18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/17


Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — A2B Connect e a. / Consiglio

(Causa T-307/22)

(2022/C 276/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: A2B Connect BV (Purmerend, Paesi Bassi), BIT BV (Ede, Paesi Bassi), Freedom Internet BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Oranje, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

a norma dell’articolo 263 TFUE, annullare il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1) e la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (2); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione ed il regolamento impugnati non troverebbero fondamento normativo rispettivamente nell’articolo 29 TUE e nell’articolo 215 TFUE, e/o sul fatto che il convenuto avrebbe agito al di fuori della sua sfera di competenza quale sancita dai Trattati, in particolare dal titolo V del TUE.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento e la decisione impugnati violerebbero l’articolo 11 e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento e la decisione impugnati violerebbero l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e costituirebbero una violazione delle regole di diritto relative all’applicazione dei Trattati, più precisamente dei principi generali di buona amministrazione.


(1)  GU 2022, L 65, pag. 1.

(2)  GU 2022, L 65, pag. 5.