8.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/26


Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Japan Airlines Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-340/17, Japan Airlines / Commissione

(Causa C-381/22 P)

(2022/C 303/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis, avocat, K. Van Hove, advocaat, e R Burton, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE si applicano ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi;

annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione») nella sua interezza o, in subordine, annullare la decisione nella parte in cui conclude che l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE si applicano ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi e ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente ad un importo pari a EUR 26 775 000 o all’importo che la Corte reputi adeguato;

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del presente procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto rifiutando di esaminare il motivo della ricorrente secondo cui la decisione viola l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE vietando comportamenti relativi a servizi di trasporto aereo di merci in entrata che non restringono la concorrenza all’interno del SEE e, invece, basandosi erroneamente sul concetto di diritto pubblico internazionale degli effetti qualificati per stabilire la competenza della Commissione ai sensi del diritto dell’Unione; e

in subordine, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicare il criterio degli effetti qualificati ritenendo che la Commissione fosse competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE in relazione ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui collegamenti SEE-paesi terzi.