesqueras Luarquesa, SL (Navia, Spagna), Pastor Nauta, CB (Cervo, Spagna), Villaselan 99, SL (Tapia de Casariego, Spagna), Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (LUGO) (Burela) (rappresentanti: Á. Givaja Sanz, A. Lamadrid de Pablo e V. Romero Algarra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 (1) della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili;

in subordine, e in via incidentale, dichiarare l’invalidità dei paragrafi 6 e 9 dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/2336 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (regolamento di base), a norma dell’articolo 277 TFUE; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione e, segnatamente, dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, da parte dell’articolo 2 e dell’allegato II del regolamento di esecuzione [2022/1614], in quanto tali disposizioni: violano il principio di non discriminazione trattando in modo identico attrezzi diversi e trattando in modo non uniforme le acque dell’Atlantico nord-orientale; violano il principio di proporzionalità eccedendo i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

2.

Secondo motivo di ricorso, dedotto in subordine rispetto al primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dei paragrafi 6 e 9 dell’articolo 9 del regolamento di base, in quanto tali disposizioni sono contrarie ai principi generali del diritto dell’Unione nei limiti in cui violano l’articolo 291 TFUE e il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (GU 2022, L 242, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU 2016, L 354, pag. 1).