16.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/25 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2022 — BNP Paribas / CRU
(Causa T-420/22)
(2022/C 311/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, France) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante la ricorrente; |
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ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU (1), del regolamento di esecuzione (2) e del regolamento delegato (3):
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condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-391/22, Société générale e a./CRU.
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).