13.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 368/29


Ricorso proposto il 9 luglio 2021 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/SRB

(Causa T-412/21)

(2021/C 368/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. Flore e J. Seitz, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto del 14 aprile 2021 (n. di riferimento: SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, in particolare l’allegato I, riguardante i «Risultati del calcolo per tutti gli enti rientranti nel campo di applicazione del calcolo dei contributi ex ante per il 2021 indicati separatamente (per ciascun ente) negli allegati armonizzati» — nella misura in cui essi sono rilevanti per la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato

Il convenuto avrebbe omesso di ascoltare la ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata, violando in tal modo l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Secondo motivo: violazione delle regole processuali

La decisione impugnata sarebbe nulla, essendo stata adottata in violazione delle regole processuali generali risultanti dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del convenuto.

3.

Terzo motivo: difetto di motivazione della decisione impugnata

La decisione impugnata non conterrebbe, in contrasto con l’articolo 296 TFUE, una motivazione sufficiente; in particolare, la motivazione non sarebbe correlata con il caso specifico e non conterrebbe un’esposizione delle considerazioni essenziali nell’ambito della proporzionalità e del potere di valutazione discrezionale.

Il calcolo del contributo annuale, inoltre, non sarebbe comprensibile, in particolare a causa dell’utilizzo di termini incoerenti e dell’omessa esposizione di fasi intermedie importanti.

4.

Quarto motivo: violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva per mancata verificabilità della decisione impugnata

Il difetto di motivazione della decisione impugnata renderebbe notevolmente più difficile per la ricorrente ricorrere a un controllo giurisdizionale.

Al riguardo, il convenuto violerebbe, in particolare, il principio del procedimento in contraddittorio, secondo cui le parti dovrebbero poter dibattere in contraddittorio le circostanze sia di fatto sia di diritto che sono decisive per l’esito del procedimento.

5.

Quinto motivo: l’applicazione dell’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) violerebbe il diritto di rango superiore

Nell’ambito dell’applicazione dell’indicatore IPS, non sarebbe stata riconosciuta la rilevanza della qualità di membro della ricorrente nel sistema di tutela istituzionale dello Sparkassen-Finanzgruppe.

In forza dell’articolo 6, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (1), il convenuto avrebbe dovuto tener conto anche della limitata probabilità di una risoluzione dell’istituto di cui trattasi e, quindi, della probabilità del ricorso al Fondo di risoluzione unico nonché del principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo: la mancata presa in considerazione del MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities) nell’ambito della categoria di rischio «esposizione al rischio» violerebbe il regolamento delegato (UE) 2015/63

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, il convenuto avrebbe dovuto prendere in considerazione il coefficiente MREL della ricorrente, superiore alla media, del 67,6 %, che avrebbe ampiamente superato il coefficiente minimo dell’8 % fissato dal Comitato di risoluzione unico.

7.

Settimo motivo: l’applicazione del fattore di correzione per il rischio violerebbe il regolamento delegato (UE) 2015/63, che deve essere interpretato alla luce del diritto di rango superiore

Nel fissare il fattore di correzione per il rischio, il convenuto avrebbe dovuto prendere in considerazione la scarsa probabilità di fallimento e il coefficiente MREL superiore alla media della ricorrente, conformemente all’obbligo dell’orientamento al profilo di rischio e al diritto fondamentale alla libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta.

8.

Ottavo motivo (in subordine): l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbe il diritto di rango superiore

Prevedendo una ponderazione relativa dell’indicatore IPS, l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbe il principio generale della parità di trattamento di cui all’articolo 20 della Carta e il principio di proporzionalità, in quanto istituti soggetti alla stessa garanzia degli enti creditizi, e che quindi presenterebbero la stessa probabilità di fallimento, potrebbero essere trattati differentemente.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).