22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/41


Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE

(Causa T-323/22)

(2022/C 318/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PH, PI, PJ, PK (rappresentanti: D. Hillemann, C. Fischer e T. Ehls, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare ex tunc la decisione ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020-0037 della BCE, del 22 marzo 2022, sulle obiezioni all’acquisizione di partecipazioni qualificate e sul superamento del 50 % del capitale e dei diritti di voto, notificata nella medesima data;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata applicazione della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 1 del Kreditwesengesetz (legge tedesca sul sistema creditizio, in prosieguo: il «KWG») (1) per quanto riguarda l’«affidabilità».

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione degli elementi di prova forniti, all’utilizzo di criteri di valutazione inammissibili e ad un errore di valutazione dei fatti.

2.

Secondo motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 4, del KWG per quanto riguarda la «competenza professionale».

Tale motivo è presentato in merito al fatto che la convenuta si è basata su circostanze inadeguate e non ha considerato l’esperienza del primo ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 6, del KWG per quanto riguarda la «solidità finanziaria».

Tale motivo è presentato in merito a requisiti privi di fondamento giuridico e all’errato calcolo dei requisiti patrimoniali da parte della convenuta.

4.

Quarto motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 2, del KWG per quanto riguarda il «rispetto dei requisiti prudenziali».

Tale motivo è presentato in merito alla definizione di una strategia, a procedure volte a determinare e a garantire la capacità di assunzione del rischio, all’istituzione di un sistema di controllo interno, al personale e alla futura esternalizzazione di attività.

5.

Quinto motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 5, del KWG per quanto riguarda il sospetto di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione delle misure adottate o previste e degli elementi di prova forniti nonché al mancato riconoscimento dell’assenza di indizi di sospetto.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19 e del considerando 75 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 (2), sullo sviamento di potere e sull’errore di valutazione riguardo all’esistenza di un motivo per rifiutare di autorizzare l’acquisizione della banca bersaglio.

Tale motivo è presentato in merito alla portata, alla qualità e alla tempistica degli elementi di prova forniti e alla questione dell’affinità del rischio riguardante il primo ricorrente.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione dei fatti pertinenti e su errori di valutazione.

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione delle prove, delle dichiarazioni e delle informazioni fornite.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Tale motivo è presentato in merito all’assenza della necessità di vietare l’acquisizione e alla mancata considerazione di misure meno rigorose.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione dei doveri di diligenza ed imparzialità.

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione della florida attività commerciale dimostrata del primo ricorrente e alla presa in considerazione di circostanze non rilevanti ai fini della decisione impugnata.

10.

Decimo motivo, vertente su violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale motivo è presentato in merito alla violazione della libertà professionale di cui all’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali nonché della libertà di concorrenza e della libertà di esercitare un’attività economica di cui all’articolo 16 di detta Carta.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Quest’ultimo motivo è presentato in merito all’integrità e alla solidità finanziaria dei primi tre ricorrenti.


(1)  Gesetz über das Kreditwesen: i riferimenti a tale normativa tedesca sono contenuti nel ricorso.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 83).