29.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 28 giugno 2022 — MOL Magyar Olaj — és Gázipari Nyrt. / Mercedes-Benz Group AG
(Causa C-425/22)
(2022/C 326/18)
Lingua processuale: l’Ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: MOL Magyar Olaj — és Gázipari Nyrt
Resistente: Mercedes-Benz Group AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se, nel caso in cui una società madre promuova un’azione di risarcimento dei danni a causa di un comportamento anticoncorrenziale di un’altra società al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti da tale comportamento esclusivamente alle sue società figlie, il foro competente sia determinato dalla sede della società madre, in quanto luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»). |
2. |
Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, sia rilevante il fatto che, all’epoca delle varie acquisizioni oggetto della controversia, non tutte le società figlie appartenevano al gruppo di società della società madre. |