30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/43


Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Max Heinr. Sutor/SRB

(Causa T-393/21)

(2021/C 349/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Max Heinr. Sutor OHG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, M. Rätz e T. Kreft, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa ai contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES/2021/22), nella parte riguardante la ricorrente, inclusa la relativa comunicazione interpretativa del convenuto del 14 aprile 2021 concernente la ricorrente in relazione ai dati utilizzati per il calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES2021/24);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 (1), in quanto il convenuto non avrebbe escluso dal calcolo dei prelievi a carico della banca per il 2021 i fondi dei clienti gestiti dalla ricorrente a titolo fiduciario. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe essere applicato, almeno per analogia, a tali fondi dei clienti protetti in caso di insolvenza.

2.

Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3), in quanto la decisione fisserebbe un prelievo a carico della banca in misura 100 volte maggiore unicamente in base alle passività fiduciarie — prive di rischio — iscritte in bilancio dalla ricorrente.

3.

Terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione, senza un’obiettiva giustificazione, tratterebbe differentemente la ricorrente rispetto agli istituti di credito i cui principi contabili nazionali non richiedono alcuna indicazione delle passività fiduciarie oppure che contabilizzano a bilancio secondo quanto stabilito dagli IFRS, nonché rispetto alle imprese d’investimento che gestiscono i fondi dei propri clienti.

4.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto l’inclusione delle passività fiduciarie prive di rischio nella base di calcolo si tradurrebbe in un aumento di 100 volte del prelievo bancario a carico della ricorrente per il 2021, senza che tale intervento sia giustificato.

5.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, in quanto la decisione limiterebbe la libertà della ricorrente di esercitare un’attività professionale nello Stato membro in cui la stessa ha il suo centro principale di attività, risultando tale limitazione sproporzionata nonché discriminatoria per la ricorrente rispetto agli istituti di credito con sede in altri Stati membri.

6.

Sesto motivo: violazione dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto non avrebbe tenuto conto dei dati dichiarati per gli anni di contribuzione dal 2018 al 2020, rivisti a posteriori dalla ricorrente, nel determinare il contributo annuale da versare per il periodo contributivo 2021 e non avrebbe ridotto di conseguenza il prelievo bancario 2021 a carico della ricorrente.

7.

Settimo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, poiché alla ricorrente sarebbe stato concesso un termine effettivo di soli tre giorni per esaminare, nell’ambito della consultazione, il progetto di notifica individuale per la riscossione del prelievo bancario 2021 e per trasmettere osservazioni al convenuto.

8.

Ottavo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, nonché dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la ricorrente non sarebbe in grado, in base alla motivazione della decisione impugnata, di verificare l’importo del suo contributo.

9.

Nono motivo: violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché la motivazione non consentirebbe alla ricorrente di verificare se sia opportuno adire il giudice competente.

10.

Decimo motivo (in subordine): nullità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto, a causa dell’interdipendenza dei contributi e dell’utilizzo di dati riservati di terzi, essi obbligherebbero il convenuto ad adottare una decisione che violerebbe l’obbligo di motivazione.

11.

Undicesimo motivo (in subordine): nullità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta.

12.

Dodicesimo motivo (in subordine): nullità della base di calcolo a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e del principio della parità di trattamento.

13.

Tredicesimo motivo (in subordine): nullità della base di calcolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione dell’articolo 16 della Carta.

14.

Quattordicesimo motivo (in subordine): nullità della base di calcolo ai sensi dell‘articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per violazione dell’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).