16.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/19


Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Société générale e a. / CRU

(Causa T-391/22)

(2022/C 311/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Société générale (Parigi, Francia), Crédit du Nord (Lilla, Francia), SG Option Europe (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti;

ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU (1), del regolamento di esecuzione (2) e del regolamento delegato (3):

l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, l’articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;

l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5, 6, 7 e 20, nonché l’allegato I del regolamento delegato;

l’articolo 4 del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, in quanto le modalità di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) previste dal regolamento MRU e dal regolamento delegato non rifletterebbero né le dimensioni reali né il rischio effettivo degli enti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il meccanismo dei contributi ex ante al FRU, previsto dal regolamento MRU e dal regolamento delegato, si baserebbe su una valutazione che aggraverebbe artificiosamente il profilo di rischio degli enti francesi di grandi dimensioni e comporterebbe quindi un contributo che è sproporzionatamente elevato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il calcolo dell’importo dei contributi ex ante fissato dal regolamento MRU, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, da un lato, non potrebbe essere previsto con sufficiente tempestività e precisione e, dall’altro, non dipenderebbe tanto dalla situazione e dal profilo di rischio propri dell’ente quanto dalla sua situazione relativa rispetto agli altri enti contribuenti. Infine, le ricorrenti ritengono che, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione non avrebbe dovuto essere responsabile della fissazione degli indicatori di rischio nell’ambito del regolamento delegato, in quanto tali criteri hanno una funzione essenzialmente strutturante e decisiva nella determinazione degli importi dei contributi.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la decisione impugnata non avrebbe debitamente preso in considerazione tutti gli indicatori di rischio.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore di diritto quanto alla fissazione del coefficiente di adeguamento. Le ricorrenti invocano un errore di diritto, in quanto il CRU — che si sarebbe basato su un’interpretazione errata di diverse disposizioni del regolamento MRU — avrebbe fissato un coefficiente di adeguamento manifestamente troppo elevato.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in riferimento alla restrizione dell’utilizzo degli impegni di pagamento irrevocabili, sulla base del rilievo che la decisione impugnata non indicherebbe in modo preciso e dettagliato le ragioni che impongono, da una parte, di fissare una soglia massima di utilizzo degli impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPC») al 15 % e, dall’altra parte, di accettare esclusivamente somme contanti come garanzia.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. A tal proposito le ricorrenti sostengono che i rischi di prociclicità e di liquidità, invocati dal CRU per limitare l’impiego degli IPC, sono infondati, tenuto conto in particolare delle caratteristiche specifiche degli IPC e del contesto di utilizzo degli stessi.

8.

Ottavo motivo, vertente su un errore di diritto. Le ricorrenti deducono che il CRU, da una parte, si basa su un’interpretazione errata delle disposizioni che consentono l’utilizzo degli IPC, imponendo una misura identica per tutti gli enti sulla base di un’analisi astratta, e, dall’altra parte, priva di effetto utile tali disposizioni, in quanto la quota degli IPC è limitata al minimo legale in modo sistematico e senza una giustificazione sufficiente.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).