31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 51/38


Ricorso proposto il 6 dicembre 2021 — Courtois e a. / Commissione

(Causa T-761/21)

(2022/C 51/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Fabien Courtois (Rueil-Malmaison, Francia) e altri 2088 ricorrenti (rappresentante: A. Durand, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibili e fondati i ricorsi;

annullare la decisione implicita di rigetto del 24 settembre 2021 conseguente alla mancata risposta alla domanda di conferma presentata dai ricorrenti il 13 agosto 2021;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla ricevibilità del ricorso. Al riguardo, i ricorrenti fanno valere la loro legittimazione ad agire in qualità di richiedenti aventi diritto a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»), e in qualità di destinatari dell’atto impugnato a norma dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. I ricorrenti affermano inoltre che dispongono di un interesse ad agire conseguente al diniego di accesso ai documenti opposto dalla Commissione nella sua decisione implicita di rigetto del 24 settembre 2021 e alla violazione causata dalla decisione impugnata dei loro diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, relativo alla legittimità intrinseca della decisione della Commissione. I ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il loro diritto di accesso ai documenti basandosi su motivazioni incomplete ed erronee. I ricorrenti aggiungono che invocano interessi pubblici prevalenti che giustificano l’accesso ai documenti. Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità, in quanto è andata al di là di quanto era necessario ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi.


(1)  GU 2021, L 145, pag. 43.