20.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 237/59


Ricorso proposto il 20 aprile 2022 — Makhlouf / Consiglio

(Causa T-206/22)

(2022/C 237/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Karouni e K. Assogba, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nei limiti in cui la riguardano, i seguenti atti:

la decisione di esecuzione (PESC) 2022/242 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il suo allegato I;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e il suo allegato II;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati.

Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. La sig.ra Sara Makhlouf chiede che il Consiglio si faccia carico delle proprie spese nonché di quelle da essa sostenute e che si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell’equo processo. A tale riguardo, la ricorrente addebita al Consiglio di aver violato i suoi diritti di difesa, in particolare il diritto di essere ascoltata prima della decisione di inclusione del suo nome negli elenchi contestati.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sull’assenza di prova. La ricorrente sostiene che le affermazioni del Consiglio, relative all'esistenza di un «rischio intrinseco che i beni ereditati siano utilizzati per sostenere le attività del regime siriano ed entrino direttamente in possesso del regime, contribuendo potenzialmente alla repressione violenta della popolazione civile da parte del regime», devono essere definitivamente respinte in quanto destituite di ogni fondamento e prive di qualsiasi base fattuale a loro sostegno.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella limitazione dei diritti fondamentali. Secondo la ricorrente, la misura controversa deve essere annullata in quanto sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito con gli atti contestati. La sproporzione risulterebbe segnatamente dal fatto che essa riguarda tutti i beni della ricorrente, senza alcuna distinzione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà. La ricorrente sostiene che gli atti contestati comporterebbero una limitazione ingiustificata del diritto di proprietà della ricorrente laddove includono, senza distinzione, i beni che possono essere ereditati dalla ricorrente ma altresì beni personali.

5.

Quinto motivo, relativo alla domanda di indennizzo per il risarcimento dei danni subiti.