13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/23


Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-768/22)

(2023/C 94/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P. Caro de Sousa, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo in vigore l’articolo 2 della legge n. 25/2018, del 14 giugno, che aggiunge il paragrafo 7 all’articolo 25 della legge 31/2009, del 3 luglio, come modificata dalla legge n. 40/2015, e che prevede quanto segue: «I titolari di una laurea in ingegneria civile di cui all’allegato VI alla direttiva 2005/36/CE (1) , del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, con una formazione universitaria iniziata negli anni accademici ivi indicati, e che dimostrino, ai sensi delle disposizioni del decreto n. 73/73, del 28 febbraio, di aver sottoscritto, tra il 1o novembre 2009 e il 1o novembre 2017, un progetto architettonico approvato dal Comune, possono redigere i progetti specificamente previsti da tale decreto, alle condizioni ivi stabilite e nel rispetto del regime giuridico vigente per tale attività, pur dovendo adempiere i doveri imposti dalla presente legge ed essendo soggetti, se del caso, al relativo accertamento ad opera delle autorità amministrative competenti», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’allegato VI e dell’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, nonché degli articoli 45, 49 e 56 TFUE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli ingegneri i cui diplomi sono elencati nell’allegato VI alla direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, hanno acquisito i diritti per realizzare progetti architettonici in tutta l’Unione europea (in prosieguo: i «diritti acquisiti»). Agli ingegneri sono riconosciuti i diritti acquisiti solo se la loro formazione universitaria si è conclusa entro l’anno accademico indicato nell’allegato VI alla direttiva.

Nel 2018 la Repubblica portoghese ha adottato una normativa (legge n. 25/2018 del 14 giugno 2018) che ha notevolmente limitato i diritti acquisiti da tali ingegneri, l’accesso alla professione di architetto e la libera circolazione delle persone. In particolare, l’articolo 2 di tale legge:

a.

limita i diritti acquisiti agli ingegneri civili con una formazione universitaria iniziata negli anni accademici indicati nella direttiva, escludendo dunque dalla possibilità di esercitare i diritti acquisiti tutti gli ingegneri civili formatisi negli anni accademici precedenti; e

b.

richiede, in modo discriminatorio e senza alcun fondamento nella direttiva, che, per realizzare un progetto architettonico, un ingegnere civile debba aver sottoscritto, tra il 1o novembre 2009 e il 1o novembre 2017, un progetto architettonico approvato dal Comune. Tale requisito è particolarmente difficile da soddisfare, in quanto a partire dal 2015 le autorità portoghesi hanno sistematicamente respinto i progetti architettonici presentati da ingegneri che beneficiano di diritti acquisiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica portoghese. Successivamente, il 29 febbraio 2020 è stato inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato, al quale quest’ultima non ha risposto.


(1)  GU 2005, L 255, pag. 22