13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 502/38 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2021 — BAWAG PSK / BCE
(Causa T-667/21)
(2021/C 502/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Bälz e D. Bliesener, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 2 agosto 2021 (1); e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non è competente ad imporre un addebito di interessi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del Bankwesengesetz (legge bancaria austriaca, in prosieguo: il «BWG»). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’imposizione dell’addebito di interessi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del BWG è prescritta. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non ha superato il limite delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto della ricorrente ad essere ascoltata. |
5. |
Quinto motivo, vertente sula fatto che la convenuta ha erroneamente calcolato l’importo dell’addebito di interessi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del BWG. |
(1) N. SSM- 2021-ATBAW-7_ESA-2018-0000126.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2013, L 176, pag. da 1 a 337).