23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/43


Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Ecocert India / Commissione

(Causa T-123/22)

(2022/C 207/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ecocert India Pte Ltd [Gurugram (Gurgaon), India] (rappresentanti: Y. Martinet, D. Todorova e J. Sohm, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, punto 5, nella parte riguardante l’India, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (1), in quanto tale disposizione rimuove la Ecocert India Private Limited dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per quanto riguarda l’India, accreditati per eseguire controlli e rilasciare certificati di ispezione che autorizzano l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, come prodotti biologici, di prodotti importati dall’India; e

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’incompetenza della convenuta a rimuovere il ricorrente dall’elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti.

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (2), e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 (3), la convenuta sarebbe competente a redigere un elenco dei paesi terzi riconosciuti, che compare nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia, solo l’autorità competente del paese terzo sarebbe competente per accreditare o rimuovere dall’elenco gli organismi di controllo. Nel rimuoverla dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti, la convenuta avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza e violato l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, le disposizioni su cui la convenuta ha fondato il regolamento (UE) 2021/2325, ossia l’articolo 3, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021 (4), sarebbero entrate in vigore solo successivamente al 1ogennaio 2022.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali da parte della convenuta.

La ricorrente sostiene che, decidendo di rimuoverla dall’elenco degli organismi di controllo indiani basato sull’elenco pubblicato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (elenco dei paesi terzi riconosciuti), la convenuta l’ha privata di ogni garanzia procedurale, poiché tale fondamento giuridico non prevede la possibilità per i singoli organismi di controllo di essere ascoltati prima che sia presa una decisione negativa nei loro confronti.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione dei fatti e di verifica degli elementi probatori, errore di valutazione da parte della convenuta riguardo all’adozione del regolamento (UE) 2021/2325.

Prima parte del terzo motivo: la convenuta non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente non era a conoscenza dell’uso dell’ossido di etilene (EtO) come fumigante contro la salmonella, all’epoca in cui si è verificato l’evento.

Seconda parte del terzo motivo: la convenuta non avrebbe tratto le giuste conclusioni dalla circostanza che la ricorrente ha preso tutte le misure correttive necessarie.

Terza parte del terzo motivo: a parere della ricorrente la convenuta non avrebbe tenuto conto delle sanzioni adottate dall’autorità competente indiana APEDA.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di non discriminazione.

Prima parte del quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità, in quanto la rimozione della ricorrente dall’elenco degli organismi di controllo certificati sarebbe stata sproporzionata rispetto alle irregolarità riscontrate e non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso e delle adeguate misure correttive.

Seconda parte del quarto motivo, violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, in quanto la convenuta avrebbe deciso in modo discriminatorio di rimuovere la certificazione solo relativamente ad alcuni organismi di controllo, nonostante le stesse irregolarità fossero state commesse anche da altre entità, generando in tal modo una concorrenza sleale tra gli organismi di controllo stranieri.

Terza parte del quarto motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la ripetuta inclusione della ricorrente nell’elenco degli organismi di controllo a partire dal 2006, avrebbe creato una situazione atta a far sorgere legittime aspettative, violate dalla convenuta, ed in quanto la rimozione della ricorrente dall’elenco degli organismi di controllo indiani si sarebbe fondata su una disposizione normativa poco chiara e imprevedibile.


(1)  GU 2021, L 465, pag. 8

(2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 29 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (GU 2021 L 292, pag. 20).