23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 207/43 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Ecocert India / Commissione
(Causa T-123/22)
(2022/C 207/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ecocert India Pte Ltd [Gurugram (Gurgaon), India] (rappresentanti: Y. Martinet, D. Todorova e J. Sohm, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, punto 5, nella parte riguardante l’India, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (1), in quanto tale disposizione rimuove la Ecocert India Private Limited dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per quanto riguarda l’India, accreditati per eseguire controlli e rilasciare certificati di ispezione che autorizzano l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, come prodotti biologici, di prodotti importati dall’India; e |
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condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sull’incompetenza della convenuta a rimuovere il ricorrente dall’elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti.
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali da parte della convenuta.
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione dei fatti e di verifica degli elementi probatori, errore di valutazione da parte della convenuta riguardo all’adozione del regolamento (UE) 2021/2325.
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di non discriminazione.
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(2) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 29 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (GU 2021 L 292, pag. 20).